Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/03/2016, n. 27603
CASS
Sentenza 18 marzo 2016

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Massime1

In tema di impugnazioni, sono inammissibili i motivi nuovi depositati nella cancelleria del giudice "a quo" anziché in quella del giudice dell'impugnazione, in quanto la specifica disposizione di cui all'art. 585, comma quarto, cod. proc. pen., volta a consentire al giudice l'immediata conoscenza delle ragioni integrative dedotte dalle parti, non è derogabile applicando analogicamente le previsioni speciali di cui agli artt. 582, comma secondo, e 583, comma primo, cod. proc. pen. che attengono, rispettivamente, alle modalità di presentazione o di spedizione dell'atto di impugnazione.

Commentario1

  • 1Culture diverse non legittimano reato in Italia (Cass. 8986/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 giugno 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/03/2016, n. 27603
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27603
Data del deposito : 18 marzo 2016

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