Sentenza 6 ottobre 2016
Massime • 1
Le norme sulla speciale competenza territoriale per i procedimenti nei quali un magistrato è imputato, persona offesa o danneggiato dal reato, si applicano esclusivamente ai magistrati ordinari e non anche ai giudici tributari.
Commentario • 1
- 1. La parte civile nel processo penale e principio di immanenzaAvv. Maria Vittoria Maggi · https://www.iusinitinere.it/
Come è noto, la parte civile è il soggetto che esercita l'azione civile nel processo penale nei confronti dell'imputato e del responsabile civile per la restituzione o il risarcimento del danno prodotto dal reato. In particolare, secondo il disposto dell'articolo 74 c.p.p., l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento, di cui all'articolo 185 c.p., può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno o dai suoi successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile. Essa è esercitata a mezzo di procuratore speciale mediante la costituzione di parte civile[1]. Ai sensi dell'art. 76 co. 2 c.p.p., la parte civile che si …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/10/2016, n. 46616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46616 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2016 |
Testo completo
M 46 6 1 6 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez.1457 Vincenzo Rotundo Giorgio Fidelbo UP 06/10/2016- Massimo RIarelli R.G.N. 23755/2016 Emanuele Di Salvo Antonio Corbo - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposti da TI RU, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 03/07/2015 della Corte d'appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia Cardia, che ha concluso chiedendo dichiarasi l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avvocato Paola Righetti Saragoni Lunghi, difensore di fiducia del RA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 3 luglio 2015, la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Pesaro, ha confermato, per quello che interessa in questa sede, la dichiarazione di penale responsabilità di RU RA per i reati di corruzione in atti giudiziari, concussione, induzione indebita ex art. 319-quater cod. pen. e abuso di ufficioM (capi A, C, L, KK, ii, Q e S della rubrica), tutti commessi, in concorso con altri, nell'esercizio delle funzioni di giudice della Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro, nonché la condanna dello stesso alla pena di anni otto e mesi tre di reclusione, previo diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche, e la confisca per equivalente disposta ex art. 322 ter cod. pen. fino alla concorrenza dell'importo di 80.000 euro per i fatti di cui al capo A) ed ex art. 12 sexies d.l. n. 306 del 1992 fino alla concorrenza dell'importo di 157.000 euro, nonché il sequestro conservativo fino ad euro 218.786,08 a garanzia del pagamento delle spese del procedimento;
ha inoltre disposto, in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero, l'ulteriore confisca per equivalente ex art. 322 ter cod. pen. fino alla concorrenza di 5.000 e di 10.000 euro per i fatti, rispettivamente, di cui ai capi Q e S. Precisamente, il RA è stato condannato per i reati di: a) corruzione in atti giudiziari in favore di AT SA e delle società a questi facenti capo, fatto commesso in data anteriore e prossima al 18 luglio 2008 (capo A della rubrica), nonché in favore di AB AR De NG e delle società a questi facenti capo, fatto commesso fino al dicembre 2009 (capo C della rubrica); b) di concussione in danno di NI AD, fatto commesso il 22 luglio 2010 (capo L della rubrica e con assorbimento in esso del capo H), nonché in danno di RO e IO ET e della società ET immobiliare ad essi facente capo, fatto commesso in epoca prossima al 30 gennaio 2009 (capo KK della rubrica); c) di induzione indebita ex art. 319-quater cod. pen. in danno di RE RI e della ditta Day EL a questi facente capo, fatto commesso in epoca prossima al 30 maggio 2008 (capo Q della rubrica), nonché in danno di CO NI, fatto commesso in epoca anteriore e prossima al 16 novembre 2009 (capo S della rubrica); d) di abuso di ufficio a vantaggio di EN GE, e della società Geo Costruzioni allo stesso facente capo, fatto commesso tra il 16 maggio ed il 18 luglio 2008 (capo ii della rubrica). I fatti di cui ai capi Q, S, ii (commessi in favore di persone appartenenti alla loggia massonica "Grande Oriente" di Pesaro unitamente al RA), KK, sono stati sostanzialmente ammessi dall'imputato. Gli altri fatti risultano comprovati da intercettazioni telefoniche, pedinamenti, dichiarazioni auto- ed etero- accusatorie dei coimputati, accertamenti bancari e documentali.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe l'avvocato Paola Righetti Saragoni Lunghi, quale difensore di fiducia del Venutati, articolando otto motivi.
2.1. Nel primo motivo, si lamenta violazione di legge, con riguardo agli artt. 420-ter, 484, comma 2-bis, e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nonché 2 vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in riferimento all'ingiustificato rigetto della richiesta di differimento di una udienza del giudizio di primo grado, avanzata sulla base di ragioni di salute dell'imputato. Si deduce che il certificato medico, attestante stato influenzale in paziente affetto da grave cardiopatia, è stato disatteso, senza disporre visita fiscale o dichiarare falso il documento, e che la Corte d'appello si è limitata ad affermare che la valutazione del primo giudice sul punto era ineccepibile.
2.2. Nel secondo motivo, si lamenta violazione di legge, con riguardo all'art. 11 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., in riferimento al difetto di competenza del Tribunale di Pesaro. Si deduce l'applicabilità dell'art. 11 cod. proc. pen. sia perché tale disposizione deve ritenersi riferibile anche ai Giudici onorari, sia perché i reati contestati hanno come persone offese o comunque danneggiate dal reato anche magistrati togati, in quanto la Commissione tributaria provinciale di Pesaro era composta anche di magistrati togati, ed anzi il presidente della Sezione è un magistrato togato.
2.3. Nel terzo motivo, si lamenta violazione di legge, con riguardo agli artt. 17 e 12, comma 1, lett. a) e b), cod. proc. pen., nonché mancanza di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla mancata riunione del procedimento con altro relativo ad identici o analoghi fatti. Si deduce che il procedimento penale, originariamente unitario, era stato scisso in due, nonostante i fatti fossero i medesimi, e tale separazione aveva prodotto illegittimamente conseguenze negative per il RA sia sotto il profilo della valutazione della prova, sia sotto il profilo della pena irrogata, sia sotto il profilo delle spese. In particolare, il diverso procedimento vedeva come esito il giudizio di inattendibilità di gran parte delle accuse mosse al RA da BE NS, segretario della Sezione della Commissione Tributaria Provinciale nella quale esercitava le sue funzioni il RA. D'altro canto, la richiesta di riunione dei due processi era stata avanzata anche davanti alla Corte d'appello.
2.4. Nel quarto motivo, si lamenta violazione di legge, con riguardo all'artt. 192 cod. proc. pen., nonché mancanza di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in riferimento all'omessa autonoma valutazione delle prove rispetto al giudice di primo grado, compiuta senza procedere all'esame dei motivi di appello.
2.5. Nel quinto motivo, si lamenta violazione di legge, con riguardo all'artt. 3 M 82 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., in riferimento all'omessa dichiarazione di revoca delle parti civili RO e IO ET, per avere gli stessi omesso di presentare conclusioni scritte.
2.6. Nel sesto motivo, si lamenta violazione di legge, con riguardo agli artt. 2, 323, 319-quater, 317 e 317 cod. pen., nonché mancanza di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in riferimento all'omessa valutazione delle censure formulate nell'atto di appello in ordine alla corretta qualificazione giuridica dei fatti, alla successione di leggi nel tempo ed al favor rei.
2.7. Nel settimo motivo, si lamenta violazione di legge, con riguardo agli artt. 62-bis, 133 e 133-bis cod. pen., nonché mancanza di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in riferimento all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed alla eccessività della pena inflitta.
2.8. Nell'ottavo motivo, si lamenta violazione di legge, con riguardo agli artt. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, 322 cod. proc. pen. e 133-bis cod. pen., nonché mancanza di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.,in riferimento alla disposta confisca. Si deduce, precisamente, che all'imputato sono stati sequestrati e confiscati beni per un valore di gran lunga superiore ai danni attribuitigli e persino la casa di abitazione, acquistata nel gennaio 1980, e, quindi, in epoca di gran lunga anteriore alla data di commissione dei reati addebitatigli.
3. In data 5 ottobre 2016, è pervenuto nella Cancelleria di questa Corte un atto contenente diciotto motivi aggiunti, depositato nella Cancelleria del Tribunale di Pesaro in data 16 settembre 2016. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso contiene motivi inammissibili perché manifestamente infondati o sprovvisti del requisito della specificità richiesta dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Inammissibili, inoltre, sono i motivi aggiunti, perché depositati nella Cancelleria di un giudice diverso dalla Corte di cassazione.
2. Sono manifestamente infondati, il primo, il secondo, il quinto e l'ottavo motivo, mentre risultano privi della specificità normativamente richiesta il terzo, il quarto, il sesto ed il settimo motivo.
2.1. Manifestamente infondato è il primo motivo, che lamenta l'immotivato rigetto della richiesta di differimento dell'udienza dell'11 maggio 2011 davanti al "M Tribunale. 4 In realtà, il primo giudice ha ritenuto che la situazione addotta, e precisamente lo stato influenzale in paziente affetto da cardiopatia, non attestasse una assoluta impossibilità a comparire in udienza, all'esito di una valutazione del tipo di infermità denunciata e dei suoi effetti impeditivi, poi confermata dal giudice di appello. Né deve ritenersi che, nel giudizio di primo o di secondo grado, per ritenere insussistente l'impedimento a comparire supportato da certificato medico sia necessario disporre accertamenti tecnici: costituisce principio consolidato, condiviso dal Collegio, quello secondo cui il giudice di merito può ritenere l'insussistenza dell'impedimento a comparire dell'imputato, dedotto mediante l'allegazione di certificato medico, anche indipendentemente da una verifica fiscale e facendo ricorso a nozioni di comune esperienza idonee a valutare l'impossibilità del soggetto portatore della prospettata patologia di essere presente in giudizio (così, tra le più recenti, Sez. 5, n. 44369 del 29/04/2015, Romano, Rv. 265819, e Sez. 6, n. 36636 del 03/06/2014, F., Rv. 260814).
2.2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, che lamenta il difetto di competenza del Tribunale di Pesaro in applicazione dell'art. 11 cod. proc. pen. Innanzitutto, infatti, e premesso che pacificamente i giudici tributari sono giudici speciali e non certo magistrati onorari (sulla natura della giurisdizione tributaria come giurisdizione speciale, cfr., in particolare, Corte cost., sent. n. 64 del 2008), la disciplina posta dall'art. 11 cod. proc. pen. deve ritenersi riferibile ai soli magistrati che esercitano la giurisdizione ordinaria, e non anche ai giudici speciali. In effetti, in primo luogo, il testo dell'art 11 cod. proc. pen., facendo riferimento alla nozione di «ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto», evoca, anche letteralmente, l'esercizio delle funzioni giudiziarie ordinarie. In secondo luogo, la disciplina in discorso è diretta ad evitare il rischio di danni all'immagine di imparzialità dell'esercizio della funzione giurisdizionale, che può apparire compromessa in misura obiettivamente percepibile quando quest'ultima è amministrata da "colleghi" anche funzionalmente vicini a coloro che assumono la veste di parti del processo, ma non anche laddove ha come destinatari soggetti privi di qualunque legame ordinamentale con i titolari dello ius dicendi: i giudici tributari, nell'esercizio delle loro funzioni, quale che sia la loro provenienza professionale, sono estranei all'ordine giudiziario, tanto da essere sottoposti ad un diverso organo di governo autonomo. Proprio per questa ragione, anzi, non è estensibile anche ai giudici tributari il principio giurisprudenziale dell'applicabilità delle regole di cui all'art. 세 11 cod. proc. pen. ai magistrati onorari il cui incarico sia connotato di stabilità: 5 l'operatività di detta disciplina, nel caso appena indicato, è stata affermata da Sez. U, n. 292 del 15/12/2004, dep. 2005, Scabbia, Rv. 229632, perché il sospetto di un non imparziale esercizio della giurisdizione nei confronti dei magistrati onorari il cui incarico sia connotato di stabilità deriva dal radicamento di costoro nel plesso territoriale di riferimento, e, quindi, dal rapporto di colleganza e di normale frequentazione tra magistrati della medesima circoscrizione;
presupposto di questa considerazione è costituito esattamente dal comune esercizio, anche da parte dei magistrati onorari, di funzioni istituzionalmente riservate ai componenti dell'ordine giudiziario. In terzo luogo, ancora, le deroghe all'ordinario regime della distribuzione della competenza per territorio sono da ritenersi di stretta interpretazione, in quanto la nozione di giudice naturale» suggerisce la prossimità tra il luogo del fatto ed il luogo dell'accertamento. La soluzione della inapplicabilità dell'art. 11 cod. proc. pen., del resto, trova precedenti in plurime pronunce di questa Corte riferite ai procedimenti concernenti magistrati amministrativi (così in particolare: Sez. 6, n. 2874 del 10/06/2002, dep. 2003, Stara, Rv. 224098; Sez. 5, n. 7025 dl 07/12/2001, dep. 2002, Scudieri, Rv. 221407; Sez. 6, n. 4027 del 02/12/1999, dep. 2000, Stara, Rv. 217110). Ciò posto, deve anche escludersi che la disciplina di cui all'art. 11 cod. proc. pen. sia applicabile nel caso di specie perché anche magistrati togati sarebbero persone offese o comunque danneggiate dai reati ascritti al RA, in quanto componenti della stessa Commissione tributaria provinciale e della stessa sezione cui era addetto medesimo. Costituisce, infatti, principio consolidato, e che il Collegio condivide, quello secondo cui l'operatività dell'art. 11 cod. proc. pen. è subordinata alla condizione che il magistrato, nel procedimento penale, abbia assunto formalmente la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato (così tra le tante, Sez. F, n. 35729 del 01/08/2013, Agrama, Rv. 256569, nonché Sez. 6, n. 35218 del 22/04/2008, Trolio, Rv. 241373); tale circostanza, però, non risulta verificatasi, e nemmeno allegata, nella vicenda in esame.
2.3. Privo della specificità normativamente richiesta è il terzo motivo, che lamenta un pregiudizio per il diritto di difesa cagionato dalla separazione tra il presente procedimento ed altro procedimento sempre a carico del RA, e nel quale molte accuse sono state ritenute inattendibili. Il motivo in questione, infatti, non indica compiutamente le violazioni del diritto di difesa derivanti dai due procedimenti. In linea generale, comunque, stante l'assenza di doglianze concernenti la mancata ammissione di prove specificamente richieste, e considerato il principio di tassatività delle nullità, il 6 pregiudizio lamentato non potrebbe comunque tradursi in un vizio di invalidità della sentenza impugnata o degli atti a questa precedenti.
2.4. Privo della specificità normativamente richiesta è anche il quarto motivo, che lamenta l'omessa autonoma valutazione delle prove rispetto al giudice di primo grado e l'omesso esame dei motivi di appello. Il motivo in questione, in effetti, si limita ad osservare del tutto laconicamente che la «sentenza impugnata si è conformata integralmente alla decisione» di primo grado, «senza esaminare i motivi di appello, in particolare in ordine all'erronea o omessa valutazione delle prove offerte in primo grado, in palese violazione dell'art. 192 c.p.p.», e che «sul punto la sentenza è insufficientemente motivata». Manca, quindi, ogni riferimento agli elementi di fatto, ed alle conseguenti valutazioni, cui si rivolge la critica sollevata con il ricorso: però, con un motivo così articolato, si chiede alla Corte di cassazione una rivalutazione indiscriminata di tutte le argomentazioni della sentenza di merito concernenti l'apprezzamento del materiale istruttorio, ed in riferimento a tutte le contestazioni.
2.5. Manifestamente infondato è il quinto motivo, che lamenta la mancata dichiarazione di revoca della costituzione di parte civile di RO e IO ET, per avere omesso gli stessi di presentare conclusioni scritte. In effetti, dall'esame della sentenza di primo grado, risulta espressamente che il difensore delle parti civili RO e IO ET presentò specifiche ed articolate richieste (cfr. pag. 13); né, del resto, l'imputato si era doluto di tale omissione nell'atto di appello. La censura, allora, deve essere circoscritta alla mancata presentazione di conclusioni scritte nel giudizio di appello. Tuttavia, costituisce principio consolidato, condiviso dal Collegio, quello secondo cui la mancata presentazione delle conclusioni della parte civile nel giudizio di appello non integra gli estremi della revoca tacita della costituzione di parte civile di cui all'art. 82, comma secondo, cod. proc. pen., essendo quest'ultima norma applicabile al solo giudizio di primo grado, e stante l'immanenza della costituzione di parte civile del processo per effetto di quanto previsto dall'art. 76, comma 2, cod. proc. pen. (così, tra le tante Sez. 5, n. 39471 del 04/06/2013, De Iuliis, Rv. 257199, e Sez. 6, n. 25012 del 23/05/2013, Leonzio, Rv. 257032).
2.6. Privi della specificità normativamente richiesta sono anche il sesto ed il settimo motivo, che lamentano, rispettivamente, l'uno, l'omessa valutazione delle censure formulate nell'atto di appello in ordine alla corretta qualificazione giuridica dei fatti, alla successione di leggi nel tempo ed al favor rei, e, l'altro, il M difetto di motivazione in ordine al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed alla eccessività della pena inflitta. 7 Si tratta, infatti, di motivi che non contengono alcuna specificazione, ma restano al livello di meri enunciati generali. L'unica indicazione dotata di qualche concretezza attiene alla eccessività della pena: la stessa, però, consistendo nella denuncia della sproporzione tra il trattamento sanzionatorio riservato al RA rispetto a quello applicato al NS, definito «organizzatore effettivo del sistema», svolge un argomento estraneo alle tipologie di censure deducibili in sede di legittimità, a norma dell'art. 606 cod. proc. pen.
2.7. Manifestamente infondato, infine, è l'ottavo motivo, che lamenta l'eccessività della confisca e l'illegittimità della sua applicazione a beni acquisiti in epoca enormemente precedente a quella in cui si collocano i fatti in contestazione. In realtà, dall'esame combinato delle due sentenze di merito, risulta, innanzitutto, che la confisca per equivalente disposta a carico del UR fino alla concorrenza dell'importo di 80.000 euro in relazione al capo A), avente ad oggetto una corruzione in atti giudiziari in cui il prezzo complessivamente versato è pari a 240.000, è stata fissata proprio tenendo conto del fatto che nei confronti dei due coimputati NS e RU è stata disposta confisca fino alla concorrenza di un importo pari, per ciascuno di essi, ad 80.000 euro, sicché nessun illegittimo eccesso si è verificato. Risulta, poi, che la confisca ex art. 12- sexies d.l. n. 306 del 1992 è stata disposta per un importo pari a 157.000 euro, e che detto importo è stato quantificato in misura esattamente corrispondete al denaro versato in contanti dal RA sui conti correnti nel periodo compreso tra il 2007 ed il 2010, ossia nel periodo in cui si sono verificati i fatti di reato per i quali è stata pronunciata condanna, tenendo conto dei proventi leciti, anche se in parte non dichiarati, dell'imputato, ammontanti, nel medesimo arco di tempo a 140.000 euro, e della illogicità della spiegazione fornita dalla moglie del ricorrente, la quale ha riferito di incassare in contanti il proprio stipendio non fidandosi delle banche, di conservare l'intera somma così percepita in casa, e di consegnare la stessa una volta l'anno al marito perché la versasse proprio su un conto bancario cointestato;
anche in questo caso, quindi, nessun vizio logico o giuridico è riscontrabile in ordine a tale statuizione nel provvedimento impugnato. Risulta, infine, che la confisca per equivalente è stata disposta per ulteriori 15.000 euro complessivi in relazione ai reati di cui ai capi Q) e S) esattamente alla luce delle somme che risultano corrisposte in pagamento dai privati per il compimento degli atti di ufficio;
con riferimento a tali importi, tuttavia, occorre correggere, a norma dell'art. 619 cod. proc. pen., l'affermazione della sentenza di merito, che ha qualificato dette somme, ai fini dell'applicazione della misura ablatoria, come «profitto» del reato, e dare alle stesse il nomen iuris di «prezzo» del reato (secondo la giurisprudenza diM 8 legittimità, infatti, costituisce «prezzo» del reato il «compenso dato o promesso ad una determinata persona, come corrispettivo dell'esecuzione dell'illecito», come evidenziato da Sez. U, n. 38691 del 25/06/2009, Caruso, Rv. 244189, ma anche da Sez. U, n. 1811 del 15/12/1992, dep. 1993, Bissoli, Rv. 192493, e da Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, Chabni Samir, Rv. 205707): trattasi di precisazione necessaria perché, in considerazione dell'epoca di fatti di cui ai capi Q) e S), la confisca per equivalente può essere disposta solo per il «prezzo» e non anche per il «profitto»> del reato. Proprio in considerazione del fatto che la confisca è stata disposta per equivalente, infine, corretta è l'imposizione del vincolo anche su beni immobili acquisiti dal ricorrente in epoca di molto precedente alla commissione dei fatti illeciti: la confisca per equivalente, a norma dell'art. 322-ter cod. pen., siccome serve a soccorrere all'impossibilità di sequestrare i beni costituenti prezzo» o il profitto» del reato, si indirizza naturalmente verso altri «beni, di cui il reo ha la disponibilità», di «valore corrispondente» al prezzo o profitto, e, quindi, anche verso beni acquisiti legittimamente ed in tempi molto diversi da quelli della commissione dei reati.
3. Sono poi inammissibili i motivi aggiunti al ricorso per cassazione, in quanto non depositati presso la cancelleria della Corte di cassazione e pervenuti oltre i termini previsti dall'art. 611 cod. proc. pen. presso la stessa. Invero, secondo l'orientamento ormai assolutamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, i motivi aggiunti al ricorso per cassazione depositati presso la cancelleria del giudice a quo invece che presso quella della Corte di legittimità, sono inammissibili, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto la specifica disposizione di cui all'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., volta a consentire al giudice l'immediata conoscenza delle ragioni integrative dedotte dalle parti, non è derogabile applicando analogicamente le previsioni speciali di cui agli artt. 582, comma 2, e 583, comma 1, cod. proc. pen., che attengono, rispettivamente, alle modalità di presentazione o di spedizione dell'atto di impugnazione (così, tra le tantissime, Sez. 6, n. 27603 del 18/03/2016, Nocera, Rv. 267263, e Sez. 2, n. 1381 del 12/12/2014, dep. 2015, Tomaino, Rv. 261862). Ovviamente, tale regola è espressione di un principio più generale che vale anche allorché, come nel caso di specie, i motivi aggiunti sono stati depositati presso la cancelleria di un giudice diverso sia dalla Corte di cassazione, sia da quello che ha emesso il provvedimento impugnato: anche in questa ipotesi, infatti, è preclusa al giudice dell'impugnazione, nella specie alla Corte di cassazione, l'immediata conoscenza delle ragioni integrative dedotte dalle parti. 9 Si può aggiungere che le ragioni addotte risaltano con particolare evidenza quando l'atto perviene nella cancelleria del giudice dell'impugnazione oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza, come appunto nel procedimento in esame, nel quale i motivi aggiunti sono pervenuti nella cancelleria della Corte di cassazione solo il giorno precedente all'udienza. Può rilevarsi, in effetti, che, in linea con questa impostazione, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente ritenuto l'inammissibilità anche dei motivi aggiunti (rectius: nuovi) presentati a mezzo del servizio postale, qualora la raccomandata giunga nella cancelleria del giudice dell'impugnazione oltre il termine, previsto dall'art. 585, comma quarto, cod. proc. pen., di quindici giorni prima dell'udienza, pur se si sia proceduto ad anticipare gli stessi a mezzo telefax (così Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258319, nonché Sez. 5, n. 7449 del 16/10/2013, dep. 2014, Casarubea, Rv. 259526). L'inammissibilità dei motivi aggiunti comporta, come automatica conseguenza, l'esonero del giudice dell'impugnazione dal prendere in esame il contenuto degli stessi.
4. Posto che le censure sono tutte o manifestamente infondate, o prive della specificità richiesta dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., o comunque depositate irritualmente e fuori termine, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché della somma di Euro millecinquecento, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Autor Eſt Vincenzo Rotundo Antonio Corbo Vincenzo Retonds DEPOSITATO IN CANCELLERIA] - 7 NOV 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO] Piera Esposito