Cass. pen., sez. III, sentenza 24/04/2008, n. 22268
CASS
Sentenza 24 aprile 2008

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Integra il reato di esercizio abusivo della professione lo svolgimento, in assenza dei necessari titoli, dell'attività di psicoterapeuta, essendo lo stesso subordinato ad una specifica formazione professionale e all'inserimento negli albi degli psicologi o dei medici.

L'accertamento effettuato in sede di consulenza tecnica non garantita disposta dal P.M. ai sensi dell'art. 359 cod. proc. pen. può essere utilizzato solo per le determinazioni che l'organo dell'accusa assume nella fase delle indagini preliminari; lo stesso, quindi, non può, di regola, assumere valore probatorio al dibattimento, salve restando le ipotesi di consenso delle parti in tal senso, di sopravvenuta impossibilità di ripetizione dell'accertamento e di escussione in dibattimento del consulente nella piena dialettica del contradditorio e dell'esame incrociato. (Fattispecie di indagine psicologica ripetibile giacché svolta su persone adulte con caratteristiche personologiche stabilizzate).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 24/04/2008, n. 22268
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22268
    Data del deposito : 24 aprile 2008

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