Sentenza 19 marzo 2008
Massime • 1
La mancata comparizione del querelante - previamente ed espressamente avvisato che l'eventuale successiva assenza sarà interpretata come remissione tacita della querela - integra gli estremi della remissione tacita, sempre che egli abbia personalmente ricevuto detto avviso, non sussistano manifestazioni di segno opposto e nulla induca a dubitare che si tratti di perdurante assenza dovuta a libera e consapevole scelta.
Commentario • 1
- 1. Sostanzialismi intorno all’istituto della querela: la persistenza della parte civile nel caso di mutamento del regime di procedibilità.Redazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 12 luglio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/03/2008, n. 14063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14063 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 19/03/2008
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - N. 1272
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - N. 020255/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di GENOVA;
nei confronti di:
1) CALZA MARGHERITA, N. IL 15/03/1978;
avverso SENTENZA del 09/06/2006 TRIB. di San Remo, SEZ. DIST. di VENTIMIGLIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CALABRESE RENATO LUIGI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l'annullamento con rinvio. OSSERVA
Il Procuratore generale di Genova impugna per cassazione la sentenza del Tribunale di San Remo, sez. di Ventimiglia, che ha dichiarato estinto il reato di furto semplice per remissione tacita della querela, non essendo la querelante comparsa in udienza. Deduce erronea applicazione di legge, perché la remissione tacita non è configurabile.
Il ricorso non merita accoglimento.
La questione sulla quale la Corte è chiamata a pronunciarsi concerne la qualificazione come rimessione extra processuale del comportamento del querelante che - invitato a partecipare al processo ed espressamente avvisato del fatto che la sua mancata presentazione, accompagnata dall'assenza di giustificazioni o chiarimenti al riguardo, sarà intesa come volontà di non persistere nella querela non compaia.
Occorre ricordare che la remissione espresse, della querela è processuale ed extraprocessuale a seconda che consista in dichiarazione resa, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, all'autorità giudiziaria procedente oppure ad un ufficiale di Polizia giudiziaria fuori del processo e da questo trasmessa (art. 14 c.p.p. 1930 e art. 340 c.p.p. vigente). Ed è opinione condivisa che la "qualifica di extraprocessuale si riferisce non già all'essenza dell'atto o ai suoi effetti, bensì alla circostanza estrinseca dell'Autorità ricevente".
Ciò posto, è indubbio, e necessario per la sua stessa natura, che la rimessione processuale possa essere solamente espressa. Così, le dichiarazioni rese dal querelante sentito come teste al Giudice, con le quali esso neghi, in ipotesi, il fatto o cerchi di darne versione favorevole all'imputato, non possono valere come rimessione tacita, giacché esse costituiscono il contenuto di specifiche e distinte attività processuali.
Il problema della remissione tacita è di converso un problema di fatto e di prova, giacché "i fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela" non possono che essere accertati volta per volta e considerati in rapporto ad ogni aspetto della vicenda concreta, e, secondo insegnamenti risalenti, devono essere "non equivoci, obiettivi e concludenti, cioè tali da manifestare con chiarezza la incompatibilità tra essi e la volontà manifestata". Nessun comportamento, insomma, che sia nel concreto suscettibile di una pluralità di plausibili interpretazioni può condurre a ritenere che colui che ha presentato querela abbia inteso rimetterla. Non può di conseguenza qualificarsi rimessione tacita la mancata costituzione di parte civile o la revoca di essa (Sez. 5, 28 novembre 1997, Panza), la transazione del danno o l'accettazione da parte del danneggiato di quanto dal reo gli era dovuto (Sez. 4, 18 gennaio 1990, Dolciotti), la omessa comparizione dell'offeso in giudizio (Sez. 5, 24 settembre 1997, Chiaberge) o la mera mancata presentazione a rendere esame testimoniale, poiché tali comportamenti - che costituiscono una facoltà, ovvero, al più, una mera inottemperenza ad uno specifico dovere processuale - attengono specificamente alla costituzione del rapporto processuale e alla formazione della prova e sono tutti equivoci.
E, come ricorda Sez. 5, n. 31963 del 25 giugno 2001, MP, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che "ai fini della remissione tacita di querela, sia necessaria, una manifestazione inequivocabile di volontà di abbandonare l'istanza di punizione e tale da determinare una situazione di inconciliabile contrasto tra la proposizione della querela ed i successivi fatti, rilevatori di una volontà opposta", escludendo che sussista remissione tacita in situazioni quali quelle ricordate, nelle quali "non si è in presenza di un comportamento di carattere univoco che non lasci adito ad interpretazioni diverse, osservandosi, quanto all'assenza, anche ripetuta, della parte lesa dal dibattimento, che essa può dipendere anche da valutazioni non abdicative e remissorie".
Lo stesso non necessariamente deve dirsi, però, come rilevava la medesima sentenza MP (e conforme Sez. 6, 4 aprile 2003, Maurizi), nell'ipotesi in cui il giudice del merito abbia ritenuto - adeguatamente motivando - valutabile alla stregua di remissione tacita non già la sola, ripetuta mancata, presentazione del querelante al dibattimento, "quanto piuttosto e soprattutto la circostanza che, sebbene esplicitamente preavvertita delle conseguenze che si sarebbero tratte da un perdurante atteggiamento di massima inerzia e quindi ben posta in grado di valutarle appieno, la persona offesa ha ciononostante preferito di non assicurare la propria reclamata presenza in giudizio", senza nulla addurre, è bene precisarlo, riguardo alla sua volontà di persistere, o meno, nella pretesa punitiva. Giacché ben può dirsi che tale comportamento abbia, nel suo complesso e in assenza di elementi di segno contrario, "sicuro carattere di contraddizione logica alla volontà di ottenere la punizione dell'imputato manifestata con la querela". Non può a tale riguardo condividersi l'opposto orientamento, per quanto maggioritario, secondo cui mai un siffatto comportamento "inerte" potrebbe essere assunto a rimessione tacita: vuoi perché il querelante non ha l'obbligo di comparire e la legge non ricollega alla sua assenza la suddetta conseguenza e perché, dunque, il giudice non può, illegittimamente, "disporre che un comportamento obiettivamente non concludente tale diventi, imponendo all'interessato l'onere di assumere un certo atteggiamento e stabilendo, al di là della previsione legislativa, che quello contrario varrebbe a dimostrazione di una determinata volontà" (tra molte, Sez. 5, 15 febbraio 2005, Marcangeli). Con riferimento al primo aspetto (si tratterebbe di un comportamento processuale) va osservato che l'inerzia del querelante e il suo disinteresse al processo sono comportamenti o manifestazioni che si realizzano fuori del processo e che riverberano su di esso soltanto in quanto potenzialmente indicatori del venir meno della volontà di conseguire la punizione del colpevole: non possono perciò considerarsi "processuali" a causa dei loro effetti o della prova che di essi deve raccogliersi nel processo, pena la impossibilità di predicare l'astratta configurabilità di qualsivoglia rimessione tacita extraprocessuale. L'orientamento non condiviso pare dunque confondere il piano "probatorio" con quello sostantivo o formale della remissione.
Quanto al secondo ordine di considerazioni (non spetterebbe al Giudice imporre al querelante l'onere di assumere un certo comportamento) esso non considera appieno che non è la mancata presentazione in giudizio, in se, del querelante ovvero la mancata "giustificazione" della sua assenza, che costituisce rimessione tacita. È la mancata collaborazione al processo (accusatorio e che vuole dunque che la prova sia formata a dibattimento) e l'assenza della voce di chi dovrebbe dare corpo e fondamento alla pretesa punitiva che consente di dubitare della persistenza di tale volontà, che l'assenza di presentazione e "giustificazioni" a seguito dell'espresso invito consentono - di escludere. E discende dal principio di responsabilità, di cui si dirà di qui a poco, l'onere del querelante di estendere, in caso di dubbio, la sua persistente volontà. Mentre l'invito del giudice non ha altra funzione che quella di sollecitare un chiarimento al fine del perfezionamento della prova di fatti dai quali pur sempre dipende l'applicazione di norme, sostanziali e processuali.
Non può d'altro canto dubitarsi che, consistendo la facoltà di remissione come quella di proporre querela, espressione di un diritto soggettivo pubblico, ad esso corrisponde un dovere dello Stato, giacché conferendo il diritto di remissione lo Stato pone per sè stesso l'obbligo d'astenersi dalla persecuzione ove l'offeso manifesti il venir meno di tale interesse e non si opponga il contrastante interesse del querelato a vedere affermata la propria innocenza. Ciò in ragione degli stessi valori, o meglio dell'interesse complesso, per i quali l'esigenza della querela è posta: l'economia della giustizia e l'interesse alla protezione del privato.
Può dunque conclusivamente affermarsi che non vi sono ostacoli a considerare alla stregua di una prova della venuta meno volontà di persistere nella querela il comportamento del querelante che, citato, non compare al processo e che, avvisato del fatto che la sua perdurante mancata presentazione ed inerzia sarà intesa come remissione tacita della querela, nulla fa o comunica. Con l'ovvia, e pur tuttavia necessaria precisazione, che perché detta prova presuntiva possa dirsi formata deve risultare - come in effetti, è risultato nel caso concreto - che il querelante abbia personalmente ricevuto l'invito e la sollecitazione di cui si discute, che difettino manifestazioni di segno opposto, che nulla induca a dubitare del fatto che la sua perdurante assenza ed inerzia sia frutto di libera e consapevole scelta.
Tale conclusione è del resto in linea con la ratio dell'istituto. Non a caso osservava il Guardasigilli nella Relazione al Governo che la remissione extraprocessuale tacita rispondeva "a una esigenza di moralità, oltre che di giustizia". In termini più attuali potrebbe dirsi che la previsione della rimessione tacita risponde al principio di responsabilità: nel senso che non può ammettersi che la pretesa punitiva dello Stato venga, costosamente, perseguita nonostante la mancanza della persistente volontà di colui il quale ha dato vita alla condizione da cui la legge fa dipendere la nascita di detta pretesa;
ovvero, per quanto interessa, nei casi in cui il querelante si disinteressi del processo da lui stesso sollecitato al punto di non offrire mai, neppure se personalmente ed espressamente invitato, l'indispensabile collaborazione che gli si richiede. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2008