Cass. pen., sez. V, sentenza 27/10/1999, n. 5191
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Sentenza 27 ottobre 1999

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Poiché la remissione tacita di querela deve consistere in una inequivoca manifestazione di volontà, che si concreti in un comportamento del querelante, incompatibile con la volontà di persistere nella querela, tale non può essere ritenuta la omessa comparizione dello stesso all'udienza dibattimentale relativa al processo pendente a carico del querelato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 27/10/1999, n. 5191
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5191
    Data del deposito : 27 ottobre 1999

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