Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/04/2008, n. 20018
CASS
Sentenza 2 aprile 2008

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Massime1

Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, deve ritenersi tacitamente rimessa la querela qualora la persona offesa non compaia all'udienza per l'esperimento del tentativo di conciliazione dopo essere stata previamente e specificamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata interpretata in tal senso.

Commentario1

  • 1La remissione della querela
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    La remissione della querela è l'atto con il quale il soggetto che ha sporto querela manifesta la volontà che l'autore non venga perseguito penalmente Natura giuridica e caratteri Legittimazione attiva Remissione processuale ed extraprocessuale L'accettazione della remissione di querela Le spese Esclusione ed estensione Fac-simile di remissione querela con pedissequa accettazione Natura giuridica e caratteri La remissione ha natura giuridica di atto di revoca della querela che, una volta accettato dal querelato, determina la cessazione dell'azione penale precedentemente iniziata e l'estinzione del reato (Corte Cost. n. 211/1995). Ai sensi dell'art. 152, terzo comma, c.p., la remissione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/04/2008, n. 20018
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20018
Data del deposito : 2 aprile 2008

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