Sentenza 16 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/01/2004, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. AMARI Eugenio - Consigliere -
Dott. RUGGIERO Francesco - Consigliere -
Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere -
Dott. FERRARA Ettore - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
API APPLICAZIONI PLASTICHE INDUSTRIALI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato CLAUDIO TONIOLO, VIALE D'ALVIANO 43 VICENZA (avviso ex art. 135 d. a. 1987 C.p.c), giusto mandato in calce;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1441/99 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 19/10/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/03 dal Consigliere Dott. Ettore FERRARA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 29.4.1995 la A.P.I. - Applicazioni Plastiche Industriali s.p.a. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia l'Amministrazione Finanziaria dello Stato onde sentirla condannare al rimborso delle somme versate per gli anni 1985 e 1989/1992 a titolo di tassa annuale di concessione governativa di iscrizione della società nel registro delle imprese, secondo le previsioni dell'art. 3 c. 18 e 19 D.L. 19/12/1984, n. 853 (conv. nella L. 17/12/1985 n. 17), norma di legge che si assumeva illegittima perché in contrasto con gli artt. 10 e 12 della Direttiva CEE del 17 luglio 1969, n. 335; con gli interessi legali sugli importi di ciascun indebito pagamento dalla rispettiva data di esecuzione fino all'effettivo rimborso.
L'Amministrazione convenuta si costituiva in giudizio e contestava la pretesa di controparte eccependo l'incompetenza territoriale del giudice adito, l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'azione, nonché l'insussistenza del denunciato contrasto con la normativa comunitaria e comunque la decadenza dall'azione ex art. 13 d.p.r. n. 641/1972. Il Tribunale adito con sentenza in data 7.12.1995/12.2.1996 condannava l'amministrazione convenuta a rifondere alla società attrice la somma di L. 53.000.000, oltre interessi dalla citazione. Avverso tale sentenza proponevano gravame l'Amministrazione statale, riproponendo le difese già svolte nel precedente grado di giudizio, nonché la società appellata, chiedendo la decorrenza degli interessi dalle date dei versamenti.
La Corte di Appello di Venezia, con sentenza n. 1441 depositata in data 19.10.1999 e non notificata, esclusa l'applicabilità dello ius superveniens con riferimento all'art. 11 c. 1 L. n. 498/1998, riteneva la sussistenza della dedotta decadenza relativamente alla sola somma versata nell'anno 1985; escludeva l'applicabilità dell'art. 11 c. 3^ L. n. 448/1998 in tema di interessi, e conclusivamente, in parziale riforma della decisione impugnata, limitava l'accoglimento della domanda alla minor somma di L. 48.000.000, oltre interessi con decorrenza dai singoli atti di costituzione in mora, sui relativi importi, ex art. 5 L. n. 29/1961. Per la cassazione della suddetta sentenza propone ricorso, notificato il 4.12.2000 il Ministero delle Finanze articolando un solo motivo di censura, al cui accoglimento si oppone la società intimata con controricorso notificato in data 11.1.2001.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso articolato l'Amministrazione ricorrente deduce la violazione dell'art. 11 L. n. 448/1998, pretendendo che dalla somma complessivamente da rimborsare vengano detratte L. 500.000 per l'iscrizione dell'atto costitutivo e L. 3.000.000, in ragione di L.. 750.000 all'anno, per l'iscrizione degli altri atti sociali, nonché che sulla somma da rimborsare gli interessi siano riconosciuti nella misura prevista dalla nuova norma. Il ricorso è inammissibile.
Questa Corte ha in ripetute occasioni affermato che nel giudizio di impugnazione la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dal ricorrente attraverso la formulazione di specifici motivi, e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle del ricorrente, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Pertanto il ricorso deve sempre contenere una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni della sentenza impugnata, a pena d'inammissibilità del gravame rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte (Cass. 3539/00; Cass. 6335/98; Cass. 7524/97; Cass. S.U. 9628/93).
Tali principi non risultano assolutamente rispettati dall'Amministrazione con il ricorso in esame, posto che con esso la ricorrente si limita sinteticamente ad invocare l'applicazione delle nuove norme, e ciò benché la relativa questione fosse stata già esaminata dal giudice di appello e risolta negativamente con ampia e articolata motivazione.
A tutto ciò può aggiungersi, per quanto specificamente relativo alla disciplina degli interessi introdotta con l'art. 11 c. 3^ L. n. 448/1998, che l'inammissibilità della censura formulata discende altresì dal giudicato formatosi al riguardo.
Ed infatti lo ius superveniens può legittimamente trovare applicazione solo relativamente a quelle questioni che possano considerarsi ancora pendenti al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina. Nel caso di specie il tasso degli interessi spettanti alla società risulta già determinato dal Tribunale nella misura "legale" all'epoca della sentenza di primo grado, e la relativa statuizione non costituì oggetto di impugnativa con l'appello per altri motivi proposto dalle parti, con la conseguenza che ogni ulteriore questione sul punto risulta preclusa dal giudicato formatosi. Il ricorso è pertanto inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento, che si liquidano in euro 700,00 di cui 100,00 per spese vive.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 700,00 di cui euro 100,00 per spese vive.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2004