Cass. pen., sez. V, sentenza 08/03/2000, n. 8372
CASS
Sentenza 8 marzo 2000

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La remissione tacita della querela ha natura extra-processuale e deve risultare da un comportamento del tutto incompatibile con il persistere dell'intenzione del querelante di ottenere la punizione del querelato. Ne consegue che l'omessa comparizione del querelante all'udienza non integra gli estremi della remissione tacita anche se essa sia successiva all'avviso del Pretore, notificato alle parti, per renderle edotte che la mancata comparizione del querelante all'udienza successiva avrebbe comportato la remissione della querela.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 08/03/2000, n. 8372
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8372
    Data del deposito : 8 marzo 2000

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