Cass. pen., sez. V, sentenza 11/11/2010, n. 3359
CASS
Sentenza 11 novembre 2010

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Nel procedimento davanti al giudice di pace, ai fini dell'efficacia della remissione di querela non è indispensabile l'accettazione, essendo sufficiente che da parte del querelato non vi sia un rifiuto espresso o tacito della remissione. Ne consegue che, in assenza di altri elementi, anche la contumacia dell'imputato può essere apprezzata quale indice dell'assenza della volontà di coltivare il processo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 11/11/2010, n. 3359
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3359
    Data del deposito : 11 novembre 2010

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