Sentenza 28 gennaio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/01/2002, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2002 |
Testo completo
E 6 A N ee 59054 8 C 9 O 1 I I 5 / Z L 4 A B / N R 6 B T 2 . S E I R . ITALIANA G P . L U E L D R A L RTES0 1 020/02 . E NOME DEL POPOLO ITALIANO A B D T D A I T S E N T E 3 S 1 N I E R . S A SEZ ONE QUINTA CIVILE E N E T A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: M Dott. Giovanni Olla Presidente R.G. n. 6876/98 Dott. Massimo Oddo Cons.Relatore Cron.2625 Dott. Eugenio Amari Consigliere Rep. Ud. 22 marzo 2001 Dott. Antonio Merone Consigliere Dott. Aldo Ceccherini Consigliere OGGETTO ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto il 7 aprile 1998 da: AN LA del NA s.coop.r.l. in persona del presidente del consiglio di amministrazione dr. Donato Formisano elettiva- mente domiciliata in Roma alla via Nizza, n. 45, presso l'avv. Stefa- no Fiorentini, che la difende in virtù di procura speciale in calce al ri- corso ricorrente contro rap-Ministero delle Finanze in persona del Ministro pro tempore N. presentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 controricorrente 3 6 avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 603/97. 5 proc. n. 6876/98 R.G. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 marzo 2001 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
udito l'avv. Stefano Fiorentini per la ricorrente, che ha chiesto l'ac- coglimento del ricorso;
udito l'avvocato dello Stato Alessandro De Stefano, che ha domanda- to il rigetto dell'impugnazione; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per l'accoglimento del primo moti- vo di ricorso e l'assorbimento degli altri. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel 1978, la AN LA del NA nel riversare alla competente Tesoreria Provinciale dello Stato le somme incassate per RP ed IL su delega dei contribuenti, incorse in errore, e corrispose una somma eccedente di £. 4.244.000, quella effettivamente dovuta. Nel primo adempimento successivo fece valere il proprio cre- dito conseguente all'errore, portandolo in parziale compensazione del proprio debito corrispondente ai successivi incassi RP ed IL;
e ri- versando, di conseguenza, una somma decurtata dell'anzidetto im- porto. Sul presupposto dell'illegittimità di tale compensazione e, cor- relativamente, dell'inesatto adempimento dell'obbligazione di "river- sare", con ingiunzione resa esecutiva il 17 maggio 1983, l'Ufficio del Registro di Cassino ordinò alla Cassa LA di pagare la somma di £. 154.933.400. In dettaglio: £.
4.244.000 per somme non versate, corrispondenti alla decurtazione effettuata dalla AN a compensa- proc. n. 6876/98 R.G. 2 zione del proprio debito;
e £. 150.689.400 a titolo di penale, nella mi- sura del 2 % per ogni giorno di ritardo, ai sensi della L. 2 dicembre 1975, n. 576. La AN ingiunta propose opposizione convenendo, a tale fi- ne, l'Amministrazione finanziaria dello Stato davanti al Tribunale di Roma con atto di citazione notificato il 17 giugno 1983. Con l'opposizione contestò l'assunto dell'Amministrazione Finanziaria circa l'illegittimità della operata compensazione, e sostenne che, in- vece, la stessa era del tutto valida in quanto il rapporto relativo al servizio di incasso RP ed IL su delega dei contribuenti ha natura privatistica, con la conseguenza che il credito della AN delegata per il recupero dello somme riversate in eccesso, non è soggetto al preventivo esperimento della procedura di cui all'art. 38 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602. L'Amministrazione opposta resistette. In subordine sostenne che, in ogni caso, la AN non avrebbe potuto operare la compensa- zione stante l'illiquidità e l'inesigibilità del suo credito. Il Tribunale adito, pronunciando con sentenza depositata il 7 giugno 1984, accolse l'opposizione, avendo ritenuto che stante la natura privatistica del rapporto tra l'istituto di credito delegato alla ri- scossione dell'RP e dell'IL l'Amministrazione finanziaria dello Stato - i rispettivi crediti e debiti siano validamente compensabili tra loro. La pronuncia fu confermata dalla Corte d'appello di Roma con sentenza depositata il 23 aprile 1990. proc. n. 6876/98 R.G. 3 L'Amministrazione Finanziaria dello Stato propose ricorso per cassazione. Il gravame fu accolto con conseguente annullamento della sentenza impugnata e rinvio ad altra Sezione della medesima Corte d'appello di Roma _con sentenza di questa Corte Suprema 16 marzo 1994 n. 2516. Tanto alla stregua del principio che l'istituto di credito delegato alla riscossione che abbia versato in Tesoreria una somma maggiore di quella ricevuta dai contribuenti a titolo di IL ed RP non può operare la compensazione legale tra tale eccedenza e la cor- rispondente somma da versare successivamente, allo stesso titolo, per averla riscossa da altri contribuenti, mancando la condizione necessa- ria per la operatività della compensazione costituita dall'esigibilità del credito. Infatti, essendo predisposto uno specifico provvedimento di controllo diretto ad accertare se le somme versate dalle aziende di credito corrispondano a quelle che le stesse hanno ricevuto dai con- tribuenti (quello regolato dall'art. 2 D.L. 23 dicembre 1977 n. 936, convertito nella L. n. 38 del 1978 e dall'art. 3 bis del D.P.R. 29 set- tembre 1973 n. 602) il credito relativo è esigibile e, dunque, com- pensabile solo dopo che l'Amministrazione avrà accertato la ricor- renza di un'eccedenza. L'Amministrazione finanziaria dello Stato ha riassunto tempe- stivamente il giudizio davanti al giudice del rinvio. La AN LA del NA, regolarmente costituitasi, ha chiesto la conferma della pronuncia di primo grado. La Corte d'appello di Roma, decidendo con sentenza depo- proc. n. 6876/98 R.G. 4 sitata il 25 febbraio 1997, ha riformato la sentenza del Tribunale di Roma del 7 giugno 1984; per l'effetto, ha respinto l'opposizione all'ingiunzione 17 maggio 1983, ed ha condannato la AN LA del NA a pagare gli interessi legali sulla somma di £. 154.933.400, a far data dal 20 maggio 1983. La AN LA del NA ha proposto ricorso per cas- sazione affidato a tre motivi di annullamento, illustrati con memoria. L'Amministrazione finanziaria dello Stato resiste con
contro
- ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- a) Nel primo motivo di annullamento la ricorrente AN LA del NA imputa alla Corte d'appello di Roma di non aver dato applicazione al principio di diritto affermato da questa Cor- te di cassazione nella sentenza di rinvio n. 2516 del 1994; e di aver, così, violato l'art. 384 Cod. proc. Civ. Infatti, sostiene, in detta sentenza questo il giudice di legittimi- tà non aveva affatto affermato come invece ritiene, errando, la Cor- te del merito che il credito della AN non era liquido ed esigibile, di modo che la compensazione era automaticamente esclusa. S'era limitata ad affermare, invece, che l'eventuale credito dell'azienda bancaria per le somme versate in eccedenza non è opponibile auto- nomamente, ma è subordinato all'espletamento dei “previsti control- li"; di conseguenza, sia pure implicitamente, rimetteva al giudice di rinvio di verificare se, nella specie, si fossero verificate le condizio- ni per la concreta esigibilità del credito». Sennonché, ed in ciò sta la proc. n. 6876/98 R.G. 5 violazione dell'art. 384 Cod. proc. civ., la Corte territoriale ha omes- so del tutto siffatta indagine. b) Il secondo motivo strettamente collegato alla ricostruzio- ne del thema del giudizio di rinvio postulato nel precedente mezzo denuncia la violazione degli artt. 2597 Cod. civ. e 115 Cod. proc. civ. Il motivo è articolato in due profili di censura. Nel primo, la ricorrente addebita al giudice del rinvio di aver omesso di valorizzare il dato incontroverso in causa secondo cui essa azienda di credito era effettivamente creditrice della somma di £. 4.244.000; di non averne perciò dedotto la sussistenza del presup- posto per l'operatività della compensazione;
e di conseguenza, d'aver errato nel ritenere l'illegittimità della compensazione medesima. Nel secondo profilo, la ricorrente sostiene in premessa che la Corte del merito ha tratto la conclusione dell'inoperatività della compensazione dall'assunto secondo cui, nella specie, non vi sarebbe stato il controllo formale circa la sussistenza del proprio credito. Soggiunge che quella Corte è pervenuta all'anzidetta conclu- sione solo a seguito della violazione della disciplina positiva in tema di ripartizione dell'onere della prova. Per vero, a suo avviso, e diver- samente da quanto ritenuto erroneamente dal giudice del rinvio, l'onere di dimostrare l'insussistenza dei presupposti per l'operatività della compensazione ricadeva sull'Amministrazione finanziaria;
la stessa, peraltro, non ha assolto tale onere, dal che, sul piano proces- suale, occorreva dedurne l'acquisita dimostrazione della sussistenza del controllo e dell'esigibilità del credito: dunque, proprio la statui- proc. n. 6876/98 R.G. 6 zione opposta a quella raggiunta. - I due mezzi devono essere esaminati congiuntamente, 1.2. essendo tra loro intimamente connessi. 1.3.- Costituisce saldo principio che la Corte di cassazione investita del ricorso avverso una sentenza pronunciata in sede di rin- vio ex art. 384 Cod. proc.civ. può apprezzare direttamente la pro- pria precedente sentenza di annullamento al fine di identificare il principio di diritto ivi affermato;
le incombenze demandate al giudice del rinvio;
ed il rispetto, da parte di quel giudice, del principio stesso e dei compiti affidatigli (v., da ultimo, Cass. 2 giugno 1998 n. 5406 e 14 maggio 1998 n. 4860). Si può dunque procedere alla disamina della sentenza n. 2516 del 1994. Dalla relativa indagine emerge che in quella sentenza questo giudice di legittimità aveva affermato che: - nella specie, si poneva soltanto ed esclusivamente una que- stione di compensazione "legale” ex art. 1243 c. 1 Cod. civ.; - diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale nella sentenza allora annullata, «l'eventuale credito della banca per le somme che si assumono versate in eccedenza non può considerarsi liquido ed immediatamente esigibile, e perciò compensabile ipso iu- re, ma deve essere fatto valere attraverso i prescritti controlli»; in altri termini, «non basta che la banca affermi di aver ver- sato somme in eccedenza rispetto a quelle ricevute dai contribuenti perché sorga un credito della banca immediatamente liquido ed esi- proc. n. 6876/98 R.G. 7 gibile che possa quindi dar luogo ad una compensazione legale, me- diante trattenuta sui versamenti successivi»; occorre, invece, che «la Tesoreria provinciale, dopo aver ricevuto gli importi, eventualmente anche in eccedenza, proceda preliminarmente a verificare la corri- spondenza tra le somme riscosse dall'azienda di credito e quella ver- sata in Tesoreria, nonché la stessa esatta liquidazione della commis- sione trattenuta dall'azienda»; - i controlli formali prodromici all'operatività della compensa- zione legale, sono quelli previsti dal D.M. 3 febbraio 1976, il cui det- tato è stato successivamente riprodotto in altri provvedimenti di ana- logo contenuto. Quindi, in sintesi, la sentenza di annullamento aveva affermato che la compensazione legale opposta dalla AN LA del Cas- sinate poteva operare in modo efficace solo quando alla data del suc- cessivo versamento nel quale l'azienda aveva effettuato la decurta- zione del proprio debito fossero già stati effettuati i controlli formali previsti dalle norme in materia. Nel contempo, non può sussistere alcun dubbio sul fatto che, secondo la ratio decidendi della sentenza di annullamento, gli anzi- detti controlli formali con esito positivo dovessero precedere la de- curtazione in compensazione. Si tratta, infatti, di un diretto corollario dell'affermazione secondo cui la controversia riguardava una com- pensazione legale. Ne risulta, così, che il compito demandato ad giudice del rin- vio consisteva nell'accertare se alla data del successivo versamento proc. n. 6876/98 R.G. 8 nel quale era stata fatta valere la compensazione, gli anzidetti accer- tamenti formali fossero stati espletati con esito positivo;
e nel pro- nunciare nel merito in correlazione all'esito di quell'indagine.
1.4. Ora, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente nel primo motivo di annullamento, il giudice del rinvio si è uniforma- to ai principi così identificati, come emerge in modo certo dall'iter argomentativo della sua sentenza: in particolare dalla constatazione che lo stesso iter ha il proprio fulcro essenziale nella notazione che « credito [della AN] è esigibile e, quindi, compensabile soltanto do- po che l'Amministrazione abbia accertato>> attraverso lo specifico procedimento di controllo previsto dall'ordinamento positivo - la ri- correnza dell'eccedenza»; e nella deduzione, implicita ma ovvia, cir- ca la carenza della prova di quel controllo in termini. Pertanto, il primo motivo risulta infondato e deve essere re- spinto.
1.5.1. Va detto, poi, che nel giudizio di rinvio, e secondo il regime fissato negli artt. 2597 e ss. Cod. civ., l'onere di dimostrare l'avvenuto espletamento, nel termine prima indicato, del controllo formale con esito positivo, ricadeva sulla AN LA del Cassi- nate, trattandosi di un presupposto della compensazione legale dalla stessa fatta valere. Pertanto, non può trovare accoglimento l'assunto formulato dalla ricorrente nel secondo profilo del secondo motivo, circa la rica- duta di quell'onere sulla controparte. Ed è appena il caso di sottoline- are come, per la AN, una siffatta prova non solo non era impossi- proc. n. 6876/98 R.G. 9 bile, ma non era nemmeno difficile, stante i mezzi istruttori previsti dal vigente codice di rito civile, nessuno dei quali precluso.
1.5.2. Dalle stesse argomentazioni difensive della ricorrente, inoltre, emerge in modo incontestabile che la AN LA del NA non ha assolto tale onere;
e che, in ogni caso, nel giudizio di rinvio non è stata acquisita la prova della sussistenza del detto pre- supposto. Né a diversa conclusione può portare l'argomentazione della ricorrente incentrata sulla carenza di qualsiasi contestazione in ordine alla sussistenza del proprio credito. Tanto per l'assorbente rilievo che il thema probandi devoluto al giudice del rinvio aveva ad oggetto, non solo come sostiene erroneamente la ricorrente · l'avvenuto e- spletamento del controllo formale con esito positivo, ma anche l'epoca del controllo stesso e, specificamente, la priorità del comple- tamento di quel controllo rispetto al versamento con la decurtazione per cui è causa: di questo dato, peraltro, non v'è menzione neanche nel ricorso. Se ne trae il rigetto anche del primo profilo del secondo moti- vo. Di conseguenza anche il secondo mezzo deve essere disatteso.
1.6. Il rigetto dei primi due mezzi determina la definitività delle statuizioni di rigetto dell'eccezione di compensazione legale e, per l'effetto, dell'opposizione all'ingiunzione resa esecutiva il 17 maggio 1983. 2.- Nel terzo motivo, la ricorrente deduce che l'Ammi- proc. n. 6876/98 R.G. 10 nistrazione Finanziaria dello Stato ha proposto la domanda di con- danna al pagamento degli interessi successivi alla data dell'ingiunzione, solo nel corso del giudizio di rinvio;
ne trae che, pertanto quella domanda era inammissibile;
e denuncia, infine, nel procedere al suo esame che la Corte di Roma ha violato l'art. 394 u.c. Cod. proc. civ. La doglianza è fondata. La domanda sugli interessi maturati successivamente all'in- giunzione del 17 maggio 1983 è stata formulata,effettivamente, sol- tanto nel giudizio di rinvio. D'altra parte, la sua novità è implicita- mente ammessa dalla stessa controricorrente. Inoltre, in sede di rinvio non è possibile formulare domande in tutto o in parte nuove, sicché resta preclusa anche la richiesta, per la prima volta in questa fase, di condanna al pagamento di interessi, siano essi moratori, corrispettivi o compensativi. Detta domanda, pertanto, era inammissibile. Rimane assorbito, perciò, il rilievo che in ogni caso la stessa domanda era inammissibi- le anche perché non era stata proposta in primo grado, e non poteva essere proposta per la prima volta in grado d'appello, operando il di- vieto di cui all'art. 345 Cod. proc. civ. Ne discende sia l'accoglimento del motivo;
e sia la cassazione senza rinvio (avendo la Corte del merito pronunciato su una domanda inammissibile) della statuizione sugli interessi.
3. Sussistono giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese del giudizio di legittimità. proc. n. 6876/98 R.G. 11
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - rigetta il primo ed il secondo motivo del ricorso per cassazione pro- posto dalla s.r.l. AN LA del NA avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 603 del 25 febbraio 1997; - accoglie il terzo motivo e cassa senza rinvio il capo della sentenza impugnata investito dalla relativa censura;
compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta Sezione civile della Corte di cassazione, il 22 marzo 2001. IL PRESIDENTE ESTENSORE (doît. Giovanni Olla) IL CANCELERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 28 GEN, 2002 IL CANCELLIERE C1 InnocenzoBattista E 6 N 8 S O 9 I 1 . / Z N 4 A A / I R 6 R 2 T B S . A I R L . T G L P . E U A D R B . I B L E A A R D T A D T I I 1 S E R 3 N T 1 E E S N . T E I N A S A E M proc. n. 6876/98 R.G. 12