Sentenza 27 ottobre 1999
Massime • 1
Poiché la remissione tacita di querela deve consistere in una inequivoca manifestazione di volontà, che si concreti in un comportamento del querelante, incompatibile con la volontà di persistere nella querela, tale non può essere ritenuta la omessa comparizione dello stesso all'udienza dibattimentale relativa al processo pendente a carico del querelato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/10/1999, n. 5191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5191 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 27/10/1999
1. Dott. Bruno Foscarini Consigliere ORDINANZA
2. " SC MA " N. 5191
3. " Giuseppe Sica " REGISTRO GENERALE
4. " IO TE " N. 6896/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto dal P.M. presso la Pretura Circ.le di Venezia avverso la sentenza in data 3.6.1997 della Pretura di Venezia, sezione distaccata di Dolo, nel procedimento a carico di ZAMPIERI Luciano, n. 29.7.42 a Milano, imputato del reato di cui agli artt.81, 612 e 594 c.p.. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. G. SICA Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede dichiararsi inammissibile il ricorso.
Considerato il Pretore ha dichiarato n.d.p. nei confronti dell'imputato perché il reato contestato è estinto per remissione tacita della querela e la remissione non è stata ricusato;
che per aversi remissione tacita della querela, la manifestazione di volontà non deve essere equivoca e cioè, ai sensi dell'art. 152.2 c.p. il querelante deve compiere fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela;
deve, perciò, porre in essere fatti commissivi, mentre la mera omessa comparizione all'udienza dibattimentale della persona offesa dal reato, è un fatto chiaramente equivoco che non rivela, di far sì stesso, la volontà di rinunciare alla punizione del querelato (Cfr. Cass. Sez. V, Sent. 29.10.97, n. 9688). L'erronea applicazione dell'art. 152 c.p. comporta l'annullamento della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Venezia per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2000