Sentenza 10 gennaio 2005
Massime • 1
Il giudice d'appello può disporre, prima della pronuncia della sentenza, l'applicazione di una misura cautelare personale ai sensi dell'art. 275 comma primo-bis cod. proc. pen. a seguito della condanna inflitta all'imputato con la sentenza di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2005, n. 2667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2667 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2005 |
Testo completo
+ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
2 667/0 5 PRIMA SEZIONE PENALE 67 UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 10/01/2005
SENTENZA
N. 25 10525 105 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. TERESI RENATO PRESIDENTE
1. Dott.CHIEFFI SEVERO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
N. 037171/2004 2. Dott.SILVESTRI GIOVANNI 11
3. Dott. CANZIO GIOVANNI 11
4.Dott. CORRADINI GRAZIA "
ha pronunciato la seguente SENTENZA / ORIORDINANZA
Лехаит 23 sul ricorso proposto da :
1) TE CO N. IL 10/01/1970 avverso ORDINANZA del 28/06/2004
TRIB. LIBERTA' di CATANIA
sentita la relazione fatta dal Consigliere
AurelioАнгево давала, све CHIEFFI SEVERO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza 28/06/2004 il Tribunale del riesame di Catania confermava l'ordinanza 03/06/2004 della Corte di Assise di Appello di Catania, con la quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di EA NC, già condannato con sentenza di primo grado della Corte di Assise per il delitto di omicidio volontario aggravato dall'art. 7
L. 203/1991.
In particolare il Tribunale - dopo aver rilevato che la Corte di Assise di
Appello aveva motivato l'ordinanza solo sulla base della motivazione della sentenza di primo grado, di guisa che solo tale atto doveva essere trasmesso al
Tribunale del riesame riteneva che la misura cautelare ben poteva essere
-
adottata in un quadro di rivalutazione delle esigenze cautelari a seguito della sentenza di condanna, tenuto conto dei criteri previsti dall'art. 275 co. 1 bis c.p.p.. Pertanto, secondo il Tribunale, sussistenti dovevano ritenersi le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. b) e c) c.p.p., tenuto conto in particolare delle gravi modalità del fatto e dell'elevata pericolosità dell'EA, desunta dal contesto mafioso in cui l'omicidio era maturato.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso l'interessato, che ne ha chiesto l'annullamento, deducendo: a) la violazione dell'art. 309 commi 5 e
10 c.p.p. sul rilievo che doveva essere dichiarata la perdita di efficacia della misura cautelare, in quanto non erano stati trasmessi al Tribunale del riesame tutti gli atti posti a fondamento della richiesta del P.G.; b) la violazione dell'art. 275 co. 1 bis c.p.p. sul rilievo che la misura cautelare poteva essere applicata solo dal giudice di primo grado che aveva pronunciato la condanna e non dal giudice di appello, che non aveva pronunciato alcuna condanna;
c) la violazione e la carenza della motivazione in relazione all'art. 274 lett. b) e c)
c.p.p. sul rilievo che non erano stati indicati elementi dai quali si potesse desumere la sussistenza di un concreto pericolo di fuga.
д Il ricorso non merita accoglimento.
Invero, quanto al primo motivo, è sufficiente rilevare che la perdita di efficacia della misura prevista dal combinato disposto dei commi 5 e 10 dell'art. 309 c.p.p. si verifica solo nel caso che nel termine ivi previsto non siano stati trasmessi al Tribunale del riesame gli atti presentati a norma dell'art. 291 co. 1 c.p.p.. Pertanto - poiché dal provvedimento impugnato risulta che, a seguito della richiesta del P.G., la Corte di Assise di Appello ha applicato la misura cautelare solo sulla base della motivazione della sentenza di condanna di primo grado - nessuna nullità è ravvisabile nel caso di specie, in quanto la suddetta sentenza è stata trasmessa al Tribunale del riesame nel termine prescritto.
Quanto al secondo motivo, va rilevato che, ai sensi dell'art. 275 co. 1 bis c.p.p., il giudice della cognizione di primo e di secondo grado, a seguito della pronuncia di una sentenza di condanna, ha il potere di applicare la misura cautelare, qualora, tenuto conto delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, ritenga la sussistenza delle esigenze cautelari indicate nell'art. 274 co. 1 lett. b) e c) c.p.p. (Cass. sez. 1^ n. 35202 del 21/10/2002, rv.
222327). Tale potere di natura discrezionale è riconosciuto al giudice che procede ex art. 91 disp. att. c.p.p., di guisa che lo stesso giudice di appello, in presenza della sentenza di condanna di primo grado, può applicare la misura cautelare prima della pronuncia della sentenza di secondo grado. Non vi è dubbio che il potere di adottare una misura cautelare ai sensi dell'art. 275 co.
1 bis c.p.p. va tenuto distinto da quello previsto dall'art. 275 co. 2 ter c.p.p., che riconosce sempre al giudice di appello il potere di applicare la misura cautelare, qualora la condanna riguardi uno dei delitti previsti dall'art. 380 co.
1 c.p.p. e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole. Infatti in questa ultima ipotesi - atteso il tenore letterale dei termini adoperati dal legislatore: “le misure 2 Trasmessa copla ex art. 23
n. i Lor L. 8-0-06 n. 332 lìRoma, 11 7 GEN 2005 cautelari personali sono sempre disposte" - il giudice di appello è tenuto ad applicare la misura cautelare in presenza dei presupposti anzidetti senza alcun margine di discrezionalità, mentre nel caso previsto dall'art. 275 co. 1 bis c.p.p. il giudice della cognizione, di primo e di secondo grado, a seguito della pronuncia della sentenza di condanna, potrà applicare la misura cautelare previa valutazione delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti dai quali possa emergere taluna delle esigenze cautelari previste dall'art. 274 lett.
b) e c) c.p.p..
Quanto al terzo motivo, è sufficiente rilevare che le esigenze cautelari, e in particolare quella prevista dall'art. 274 lett. c) c.p.p., sono state ritenute sulla base di elementi specifici risultanti dagli atti, la cui valutazione si sottrae con tutta evidenza al sindacato di legittimità.
Pertanto, non ravvisandosi vizi logico-giuridici della motivazione, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p..
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 co. 1 ter norme att. c.p.p..
Roma 10/01/2005
Il Consigliere est. nte
Muelli
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
27 GEN 2005
IL CANCELLIERE T
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