Cass. pen., sez. II, sentenza 28/06/2017, n. 35638
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Sentenza 28 giugno 2017

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Il reato di truffa ai danni di ente pubblico, richiedendo l'induzione in errore, presuppone che siano tratti in inganno i pubblici funzionari che operano per l'ente, non potendo la persona giuridica in quanto tale essere soggetto passivo di artifici e raggiri; ne consegue che nell'ipotesi in cui i responsabili degli artifici e raggiri siano i rappresentanti degli organi sociali dell'ente, è configurabile esclusivamente il reato di frode in pubbliche forniture che non richiede una condotta implicante i suddetti requisiti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 28/06/2017, n. 35638
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35638
    Data del deposito : 28 giugno 2017

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