Sentenza 24 febbraio 2004
Massime • 1
In tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, la previsione di cui all'art. 28 del D.lgs. legge n. 274 del 2000 - per la quale la mancata comparizione della persona offesa equivale a remissione della querela - trova applicazione solamente nel caso in cui sia stato presentato ricorso immediato al giudice, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs.vo n. 274 del 2000, in quanto la mancata comparizione si concreta in un comportamento incompatibile con la volontà di persistere nella querela e, quindi, nella richiesta di punizione; nell'ipotesi, invece, in cui la citazione a giudizio sia disposta dalla polizia giudiziaria, ex art. 20 del medesimo decreto legislativo, a seguito di presentazione di denuncia-querela, trovano applicazione i principi generali in tema di remissione tacita di querela ex art. 152 cod. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/02/2004, n. 15093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15093 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 24/02/2004
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 236
Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 019350/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIUDICE DI PACE di PALERMO;
nei confronti di:
1) AT GI N. IL 23/10/1962;
avverso SENTENZA del 13/02/2003 GIUDICE DI PACE di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SICA GI;
lette le conclusioni del P.G. a.c.r..
IN FATTO E IN DIRITTO
Il giudice di pace di Palermo, con sentenza resa in data 13/22003, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato AT GI, per i reati di cui agli articoli 582.2 e 612.1 C.P., per intervenuta remissione tacita della querela, non essendo la querelante ON CA comparsa all'udienza.
Ricorre per cassazione "su istanza della persona offesa ex art. 572 c.p.p., la quale lamentava che la mancata comparizione era dovuta a ragioni sanitarie" il P.M. presso il tribunale di Palermo, deducendo erronea applicazione di norma giuridica, in quanto l'applicazione dell'art. 28.1 legge n. 274/2000 si riferisce ai casi in cui sia stato presentato ricorso immediato della persona offesa al giudice ex art. 21 della stessa legge.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Invero, l'art. 28 legge n. 274/2000, disciplina espressamente il caso di mancata comparizione (fatte sempre salve le ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore e sempre in presenza di regolare notifica del decreto di convocazione di cui all'art. 27.4) delle persone offese all'udienza, ritenuta equivalente a rinuncia al diritto di querela ovvero alla remissione della stessa qualora sia stata già presentata.
Tale norma, tuttavia, trova applicazione solamente nel caso in cui sia stato presentato ricorso immediato della persona offesa al giudice, ai sensi dell'art. 21 della legge, essendo evidente che nell'ipotesi, la mancata comparizione si concreta in un comportamento incompatibile con la volontà di persistere nella querela e, quindi, nella richiesta di punizione attivata.
Nella specie, invece, la citazione a giudizio era stata disposta ex art. 20 dalla polizia giudiziaria, a seguito di presentazione di denuncia-querela, per cui trovavano applicazione i principi generali per ritenere la remissione tacita di querela ex art. 152.2 C.P., non ricorrenti nel caso.
La sentenza va, quindi, annullata con rinvio per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Palermo per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2004