Sentenza 27 maggio 2010
Massime • 1
La mancata comparizione dell'imputato, ritualmente citato, determina l'accettazione tacita della remissione di querela.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/05/2010, n. 35620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35620 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 27/05/2010
Dott. CARROZZA Arturo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - N. 1357
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 37880/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI SASSARI;
nei confronti di:
1) AP NN OL, N. IL *27/06/1957*;
avverso la sentenza n. 134/2009 GIUDICE DI PACE di SASSARI, del 04/06/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CARROZZA;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale, Dott. Vito D'Ambrosio, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio. FATTO E DIRITTO
1.- Il Giudice di Pace di Sassari ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di IC NI A\ in relazione ai reati di cui all'art. 612 c.p., comma 1, perché estinto per intervenuta remissione di querela e relativa accettazione tacita. 2.- Il Procuratore Generale della Repubblica di Sassari propone ricorso per Cassazione, deducendo che perché potesse ritenersi accettata anche tacitamente la remissione di querela occorreva almeno che l'imputato fosse stato messo in condizione di ricusare la stessa remissione.
3.- Il ricorso è infondato.
Orbene, ai fini ai fini dell'efficacia della accettazione della remissione della querela da parte della parte offesa è sufficiente che essa non sia "espressamente o tacitamente ricusata", come testualmente prescrive l'art. 155 c.p.. Nella specie, il giudice ha logicamente dedotto l'accettazione della remissione dal fatto che l'imputato era stato messo in condizione di ricusare o accettare la stessa remissione con la citazione a giudizio e non era comparso. Nè l'imputato si è doluto della ritenuta accettazione tacita della remissione.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2010