Sentenza 31 marzo 2010
Massime • 1
La remissione di querela non richiede una formale accettazione essendo sufficiente che non vi sia un rifiuto espresso o tacito della remissione da parte del querelato (art. 155 cod. pen.). Ne deriva che integra l'accettazione della remissione tacita della querela la mancata comparizione del querelato, cui sia stata data comunicazione dell'intervenuta remissione, all'udienza successivamente fissata, in quanto, essa non può essere interpretata come un'ipotesi di rifiuto tacito, non essendo incompatibile con la volontà di accettare la remissione.
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- 1. guida completa e fac-similehttps://www.studiocataldi.it/
Querela: guida e modello La querela (artt. 120 - 126 del codice penale) è un atto con cui un soggetto, che è stato offeso da un reato non procedibile d'ufficio, manifesta all'autorità giudiziaria la volontà di perseguire penalmente il colpevole, essa è quindi una condizione di procedibilità Chi può presentare querela Cosa deve contenere la querela Notizia di reato Volontà che si proceda penalmente Sottoscrizione del querelante Querela come condizione di procedibilità Come sporgere querela Dove si presenta Termini Conseguenze Remissione della querela Rinuncia alla querela Querela e denuncia: differenza Modello atto di querela Chi può presentare querela Ex art. 120 c.p., il diritto di …
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La remissione della querela è l'atto con il quale il soggetto che ha sporto querela manifesta la volontà che l'autore non venga perseguito penalmente Natura giuridica e caratteri Legittimazione attiva Remissione processuale ed extraprocessuale L'accettazione della remissione di querela Le spese Esclusione ed estensione Fac-simile di remissione querela con pedissequa accettazione Natura giuridica e caratteri La remissione ha natura giuridica di atto di revoca della querela che, una volta accettato dal querelato, determina la cessazione dell'azione penale precedentemente iniziata e l'estinzione del reato (Corte Cost. n. 211/1995). Ai sensi dell'art. 152, terzo comma, c.p., la remissione …
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Querela: guida e modello La querela (artt. 120 - 126 del codice penale) è un atto con cui un soggetto, che è stato offeso da un reato non procedibile d'ufficio, manifesta all'autorità giudiziaria la volontà di perseguire penalmente il colpevole, essa è quindi una condizione di procedibilità Chi può presentare querela Cosa deve contenere la querela Notizia di reato Volontà che si proceda penalmente Sottoscrizione del querelante Querela come condizione di procedibilità Come sporgere querela Dove si presenta Termini Conseguenze Remissione della querela Rinuncia alla querela Querela e denuncia: differenza Modello atto di querela Chi può presentare querela Ex art. 120 c.p., il diritto di …
Leggi di più… - 4. differenze con la denunciaAvv. Beatrice Bellato · https://www.consulenzalegaleitalia.it/ · 31 luglio 2015
La querela e la denuncia: cosa sono e come funzionano – indice: Cos'è Denuncia e querela I termini Dove Le conseguenze La remissione Il risarcimento Un modello Cos'è la querela Come stabilito agli articoli 120 e seguenti del Codice Penale, per alcuni reati il Legislatore dà la possibilità alla persona offesa di subordinare l'esercizio dell'azione penale alla volontà della stessa. L'esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero è quindi subordinata ad una “condizione di procedibilità”, e cioè la querela. In difetto di questa il reato non sarà perseguito. La querela è dunque una condizione di procedibilità consistente nella dichiarazione negoziale della persona offesa in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/03/2010, n. 19568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19568 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROTELLA Mario - Presidente - del 31/03/2010
Dott. MARASCA Gennaro - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 368
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 7068/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI NAPOLI;
nei confronti di:
1) CO AR N. IL 04/07/1973 C/;
avverso la sentenza n. 45/2007 GIUDICE DI PACE di BARRA, del 16/10/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENNARO MARASCA;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Dott. Febbraro Giuseppe, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di pace di Napoli - Barra del 16 ottobre 2008, con la quale era stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di CO RL per essere i reati estinti per remissione della querela non potendo essere interpretata l'assenza in udienza come volontà di rimettere la querela e di accettare la remissione.
Il ricorso non è fondato.
In punto di fatto è accaduto che la parte offesa ha formalmente rimesso la querela in udienza e che il Giudice abbia notificato detta remissione all'imputato - querelato per l'accettazione. Il querelato non si presentava in udienza e nulla diceva, quindi, in ordine alla remissione.
Le considerazioni del Pubblico Ministero, in verità, concernono la insufficienza della mancata presenza alla udienza della parte lesa per ritenere che si sia verificata una ipotesi di remissione tacita e sono, quindi, incongrue perché nel caso di specie la remissione è stata espressa.
Quanto alla accettazione della remissione, secondo il dettato normativo - art. 155 c.p., secondo il quale la remissione non produce effetto se il querelato l'ha espressamente o tacitamente ricusata - e la giurisprudenza non è necessaria una formale accettazione, ma è sufficiente che da parte del querelato non vi sia un rifiuto espresso o tacito della remissione.
Nel caso di specie non vi è stato rifiuto espresso ne' la mancata comparizione del querelato alla udienza, dopo essere stato avvertito della intervenuta remissione, può essere interpretato come una ipotesi di rifiuto tacito perché non si tratta di un fatto incompatibile con la volontà di accettare la remissione. Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 marzo 2010. Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2010