Sentenza 29 ottobre 2009
Massime • 1
Non costituisce remissione tacita della querela, per assenza di una manifestazione inequivoca di volontà, la mancata comparizione al processodel querelante anche nel caso in cui vi sia stato un espresso invito del giudice a presentarsi e nonostante l'eventuale l'avvertimento che l'omissione sarebbe considerata rinunzia alla querela.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/10/2009, n. 44709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44709 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MACCHIA Alberto - Presidente - del 29/10/2009
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 4742
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHINDEMI Domenico - rel. Consigliere - N. 39472/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA;
nei confronti di:
1) SANTOMAGGIO QUIRINO N. IL 15/01/1939;
avverso la sentenza n. 185/2005 TRIBUNALE di AVEZZANO, del 30/10/2006;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHINDEMI DOMENICO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MARTUSCIELLO Vittorio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio. OSSERVA IN FATTO
Il Tribunale di Avezzano, con sentenza in data 30/10/2006, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Santomaggio Quirino, imputato di appropriazione indebita di una bicicletta tipo "mountain- bike", appartenente a MI BE, perché estinto per intervenuta remissione di querela. Proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Corte d'appello degli Abruzzi di L'Aquila deducendo l'inosservanza dell'art. 152 c.p. in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), ritenendo che il tribunale abbia errato nel ritenere che la mancata comparizione della querelante integrasse remissione tacita della querela. MOTIVI DELLA DECISIONE
Anzitutto va ricordato che, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, "in materia di rimessione extraprocessuale tacita della querela, i fatti incompatibili con la volontà di persistere devono risultare da un comportamento del querelante di carattere univoco che non lasci adito a interpretazione diversa". (Cass. sez. 2 sent. n. 45632 del 8.10.2003 dep. 25.11.2003 rv. 227686). Sulla scorta dell'assenza immotivata, nonché reiterata e prolungata, della persona offesa MI BE, ritualmente citata con l'espresso avvertimento che l'assenza ingiustificata sarebbe stata interpretata alla stregua di una remissione tacita di querela, la Corte ha ritenuto che tale univoco comportamento, per facta concludentia, ex art. 152 c.p., comma 2, dimostrasse la carenza di interesse alla prosecuzione in giudizio dell'istanza punitiva. Questa Corte ritiene, invece, fondato il ricorso del Procuratore Generale.
La questione controversa consiste nell'accertare se possa configurarsi la remissione tacita della querela in caso di omessa comparizione all'udienza del querelante, nonostante la sollecitazione del giudice a comparire. Le Sezioni Unite, con orientamento condiviso dal Collegio, hanno, recentemente, affermato che la mancata comparizione del querelante - pur previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della remissione tacita della querela - all'infuori dell'ipotesi espressamente e specificamente disciplinata dal D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, artt.21, 28 e 30 - non costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella stessa, sì da integrare la remissione tacita, ai sensi dell'art. 152 c.p., comma 2, (Sez. U, n. 46088 del 30/10/2008 Ud. (dep. 15/12/2008).
La remissione tacita della querela richiede pur sempre "la manifestazione non equivoca del proposito di abbandonare l'istanza di punizione, in modo che si determini una vera e propria inconciliabilità tra la volontà manifestata ed i fatti rivelatori di una volontà opposta, fatti che debbono rispondere ai requisiti di inequivocità, obiettività e concludenza", requisiti non attribuibili alla mera omessa comparizione della persona offesa dal reato (Sez. 2^, 28 novembre 1985, n. 3390, Pellinghelli;
Sez. 6^, 4 dicembre 1985, n. 2915, Cantorelli;
Sez. 6^, 21 marzo 1973, n. 4382, Saluzzo;
Sez. 5^, 1 marzo 1973, n. 3085, Greco;
Sez. 5^ 8 luglio 1983, n. 7936, Gargiulo;
Sez. 5^, 15 dicembre 1983, n. 3465, Manti;
Sez. 1^, 12 ottobre 1977, n. 15673, Fabbri). Deve, quindi, ritenersi la inidoneità della semplice omessa presentazione del querelante nel processo a concretizzare la remissione tacita della querela anche nel caso in cui la mancata comparizione del querelante consegua ad un espresso invito in tal senso rivoltogli dal giudice, il cui mancato accoglimento possa essere configurato, come nell'invito stesso preannunciato, come remissione tacita della querela. (Sez. U, n. 46088 del 30/10/2008 Ud. (dep. 15/12/2008); Sez. 5^, 8 marzo 2000, n. 8372, Di Piazza, cit.; Sez. 5^, 15 febbraio 2005, n. 12861, P.G. in proc. Marcangeli;
Sez. 5^, 12 dicembre 2005, n. 6771, P.M. in proc. Longo;
Sez. 5^, 2 luglio 2007, n. 28573, P.G. in proc. Bertocchi;
Sez. 4^, 13 marzo 2008, n. 17663, P.G. in proc. Farad;
Sez. 5^, 1 aprile 2008, n. 28152, P.G. in proc. De Nisi), Infatti l'assenza, anche ripetuta, della parte lesa dal dibattimento può dipendere anche da valutazioni non abdicative e remissorie Non è previsto dalla legge che la mancata presentazione nel processo del querelante, pur in presenza di espresso avviso del giudice in tal senso, possa comportare l'improcedibilità dell'azione penale e dovendo avere gli oneri processuali a carico delle parti una fonte legale, anche quando derivano da un provvedimento del giudice.
I fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela, ex art. 152 c.p., comma 2, devono consistere in comportamenti che rilevano nel mondo esterno, che non rimangano confinati nel limbo di eventuali stati d'animo, di meri orientamenti eventualmente internamente programmati, mentre in caso di specie l'unico comportamento che viene in rilievo è la mancata comparizione in udienza, senza alcun altro fatto, dovendosi anche evidenziare che la remissione processuale è espressa e può essere ricevuta solo dal giudice che procede.
La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio con trasmissione degli atti, per nuovo giudizio, al Tribunale di Avezzano.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti, al Tribunale di Avezzano.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 ottobre 2009. Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2009