Cass. pen., sez. V, sentenza 24/02/2004, n. 15093
CASS
Sentenza 24 febbraio 2004

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In tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, la previsione di cui all'art. 28 del D.lgs. legge n. 274 del 2000 - per la quale la mancata comparizione della persona offesa equivale a remissione della querela - trova applicazione solamente nel caso in cui sia stato presentato ricorso immediato al giudice, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs.vo n. 274 del 2000, in quanto la mancata comparizione si concreta in un comportamento incompatibile con la volontà di persistere nella querela e, quindi, nella richiesta di punizione; nell'ipotesi, invece, in cui la citazione a giudizio sia disposta dalla polizia giudiziaria, ex art. 20 del medesimo decreto legislativo, a seguito di presentazione di denuncia-querela, trovano applicazione i principi generali in tema di remissione tacita di querela ex art. 152 cod. pen..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 24/02/2004, n. 15093
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15093
    Data del deposito : 24 febbraio 2004

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