Sentenza 29 aprile 2015
Massime • 1
Il giudice di merito può ritenere l'insussistenza dell'impedimento a comparire dell'imputato, dedotto mediante l'allegazione di certificato medico, anche indipendentemente da una verifica fiscale e facendo ricorso a nozioni di comune esperienza idonee a valutare l'impossibilità del soggetto portatore della prospettata patologia di essere presente in giudizio, se non a prezzo di un grave e non evitabile rischio per la propria salute. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva escluso la sussistenza dell'impedimento a comparire dell'imputata, che aveva addotto di essere affetta da "lombosciatalgia", evidenziando che tale patologia non costituisce un impedimento assoluto a comparire, in quanto fronteggiabile con medicinali e non ostativa al trasporto con mezzi adeguati, oltre che non idonea a determinare una incapacità di stare in giudizio ex art. 70 cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/04/2015, n. 44369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44369 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2015 |
Testo completo
4436 9 / 15 69 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 29/04/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA-Presidente - N. 15 4h. ALFREDO MARIA LOMBARDIDott. - Consigliere - Dott. ANTONIO BEVERE REGISTRO GENERALE - Consigliere -N. 39420/2014 Dott. SILVANA DE BERARDINIS - Rel. Consigliere - Dott. GRAZIA MICCOLI - Consigliere - Dott. ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RO IG N. IL 04/05/1968 RO IA N. IL 17/02/1973 avverso la sentenza n. 5914/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 09/04/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/04/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, nella persona del dott. Gioacchino IZZO, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9 aprile 2014 la Corte d'appello di Napoli ha riformato la decisione emessa in primo grado dal Tribunale -sezione distaccata di Ischia- con la quale IG RO e IA RO erano stati condannati, con le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, per il reato continuato di lesioni, ingiurie e minaccia in danno di PE SO. In seguito all'appello presentato dagli imputati, dalla parte civile e dal Procuratore generale, la Corte territoriale ha rideterminato, aggravandola, la pena inflitta, e ha condannato gli imputati al risarcimento dei danni in favore della parte civile da determinarsi in separata sede, nonché al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva, nella misura di euro mille.
2. Con atto sottoscritto dal loro difensore hanno proposto ricorso entrambi gli imputati. Con un primo motivo, nell'interesse di ZI RO, viene dedotta la violazione di legge in relazione alle norme che regolano l'intervento dell'imputato, nonché il vizio di motivazione in relazione alle ragioni che hanno portato sia il giudice di primo grado che quello di appello a ritenere insussistente il legittimo impedimento della suddetta imputata a comparire alla udienza del 20 gennaio 2012. Con il secondo motivo è stata ribadita l'eccezione di nullità già formulata in appello in relazione alla violazione dell'art. 552, comma 1, lett. c, cod. proc. pen. Con un terzo motivo è stata dedotta l'omessa motivazione in relazione al rigetto dell'istanza di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 599, comma 2, cod. pen. relativamente al delitto di ingiuria. Con il quarto motivo è stato dedotto il vizio di motivazione in relazione alla richiesta di assoluzione dal reato di minacce. Con l'ultimo motivo è stato dedotto il vizio di motivazione in relazione alla richiesta di assoluzione dal delitto di lesioni. CONSIDERATO IN DIRITTO Entrambi i ricorsi non meritano accoglimento.
1. Privo di fondamento è il primo motivo proposto nell'interesse dell'imputata ZI RO.
1.1. Quanto ai poteri valutativi del giudice rispetto alle ragioni di salute documentate in un certificato medico prodotto a sostegno della richiesta di rinvio dell'udienza, 2 le Sezioni Unite, già da tempo (Sez. U, n. 36635 del 27/09/2005, Gagliardi, Rv. 231810), hanno avuto modo di precisare che, in tema di impedimento a comparire dell'imputato, il giudice, nel disattendere un certificato medico ai fini della dichiarazione di contumacia, deve attenersi alla natura dell'infermità e valutarne il carattere impeditivo, potendo pervenire ad un giudizio negativo circa l'assoluta impossibilità a comparire solo disattendendo, con adeguata valutazione del referto, la rilevanza della patologia da cui si afferma colpito l'imputato. E, in ordine a tale necessaria valutazione, questa Corte ha fissato i seguenti principi. Il legittimo impedimento a comparire dell'imputato, oltre che grave e assoluto, deve presentare il carattere dell'attualità e cioè deve sussistere in relazione all'udienza per la quale egli è stato citato, in quanto l'impossibilità a presenziare alla stessa deve risultare dagli elementi addotti, come non altrimenti superabile (Sez. 5, n. 43373 del 06/10/2005, Fontana, Rv. 233079; Sez. 5, n. 3392 del 14/12/2004, Curaba, Rv. 231406); Inoltre, il giudice di merito non ha alcun obbligo di disporre accertamenti fiscali per accertare l'impedimento dell'imputato a comparire al dibattimento, al fine di completare la insufficiente documentazione prodotta, purché dia ragione del suo convincimento di non assolutezza dell'impedimento con motivazione logica e corretta (Sez. 6, n. 36636 del 03/06/2014, F, Rv. 260814; Sez. 5, n. 3400 del 15/12/2004, Sabino, Rv. 231410; Sez. 2, n. 10731 del 22/09/1998, Bevilacqua, Rv. 211660; Sez. 4, n. 9530 del 09/10/1996, Pochetti, Rv. 206968). Infine, è stata ribadita la legittimità del provvedimento di diniego della richiesta di rinvio per impedimento dell'imputato a comparire, in ipotesi di produzione di un certificato medico che si limiti ad attestare l'infermità (nella specie, faringo-tracheite) con esiti febbrili e la prognosi, senza indicare il grado della febbre, essenziale alla valutazione della fondatezza, serietà e gravità dell'impedimento (Sez. 6, n. 20811 del 12/05/2010, S., Rv. 247348). Così come è stato ritenuto necessario che vi sia nel certificato medico anche una attestazione in ordine alla impossibilità assoluta di comparire (Sez. 2, n. 42595 del 27/10/2009, Errico, Rv. 255119).
1.2. Evidenziati i suddetti principi, va rilevato che nel caso in esame risulta presentato nel giudizio di primo grado un certificato medico riferito alla imputata ed attestante la circostanza che fosse affetta da una lombosciatalgia. Il giudice ha rigettato l'istanza di rinvio della udienza, ritenendo che il certificato prodotto non fosse idoneo a provare l'assoluto impedimento dell'imputata a comparire;
e la Corte d'Appello, in seguito ad analogo motivo di doglianza, ha evidenziato che "la lombosciatalgia non costituisce impedimento assoluto a comparire, in quanto, sotto un primo aspetto, è agevolmente fronteggiabile con antidolorifici, sotto altro profilo non impedisce a chi ne soffra di essere condotto in aula, ancorchè con mezzi idonei di trasporto e, comunque, non genera di certo un'incapacità di stare in giudizio ex art. 70 cod. proc. pen.". Tale decisione, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte, di cui si è sopra dato conto, deve considerarsi assolutamente corretta, in quanto esente da vizi logici e di 3 metodo e, comunque, implicante valutazioni di merito certamente non censurabili in questa sede. A tal proposito è il caso di sottolineare che "il giudice di merito può ritenere l'insussistenza dell'impedimento a comparire dell'imputato, dedotto mediante l'allegazione di certificato medico, anche indipendentemente da una verifica fiscale e facendo ricorso a nozioni di comune esperienza idonee a valutare l'impossibilità del soggetto portatore della prospettata patologia di essere presente in giudizio, se non a prezzo di un grave e non evitabile rischio per la propria salute. (Fattispecie in cui, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva escluso la sussistenza dell'impedimento a comparire dell'imputato, addotto mediante la produzione di certificato medico attestante "lombosciatalgia acuta" con necessità di "riposo assoluto", non emergendo dalla documentazione l'impossibilità di deambulare o comunque di raggiungere l'aula di udienza trasportato da altri) (Sez. 6, n. 36636 del 03/06/2014, F, Rv. 260814).
2. Infondato è pure il motivo con il quale i ricorrenti si sono lamentati del rigetto da parte dei giudici di merito dell'eccezione di nullità già formulata in appello in relazione alla violazione dell'art. 552, comma 1, lett. c, cod. proc. pen. Sia il giudice di primo grado che la Corte territoriale hanno ritenuto sufficienti e chiari gli elementi descrittivi delle condotte di cui al capo di imputazione, evidenziando in particolare che esso non ha impedito ad entrambi gli imputati di difendersi adeguatamente. In effetti, non si ravvisa alcuna indeterminatezza o genericità nelle contestazioni di reato mosse agli imputati nel capo di imputazione. Infatti, "l'imputazione deve contenere l'individuazione dei tratti essenziali del fatto di reato attribuito, dotati di adeguata specificità, in modo da consentire all'imputato di difendersi, mentre non è necessaria un'indicazione assolutamente dettagliata dell'imputazione" (Sez. 2, n. 16817 del 27/03/2008, Muro, Rv 239758). Parametri, quelli ora evidenziati, che nella fattispecie risultano senz'altro osservati, attesa la preliminare necessità di distinguere gli elementi che possono incidere sul pieno esercizio del diritto di difesa rispetto a quelli che attengono al tema logicamente successivo della prova dei fatti addebitati (Sez. 5, n. 6335 del 18/10/2013, Morante, Rv. 258948).
3. Manifestamente infondati devono ritenersi gli altri motivi di ricorso. A questa Corte non possono essere sottoposti giudizi di merito, non consentiti neppure alla luce del nuovo testo dell'art. 606, lettera e), cod. proc. pen.; la modifica normativa di cui alla legge 20 febbraio 2006 n. 46 lascia inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Il nuovo vizio introdotto è quello che attiene alla motivazione, la cui mancanza, illogicità o contraddittorietà può essere desunta non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente indicati;
è perciò possibile ora 4 valutare il cosiddetto travisamento della prova, che si realizza allorché si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia. Attraverso l'indicazione specifica di atti contenenti la prova travisata od omessa, si consente nel giudizio di cassazione di verificare la correttezza della motivazione. Più approfonditamente, si è affermato che la specificità dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., dettato in tema di ricorso per Cassazione al fine di definirne l'ammissibilità per ragioni connesse alla motivazione, esclude che tale norma possa essere dilatata per effetto delle regole processuali concernenti la motivazione, attraverso l'utilizzazione del vizio di violazione di legge di cui al citato articolo, lett. c). E ciò, sia perché la deducibilità per Cassazione è ammessa solo per la violazione di norme processuali stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, sia perché la puntuale indicazione di cui al punto e) ricollega ai limiti in questo indicati ogni vizio motivazionale;
sicché il concetto di mancanza di motivazione non può essere utilizzato sino a ricomprendere ogni omissione od errore che concernano l'analisi di determinati, specifici elementi probatori (Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567). Tanto premesso, occorre rilevare che i motivi dedotti nell'interesse di entrambi gli imputati si limitano a censurare proprio la sussistenza di prove a loro carico, invocando peraltro una rilettura delle risultanze istruttorie anche al fine di ottenere il riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 599, comma 2, cod. pen. Quanto dedotto risulta però del tutto generico e le censure sono formulate in maniera tale da rendere necessarie delle valutazioni di merito, inibite a questa Corte. I rilievi critici, peraltro, non considerano adeguatamente gli elementi evidenziati e gli argomenti spesi nella sentenza impugnata e in quella di primo grado, cui il giudice d'appello ha anche fatto specificamente rinvio. L'assenza di un collegamento concreto con la motivazione della sentenza impugnata impedisce di ritenere rispettati i requisiti di forma e di contenuto minimo voluti per il ricorso di legittimità, che deve rivolgersi al provvedimento e non può invocare una mera rilettura dei fatti. Peraltro, l'esame del provvedimento impugnato consente di apprezzare come la motivazione del giudice d'appello sia congrua ed improntata a criteri di logicità e coerenza. Né va trascurato nel caso in esame che la sentenza impugnata in punto di responsabilità ha confermato quella di primo grado, sicché vanno ribaditi i principi secondo i quali, in tema di ricorso per cassazione, quando ci si trova dinanzi a una "doppia pronuncia conforme" e cioè a una doppia pronuncia (in primo e in secondo grado) di eguale segno (vuoi di condanna, vuoi di assoluzione), l'eventuale vizio di travisamento può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi e altro, Rv. 258438).
P.Q.M.
5 La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente Così deciso in Roma, il 29 aprile 2015 Il consigliere estensore Grazia Miccoli DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi - 3 NOV 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lenzuise физи 6 al pagamento delle spese processuali. Il Presidente Alfredo Maria Lombardi D