Sentenza 11 novembre 2010
Massime • 1
Nel procedimento davanti al giudice di pace, ai fini dell'efficacia della remissione di querela non è indispensabile l'accettazione, essendo sufficiente che da parte del querelato non vi sia un rifiuto espresso o tacito della remissione. Ne consegue che, in assenza di altri elementi, anche la contumacia dell'imputato può essere apprezzata quale indice dell'assenza della volontà di coltivare il processo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/11/2010, n. 3359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3359 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2010 |
Testo completo
3359 / 1 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 11/11/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA
Dott. RENATO LUIGI CALABRESE
- Presidente - N.2530
- Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. MARIO ROTELLA
- Consigliere -N. 7476/2010 Dott. VITO SCALERA
Dott. GIAN GIACOMO SANDRELLI
- Consigliere -
- Rel. Consigliere - Dott. ULIANA ARMANO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE nei confronti di:
1) AR UA AU N. IL 08/02/1980 * C/
avverso la sentenza n. 221/2008 GIUDICE DI PACE di UDINE, del 24/11/2008
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/11/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gebo Hurch. и н che ha concluso per Qu illements con un io
Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv.
Il Procuratore Generale Presso la Procura Generale della Repubblica di Trieste proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di pace di Udine del 24 novembre 2008 con la quale dichiarava non doversi procedere in ordine al delitto di minaccia di cui all'art. 612 cod. pen. nei confronti di
AR UA AU in quanto estinto per remissione di querela tacitamente accettata. Il ricorrente deduceva che la remissione non poteva produrre effetto in quanto la mancata comparizione dell'imputato non era comportamento idoneo ad integrare accettazione tacita della remissione. Il ricorso
è infondato e merita il rigetto. Infatti come questa Corte ha avuto già modo di affermare che nel procedimento davanti al giudice di pace, ai fini dell'efficacia della remissione di querela, non è indispensabile l'accettazione, essendo sufficiente che da parte del querelato non vi sia un rifiuto espresso o tacito della remissione. Ne consegue che, in assenza di altri elementi, anche la contumacia dell'imputato può essere apprezzata quale indice dell'assenza della volontà di costui di coltivare il processo per giungere alla rilevazione della propria innocenza. Sez. 5, Sentenza n. 30614 del 26/06/2008
а
P.Q.M
н
La Corte rigetta il ricorso
Roma 11-11-2010
Il Consigliere estens. Il President
DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 31 EN 2011
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carmela Lanzuise