Sentenza 8 marzo 2000
Massime • 1
La remissione tacita della querela ha natura extra-processuale e deve risultare da un comportamento del tutto incompatibile con il persistere dell'intenzione del querelante di ottenere la punizione del querelato. Ne consegue che l'omessa comparizione del querelante all'udienza non integra gli estremi della remissione tacita anche se essa sia successiva all'avviso del Pretore, notificato alle parti, per renderle edotte che la mancata comparizione del querelante all'udienza successiva avrebbe comportato la remissione della querela.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/03/2000, n. 8372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8372 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Bruno Foscarini Presidente del 8.3.2000
Dott. Nunzio Cicchetti Consigliere SENTENZA
Dott. Alfonso Amato Consigliere N. 513
Dott. Sandro Occhionero Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Aniello Nappi Consigliere N. 50.489/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso del P.R. presso la Pretura di Palermo contro la sent. del Pretore di Palermo dell'1.7.198, pronunciata nei confronti di Di IA RA, n. il 3.7.62 a Palermo.
Visti gli atti, udita la relazione del Cons. Dr. S. Occhionero e sentito il p.m., Vincenzo Verderosa, che ha concluso per l'annullamento con rinvio, la Corte osserva quanto segue. Motivi della decisione
Il pretore ha pronunciato sentenza di proscioglimento nei confronti di RA Di IA - imputata di ingiurie e minaccia - per estinzione dei reati per remissione di querela. Ha impugnato il p.m., osservando che il giudice aveva erroneamente ritenuto che la mancata comparizione delle parti integrasse remissione tacita della querela e la relativa accettazione. Ai soggetti in questione era stato notificato il verbale della precedente udienza (alla quale non erano presenti), con l'ordinanza di rinvio ad una nuova data e l'avviso di dover comparire, altrimenti la loro assenza avrebbe comportato l'estinzione dei reati per remissione della querela e accettazione della stessa.
La sentenza è nulla per erronea applicazione degli artt. 152 c.p., 340 c.p.p. e di un principio generale dell'ordinamento processuale.
Per giurisprudenza consolidata la remissione tacita ha natura extraprocessuale e deve risultare da un comportamento del tutto incompatibile con il persistere dell'intenzione del querelante di ottenere la punizione del querelato. La ripetuta assenza della parte offesa alle udienze dibattimentali non è stata ritenuta dalla giurisprudenza una condotta idonea ad integrare una ipotesi di remissione tacita. E così anche non sono stati ritenuti comportamenti idonei: l'impegno a rinunciare alla costituzione di parte civile, l'accettazione del risarcimento dei danni, etc. trattandosi di comportamenti, che possono dipendere da situazioni contingenti e compatibili con la volontà di persistere nella querela (Cass. Sez. V sent. nn. 98/ 452 e 97/ 9688, rv. 209798 e 208720). Questa e le analoghe fattispecie (indicate nella nota) integrano condotte omissive esterne al processo, considerate dalla giurisprudenza alla stregua di fatti extraprocessuali. La remissione tacita processuale (cioè di un soggetto presente nel processo) non è consentita dalla legge, ex art. 340 c.p.p., che impone una espressa manifestazione di volontà (Cass. Sez. VI sent. 94/40 33, rv. 197967). La fattispecie in esame non ha però ad oggetto solamente la mancata comparizione. Nel caso concreto il pretore aveva disposto che fosse comunicato con avviso notificato alle parti che la mancata comparizione all'udienza successiva avrebbe comportato la remissione delle querele e l'accettazione. Così facendo aveva posto a loro carico l'onere processuale della comparizione, la cui inottemperanza avrebbe determinato l'improcedibilità dell'azione penale, attraverso la fictio iuris di una remissione tacita, ricollegando conseguenze non prevista dalla legge all'inottemperanza di un onere anch'esso non previsto dalla legge. La dichiarazione di improcedibilità viola, perciò, non solo le norme contenute negli artt. 152 c.p. e 340 c.p.p., ma anche un principio generale dell'ordinamento processuale,
in forza del quale gli oneri processuali a carico delle parti devono avere una fonte legale, anche quando derivano da un provvedimento del giudice, che deve essere assunto secondo i criteri e nei limiti consentiti da una disposizione normativa, che non esiste nel caso di specie.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo per il giudizio.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 8 marzo 2000. Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2000