Sentenza 16 ottobre 2013
Massime • 2
In tema di impugnazione, i motivi nuovi devono essere depositati nella cancelleria del giudice dell'impugnazione entro il termine di quindici giorni prima dell'udienza, con la conseguenza che l'invio per posta degli stessi comporta il rischio, a carico di chi si avvale di tale mezzo, della ricezione nell'ufficio oltre la scadenza prevista e, quindi, del mancato sorgere, in capo al giudice adito, dell'obbligo di prenderli in esame. (Fattispecie relativa a procedimento in camera di consiglio davanti alla Corte di cssazione).
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il termine di quindici giorni antecedenti la data di scadenza della sospensione provvisoria dalla amministrazione dei beni, fissato dall'art. 3 quinquies, comma secondo, della l. n. 575 del 1965 per l'esercizio del potere da parte del Tribunale di rinnovare il provvedimento o di disporre la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego, ha natura ordinatoria.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/10/2013, n. 7449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7449 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 16/10/2013
Dott. LAPALORCIA Grazia - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 1402
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - N. 976/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA TI N. IL 09/02/1963;
SA CE N. IL 18/10/1964;
SA GA N. IL 03/03/1969;
SA LA N. IL 04/09/1975;
avverso il decreto n. 135/2010 CORTE APPELLO di PALERMO, del 17/09/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA;
lette le conclusioni del PG Dott. Aniello R. che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. I ricorsi proposti con unico atto dai difensori procuratori speciali di SA RI, CE, GA e EL, in proprio e quali eredi di SA EN, riguardano il decreto della Corte d'Appello di Palermo in data 17-9-2012, con il quale è stato confermato, relativamente alla posizione dei predetti, il decreto emesso dal tribunale della stessa città il 6/22-10-2008. 2. Con quest'ultimo provvedimento, oltre all'applicazione e, rispettivamente, alla proroga della sorveglianza speciale di PS nei confronti, da un lato, di NI ND e IA VI, dall'altro di RI AR, nonché alla confisca L. n. 575 del 1965, ex art. 2 ter nei confronti dei predetti del 20% delle quote della società Las Vegas Bingo srl, era stata anche disposta la confisca ai sensi della L. n. 575 del 1965, artt. 3 quater e 3 quinquies dell'80% delle quote intestate ai SA
della stessa società, operante in un immobile nella formale titolarità della Edilizia PE di ZI PE &C snc, ma in realtà riconducibile al mafioso RO NO nei cui confronti l'immobile era stato confiscato.
3. La corte territoriale riteneva, sulla base di intercettazioni ambientali eseguite in un box annesso al luogo della detenzione domiciliare del RO, avvalorate dagli esiti della perizia disposta in secondo grado, che le vicende relative alla costituzione della società e all'acquisizione da parte della stessa della concessione per l'esercizio del gioco del bingo deponessero per la partecipazione occulta alla compagine sociale dei proposti NI, IA ed RI mediante l'investimento di capitali illeciti per l'avvio dell'attività e la conseguente partecipazione agli utili. Infatti: la costituzione della società era stata seguita dalla stipula del contratto di locazione dell'immobile da destinare a sala bingo pur in assenza dei requisiti per ottenere la relativa licenza, conseguita mediante acquisto del ramo di azienda della Almeida srl che comprendeva tale licenza;
gli investimenti per la realizzazione della sala bingo ammontavano a oltre un milione 100 mila Euro, non contabilizzati per oltre 500mila Euro;
il fondo cassa risultava gestito in modo anomalo con prelievo in contanti di circa tre milioni e mezzo di Euro, il cui utilizzo era indimostrato per circa due milioni. Pertanto la confisca delle quote di partecipazione nella stessa dei SA era ritenuta giustificata dalla obiettiva agevolazione che alle attività illecite dei proposti era stata garantita dalla possibilità di investire i loro capitali, di innegabile origine delittuosa in quanto legati alla loro attiva e perdurante partecipazione al sodalizio mafioso.
4. I ricorrenti deducono due motivi di doglianza.
5. Il primo: violazione ed errata applicazione della L. n. 575 del 1965, artt. 3 quater e 3 quinquies in quanto il decreto avrebbe ritenuto la sufficienza ai fini della confisca degli schemi presuntivi funzionali alla sospensione dall'amministrazione, valorizzando l'agevolazione dell'attività dei proposti tramite l'esercizio di quella economica confiscata, senza considerare che la confisca può colpire solo beni frutto di attività illecite o di reimpiego degli stessi e che la sproporzione tra redditi ed attività economica svolta non rileva ai fini del citato art. 3 quinquies. Comunque la corte territoriale, sotto quest'ultimo profilo, non aveva considerato che i SA avevano ricavato la somma di Euro 1.456.000 dalla cessione del 50% della Kursaal, documentata anche se non dichiarata al fisco, somma idonea a giustificare la lecita provenienza degli investimenti non contabilizzati (Euro 561.728) e dei versamenti dei soci (Euro 327.101). Inoltre le intercettazioni non erano state oggetto di compiuta valutazione in tal modo trascurandosi che da esse risultava che l'80% delle quote di Las Vegas Bingo era di esclusiva proprietà dei ricorrenti senza essere frutto di illecite attività o di reimpiego di tale frutto, mentre la circostanza che il 20% fosse stato ritenuto di pertinenza dei proposti NI, IA ed RI non costituiva automaticamente indizio della provenienza illecita delle quote dei ricorrenti.
6. Con il secondo motivo si eccepiva che il decreto che aveva disposto la confisca era stato depositato oltre il termine, ritenuto perentorio, di un anno da quello che aveva disposto la sospensione dall'amministrazione, nonché il mancato rispetto del termine di quindici giorni previsto dall'art. 3 quinquies, comma 2. 7. Il PG presso questa corte, dr. R. Aniello, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
8. In ordine al secondo motivo, trattato preliminarmente, il PG osservava che il termine di A un anno era stato rispettato in quanto il provvedimento di sospensione dall'amministrazione era stato depositato il 23-10-2007 e quello di confisca il 22-10-2008, mentre quello di quindici giorni era stato correttamente ritenuto non perentorio dalla corte territoriale sulla scorta di un indirizzo giurisprudenziale di questa corte (Cass. 3232/2012, De Stefano).
9. Sul primo motivo l'organo requirente negava che la corte del territorio avesse ancorato la conferma della confisca all'esistenza dei requisiti propri della sospensione dall'amministrazione in quanto, pur avendo fatto riferimento all'agevolazione alle attività illecite degli indiziati di mafia, aveva evidenziato che attraverso la società Las Vegas Bingo si era data a costoro la possibilità di investire i loro capitali di innegabile origine delittuosa in quanto legati alla loro partecipazione al sodalizio mafioso. Inoltre la corte territoriale aveva valorizzato la sproporzione tra il reddito dei SA e l'attività svolta per dedurne, sulla base della perizia, l'impossibilità di costoro di disporre delle somme immesse nella società, la provenienza delle quali dai tre proposti era stata desunta dal contenuto delle intercettazioni, interpretate con motivazione non manifestamente illogica e comunque non apparente. 10.1 difensori dei ricorrenti hanno presentato memoria con motivi aggiunti pervenuta in cancelleria il 3-10-2013.
11. Con il primo motivo si deducono i vizi sub b) ed e) art. 606 c.p.p. in relazione all'art. 3 quinquies, comma 1, per motivazione apparente in quanto dalla premessa della riservatezza della partecipazione di IA, NI ed RI nell'affare del bingo mantenuta anche all'interno del sodalizio, si era tratta la conclusione, logicamente e giuridicamente incompatibile, che la successiva espansione dell'attività economica della Las Vegas Bingo fosse in stretta derivazione causale con la forza derivante dal vincolo associativo dei suoi soci occulti. Inoltre, mentre si era soltanto ipotizzato che soci occulti avessero investito i loro capitali nella Las Vegas Bingo, l'origine illecita di tali capitali era a sua volta meramente congetturale posto che dalle intercettazioni risultava che NI non aveva sborsato neppure un Euro e IA era dovuto ricorrere ad un prestito per procurarsi la somma di Euro 37.000, ne' la corte territoriale aveva indicato da quali elementi di fatto avesse tratto la conclusione della presenza di illeciti investimenti ad opera dei soci occulti.
12. Con il secondo motivo aggiunto si lamenta violazione di legge per essere stata ritenuta di provenienza illecita, perché oggetto di evasione fiscale, l'intera somma conseguita da SA CE per la cessione della sua partecipazione nella Kursaal, mentre evasa al fisco era solo la plusvalenza ricavata dalla alienazione, pari al 27% con conseguente illecito amministrativo e non necessariamente illecito penale.
13. Il terzo motivo censura con lo stesso vizio il provvedimento impugnato per aver sottoposto a confisca l'intera partecipazione dei Carubea e non soltanto la quota corrispondente alla somma ritenuta frutto o reimpiego di attività illecita, pur essendosi dato atto che i predetti avevano investito nella società risorse lecite contabilizzate e tracciabili.
14.Con il quarto motivo aggiunto si deducono i vizi sub b) e d) dell'art. 606 cod. proc. pen. per non essere stata fatta applicazione dei criteri e principi per contro applicati con riguardo alla confisca inerente alla società che gestiva il bar all'interno della sala bingo.
15. I ricorrenti riprospettano da ultimo le questioni sull'inosservanza del termine di un anno e di quello di quindici giorni antecedenti all'udienza osservando come il decreto che aveva disposto la sospensione dall'amministrazione temporanea recasse la data del 18 ottobre 2007 e quello relativo alla confisca fosse stato depositato il 22-10-2018 (rectius 2008), essendo del pari rimasto inosservato quello di quindici giorni.
16. Con atto apparentemente unito ai motivi aggiunti in quanto privo dell'indicazione della data del deposito o del pervenuto in cancelleria, i difensori hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 quater in relazione all'art. 3 Cost. (e ad altre norme costituzionali) e all'art. 13 CEDU in mancanza di previsione di un sindacato giurisdizionale sull'applicazione della sospensione provvisoria dall'amministrazione, che costituisce il presupposto della confisca ex art. 3 quinquies.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'esame delle doglianze deve muovere, secondo quanto correttamente evidenziato nella requisitoria scritta del PG, dal secondo motivo di ricorso che, investendo la natura dei termini che scandiscono le fasi della procedura della sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni e della successiva confisca, esige trattazione prioritaria.
2. Le questioni prospettate con tale motivo sono prive di fondamento.
3. Va in primo luogo evidenziato il rispetto, nella specie, del termine perentorio di dodici mesi tra il decreto che ha disposto la sospensione temporanea e quello che ha deliberato la confisca in quanto il primo provvedimento risulta depositato il 23-10-2007, il secondo il 22-10-2008, mentre i ricorrenti, ponendo a raffronto elementi non omogenei, hanno tenuto conto della data del primo decreto, 18 ottobre 2007, invece che di quella successiva del deposito.
4. Non ricorre, in secondo luogo, il vizio di violazione di legge, pure dedotto con il secondo motivo, per mancato rispetto del termine di quindici giorni di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 3 quinquies, comma 2, trattandosi di termine ordinatorio secondo quanto già
ritenuto dalla corte territoriale che si è allineata all'indirizzo giurisprudenziale di questa corte fondato sull'interpretazione testuale e sistematica della norma. La natura ordinatoria del termine in questione è avvalorata, alla stregua di tale indirizzo, da un lato dalla mancata previsione di conseguenze sanzionatorie in caso di inosservanza, che contrasta con il principio regolatore dei termini perentori, dall'altro dall'orientamento giurisprudenziale di questa corte - da cui è possibile trarre, a contrario, argomenti a favore della tesi qui condivisa - che ha stabilito la perentorietà soltanto del termine di due anni previsto dalla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter e, di conseguenza - non essendo state ravvisate ragioni per derogare a tale disciplina in presenza di due provvedimenti aventi entrambi natura ablatoria di diritti costituzionalmente garantiti, di quello di un anno stabilito dagli artt. 3 quater e 3 quinquies stessa Legge, affermando, in sostanza, che il rispetto di tali termini è necessario - e quindi, per quanto qui interessa, sufficiente - ad assicurare in entrambi i casi la validità ed efficacia del provvedimento di confisca (Cass. Sez. U. 36/2000; Cass. 10237/2003).
5. Ciò sulla considerazione che la tassatività della connessione temporale tra sequestro sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni e confisca risponde alla logica del sistema intesa a limitare il protrarsi di una situazione d'incertezza, alla quale corrisponde la compressione di diritti oggetto di tutela costituzionale (Cass. Sez. u. 36/2000).
6. Esigenza che invece non ricorre nel caso del termine di quindici giorni antecedente la scadenza di quello della sospensione temporanea di cui all'art. 3 quinquies, comma 2, citato, il cui mancato rispetto, essendone la ratio ravvisabile nella necessità di instaurare il contraddittorio con la parte interessata, è destinato a restare privo di ricadute sulla validità ed efficacia del provvedimento di confisca, sempre che, s'intende, come nella specie, il contraddittorio risulti regolarmente instaurato con la correlativa realizzazione dell'esercizio del diritto di difesa, e il provvedimento ablatorio intervenga nel termine massimo di un anno dal sequestro o dalla sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni.
7. Anche il primo motivo di gravame è infondato.
8. Con ragione l'organo requirente ha escluso che la corte del territorio abbia ancorato la conferma della confisca all'esistenza dei requisiti propri della sospensione dall'amministrazione. Infatti il giudice di secondo grado, pur avendo richiamato l'agevolazione prestata dalla Las Vegas Bingo srl alle attività illecite degli indiziati di mafia, presupposto della sospensione dall'amministrazione - così tra l'altro evidenziandone la sussistenza -, non ha mancato di dar conto, con chiaro riferimento al presupposto della confisca, che, attraverso la predetta società, si era reso possibile ai predetti di investire i loro capitali, di innegabile origine delittuosa in quanto legati alla partecipazione al sodalizio mafioso.
9. Muovendo dal rilievo della partecipazione occulta alla Las Vegas Bingo dei tre proposti (IA, RI e NI) nella misura del 20%, che risulta pacificamente dalle intercettazioni, il provvedimento impugnato ha valorizzato una serie di dati sintomatici di indubbio rilievo a sostegno della conclusione che l'assunzione dell'iniziativa imprenditoriale della gestione della sala bingo era stata tutta interna a cosa nostra che aveva favorito il rilascio della relativa concessione, mentre IA era intervenuto presso RO per la locazione dell'immobile e NI ne aveva seguito i lavori di adattamento.
10. Dati che, provenienti dalle intercettazioni, da indagini investigative e dalle dichiarazioni del IO, consentivano la precisa ricostruzione delle sospette scansioni modali e temporali che avevano portato dalla costituzione della società, alla locazione da parte della stessa dell'immobile, da destinare al gioco del bingo, riferibile ad RO NO, seguita dalla sublocazione dello stesso alla Almeida, di cui era titolare il IO, che in poco tempo aveva ottenuto, grazie alla disponibilità dei locali, il rilascio della licenza per l'esercizio del gioco di cui sopra - che la Las Vegas Bingo non aveva i requisiti per conseguire - e, sempre in stretta successione temporale, aveva ceduto a quest'ultima società il ramo d'azienda comprensivo della licenza per l'esercizio di quel gioco, rendendola così definitivamente operativa, nel giro di pochi mesi, in quel settore.
11. Nel quadro delineato risulta tutt'altro che improprio o stonato il riferimento, da parte della corte territoriale, alla sproporzione tra la capacità economico-finanziaria dei SA e il denaro immesso nella società, di cui con ragione si è esclusa la possibilità di provenienza dai ricorrenti, tenuto anche conto dei risultati della perizia contabile disposta in secondo grado che aveva evidenziato la mancata parziale contabilizzazione degli investimenti effettuati (che ammontavano a oltre un milione e 100mila Euro e non erano stati contabilizzati per oltre 500mila Euro), accompagnata dalla presenza di rilevanti uscite per cassa contante carenti di prova della destinazione (il fondo cassa era risultato gestito in modo anomalo con prelievo in contanti di circa tre milioni e mezzo di Euro, il cui utilizzo era indimostrato per circa due milioni). 12. Le anomale vicende tramite le quali la Las Vegas, grazie alle iniziative ed influenze esercitate per l'avvio dell'attività dai soci occulti - uno dei quali in contatto diretto con il RO che aveva fornito la disponibilità dell'immobile -, aveva realizzato la gestione del gioco del bingo, in sinergia con l'immissione nell'attività di rilevanti capitali di cui i fratelli SA non potevano disporre, sono state quindi valorizzate - con giudizio incensurabile in questa sede che consente la deduzione, in subiecta materia, del solo vizio di violazione di legge -, per concludere che vi fosse motivo di ritenere - conclusione supportata dal contenuto delle intercettazioni interpretato con motivazione non manifestamente illogica e comunque non apparente, e dagli esiti della perizia contabile - che i tre proposti avessero immesso altre cospicue risorse, oltre quelle relative all'acquisizione della partecipazione del 20% del capitale sociale, frutto delle loro illecite attività, da cui erano derivati il successivo espandersi dell'impresa e il conseguente reimpiego dei capitali illeciti.
17. La memoria con motivi nuovi a firma dei difensori dei ricorrenti, pervenuta nella cancelleria di questa sezione il 3-10-2013, è tardiva, in quanto non rispettosa del termine di 15 giorni anteriori all'odierna udienza. La circostanza che detti motivi fossero j stati inoltrati a mezzo posta con spedizione, risultante dalla busta, in data 28-9-2013, è irrilevante essendo tale mezzo di trasmissione non consentito in quanto l'art. 585 c.p.p., comma 4 (cui si raccorda l'art. 611 c.p.p., ultima parte) detta una disposizione diversa da quelle - di stretta interpretazione e rispondenti ad una ratio differente da quella sottesa alla norma citata - di cui all'art. 582 c.p.p., comma 2 e art. 583 c.p.p., comma 1, relative alla presentazione dell'impugnazione, prevedendo il citato art. 585, comma 4, esclusivamente il deposito dei motivi aggiunti - non anche l'invio per posta- nella cancelleria del giudice dell'impugnazione, con la conseguenza che il rischio che detti motivi, inviati per posta, giungano in cancelleria oltre il termine, è a carico di chi si avvale di tale mezzo (Cass., Sez. 6, 7534/1995, Piliarvu;
Cass. 3784/1994, Celone). 13. Il collegio è conseguentemente esonerato dall'obbligo di prendere in esame sia i motivi nuovi (Cass. 18453/2012), sia l'ulteriore atto a firma dei difensori, privo di data tanto del deposito quanto del pervenuto, con cui è stata sollevata una questione di costituzionalità dell'art. 3 quater più volte citato, atto che, presumibilmente allegato alla memoria con motivi nuovi, è stato a sua volta tardivamente presentato.
14. Non si ritiene di sollevare d'ufficio la relativa questione in quanto, a tacer d'altro, irrilevante nel presente procedimento nel quale il provvedimento di sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni non era stato oggetto di autonoma impugnazione, ne' è stato investito da doglianze con il ricorso.
15. Al rigetto dei gravami segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2014