Cass. pen., sez. V, sentenza 22/12/2015, n. 8638
CASS
Sentenza 22 dicembre 2015

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Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, la mancata comparizione della persona offesa - previamente e chiaramente avvisata del fatto che l'eventuale successiva assenza possa essere interpretata come volontà di non insistere nell'istanza di punizione - integra gli estremi della remissione tacita della querela, a condizione che la persona offesa sia stata avvisata del fatto che l'eventuale sua successiva assenza poteva essere interpretata come volontà di non insistere nell'istanza punitiva e che non sussistano manifestazioni di segno opposto e nulla induca a dubitare che si tratti di perdurante assenza dovuta a libera e consapevole scelta. (La Corte in motivazione ha precisato che il principio affermato è coerente al "favor conciliationis", cui è improntato il sistema normativo che regola il procedimento penale dinanzi al giudice di pace).

Commentari2

  • 1Sostanzialismi intorno all’istituto della querela: la persistenza della parte civile nel caso di mutamento del regime di procedibilità.
    Redazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 12 luglio 2023

  • 2Remissione tacita se il querelante non compare in udienza?
    Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 1 luglio 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 22/12/2015, n. 8638
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8638
Data del deposito : 22 dicembre 2015

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