Sentenza 16 dicembre 2003
Massime • 1
Nel procedimento davanti al giudice di pace, la mancata comparizione del querelante all'udienza fissata a seguito della citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria non produce l'effetto della rimessione tacita della querela, a norma dell'art. 28 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in quanto tale disposizione ha carattere eccezionale e si applica esclusivamente alla procedura attivata con il ricorso immediato ex art. 21 D.Lgs. cit., nel caso di pluralità di persone offese.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/12/2003, n. 2667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2667 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 16/12/2003
1. Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. COGNETTI Carlo - Consigliere - N. 1409
3. Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 045675/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIUDICE DI PACE di CESENA;
nei confronti di:
1) TO NA N. IL 31/07/1964;
avverso SENTENZA del 27/09/2002 GIUDICE DI PACE di CESENA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PROVIDENTI FRANCESCO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Martuscello Vittorio che ha concluso per l'annullamento con rinvio. Il giudice di pace di Cesena con sentenza del 27-9-2002, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti VA AR in ordina ai reati di ingiurie e minacce nei confronti di ON LL, perché estinti per remissione tacita della querela come previsto dall'articolo 28 del d. leg. vo 274/2000.
Ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì, sostenendo che la norma contenuta nel terzo comma dell'articolo 28 della legge sul giudice di pace, non poteva essere applicata, perché si riferisce soltanto al procedimento conseguente al ricorso immediato previsto dall'articolo 21 e seguenti del d. l. vo, non già alla procedura conseguente alla citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria (art. 20 d. l. vo 274/2000).
Il ricorso è fondato.
Infatti la norma contenuta nel terzo comma dell'articolo 28 della legge 28-8-2000 n. 274, ha carattere eccezionale, essendo strettamente legata alla procedura prevista dall'articolo 21 e seguenti. Ciò è logicamente giustificato dal fatto che il procedimento introdotto con il ricorso immediato al giudice si instaura esclusivamente ad impulso di parte, sicché la persona offesa, assume su di sè la duplice funzione di autore della querela, e promotore della procedura. Ben diverso è il caso della citazione a giudizio prevista dall'articolo 20 nel quale la parte offesa si limita a presentare la querela, mentre il procedimento viene istaurato e condotto verso la decisione su impulso d'ufficio. È opportuno aggiungere che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha costantemente escluso che nell'ordinario procedimento, la mancata presenza in udienza del querelante possa essere considerata remissione tacita.
La sentenza va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace di Cesena.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta Penale, annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace di Cesena.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2004