Cass. pen., sez. V, sentenza 16/12/2003, n. 2667
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Sentenza 16 dicembre 2003

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Nel procedimento davanti al giudice di pace, la mancata comparizione del querelante all'udienza fissata a seguito della citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria non produce l'effetto della rimessione tacita della querela, a norma dell'art. 28 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in quanto tale disposizione ha carattere eccezionale e si applica esclusivamente alla procedura attivata con il ricorso immediato ex art. 21 D.Lgs. cit., nel caso di pluralità di persone offese.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 16/12/2003, n. 2667
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2667
    Data del deposito : 16 dicembre 2003

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