Sentenza 2 dicembre 1999
Massime • 1
Le norme sulla speciale competenza territoriale per i procedimenti nei quali un magistrato è imputato, persona offesa o danneggiato dal reato si applicano esclusivamente ai magistrati ordinari e non anche a quelli amministrativi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/12/1999, n. 4027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4027 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 2.12.1999
Dott. Giangiulio Ambrosini Componente SENTENZA
Dott. Raffaele Leonasi Componente N. 4027
Dott. Adalberto Albamonte Componente REGISTRO GENERALE
Dott. Nicola Milo Componente N. 14921/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da TA SA,
avverso l'ordinanza del Tribunale di Cagliari, in data 19.3.1999;
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. A. Albamonte;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A. Abbate che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. G. Cozzo;
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
TA SA ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Cagliari, in data 19.3.1999, con la quale veniva confermato il provvedimento di sequestro probatorio disposto dal pubblico ministero, e rigettava l'istanza di riesame.
Il sequestro aveva avuto ad oggetto i fascicoli ed i documenti detenuti da RA SA - indagato del reato continuato di cui all'art. 328, comma 1, c.p. - in ragione del suo ufficio, quale magistrato del T.A.R. Sardegna.
Nei motivi il ricorrente ha dedotto:
- erronea applicazione della legge con riguardo all'ipotesi di cui all'art. 328, comma 1, c.p. sotto vari profili, cioè quanto alla legittimità dell'ordine di restituzione dei fascicoli del Consiglio di Presidenza della Giustizia, alle modalità ed alla ritualità della notifica dell'ordine stesso;
- erronea applicazione dell'art. 328, cit., non sussistendo nella specie l'elemento oggettivo e soggettivo del reato;
- mancanza di motivazione in punto di qualità di corpo del reato delle cose sequestrate;
- mancanza di motivazione dell'impugnata ordinanza;
- violazione del disposto dell'art. 11 c.p.p., poiché l'autorità procedente era priva di competenza territoriale, trattandosi di procedimento riguardante un magistrato operante nel distretto;
Il ricorrente ha poi depositato memorie difensive. I motivi sono infondati ed il ricorso va rigettato.
Del tutto infondata è la censura di incompetenza territoriale, poiché dall'esegesi dell'art. 11 cit., che riproduce norma previgente, ovvero si ispira alla stessa ratio, risulta che la deroga all'ordinaria competenza territoriale attiene solo ai casi in cui assuma la qualità di imputato o di parte offesa, ovvero danneggiata dal reato, magistrato che esercita le proprie funzioni (o le esercitava) nel distretto della corte di appello in cui è compreso l'ufficio giudiziario ordinariamente competente a decidere. È chiaro allora che si possa trattare solo di magistrato ordinario, non essendo dato estendere la deroga a magistrati estranei all'ordine giudiziario, mancando peraltro la sottostante ratio;
e ciò proprio perché non si trovano in una situazione, rispetto all'ufficio competente a decidere nel procedimento che li riguarda, che potrebbe costituire turbativa dell'esercizio imparziale e corretto della funzione giudiziaria, almeno secondo la presunzione assunta dal legislatore nel dettare la norma in esame.
Quanto al fatto addebitato, di aver indebitamente rifiutato di depositare presso il T.A.R. competente, così come intimatogli dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, in data 8.1.1999, tutti i fascicoli ed i documenti da lui detenuti in ragione del suo ufficio, l'impugnata ordinanza è esente dai vizi dedotti nel ricorso.
Invero, al ricorrente, a seguito di sospensione dalle funzioni e dal servizio, fu formalmente richiesto, a mezzo notificazione, di restituire fascicoli e documenti relativi a procedimenti pendenti innanzi al T.A.R., da lui detenuti, in ragione del suo ufficio. Non solo egli venne a conoscenza legale dei suddetti provvedimenti, tramite l'adempimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c., ma risulta - come rilevato dal Tribunale, che ritirò i relativi pieghi raccomandati presso la casa comunale di Cagliari.
Ciò nonostante, gli atti processuali non furono restituiti, dopo il termine imposto.
Appare allora chiara la sussistenza del "fumus" relativo alla configurabilità nella specifica dell'ipotesi prevista dall'art. 328 co. 1, venendosi a turbare quella regola di buon andamento del pubblico ufficio, sotto lo specifico profilo di garanzia della continuità dell'azione dei pubblici poteri;
profilo cioè che attiene all'esigenza di impedire che in tale azione si verifichino ritardi o interruzioni, con conseguente lesione degli interessi pubblici e dei correlati interessi degli amministrati. Il che appunto è riscontrabile nella specie.
Quanto alla qualifica di "corpo di reato" dei documenti sequestrati, osserva questo Collegio che già tale qualificazione, - trattandosi di cose sulle quali e mediante le quali è stato commesso l'ipotizzato reato -, ne comporta la sequestrabilità, senza che sia necessaria motivazione ulteriore quanto alla necessità del sequestro in funzione dell'accertamento dei fatti. E ciò perché l'esigenza probatoria del corpus delicti è in re ipsa (Cass. sez. un., 11 febbraio 1994, Carella ed altri).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 2 dicembre 1999. Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2000