Cass. pen., sez. II, sentenza 12/12/2014, n. 1381
CASS
Sentenza 12 dicembre 2014

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In tema di impugnazione, sono inammissibili i motivi aggiunti al ricorso per cassazione depositati nella cancelleria del giudice "a quo" anziché in quella della Suprema Corte ed ivi pervenuti oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza, in quanto alla specifica disposizione di cui all'art. 585, comma quarto, cod. proc. pen. non si può derogare con applicazione analogica delle modalità di presentazione ex art. 582, cod. proc. pen. o di spedizione ex art. 583, comma primo, cod. proc. pen.

I presupposti per la declaratoria della causa di non punibilità prevista per il coniuge dall'art. 649, comma primo, n. 1, cod. pen., devono sussistere al momento della commissione del fatto e, pertanto, non assume rilevanza il matrimonio contratto tra l'imputato e la persona offesa dopo la consumazione del reato.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 12/12/2014, n. 1381
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1381
Data del deposito : 12 dicembre 2014

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