Cass. pen., sez. V, sentenza 16/10/2013, n. 7449
CASS
Sentenza 16 ottobre 2013

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In tema di impugnazione, i motivi nuovi devono essere depositati nella cancelleria del giudice dell'impugnazione entro il termine di quindici giorni prima dell'udienza, con la conseguenza che l'invio per posta degli stessi comporta il rischio, a carico di chi si avvale di tale mezzo, della ricezione nell'ufficio oltre la scadenza prevista e, quindi, del mancato sorgere, in capo al giudice adito, dell'obbligo di prenderli in esame. (Fattispecie relativa a procedimento in camera di consiglio davanti alla Corte di cssazione).

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il termine di quindici giorni antecedenti la data di scadenza della sospensione provvisoria dalla amministrazione dei beni, fissato dall'art. 3 quinquies, comma secondo, della l. n. 575 del 1965 per l'esercizio del potere da parte del Tribunale di rinnovare il provvedimento o di disporre la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego, ha natura ordinatoria.

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    Simone Marani · https://www.altalex.com/ · 27 aprile 2015

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 16/10/2013, n. 7449
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7449
Data del deposito : 16 ottobre 2013

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