Cass. pen., sez. V, sentenza 19/03/2008, n. 14063
CASS
Sentenza 19 marzo 2008

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La mancata comparizione del querelante - previamente ed espressamente avvisato che l'eventuale successiva assenza sarà interpretata come remissione tacita della querela - integra gli estremi della remissione tacita, sempre che egli abbia personalmente ricevuto detto avviso, non sussistano manifestazioni di segno opposto e nulla induca a dubitare che si tratti di perdurante assenza dovuta a libera e consapevole scelta.

Commentario1

  • 1Sostanzialismi intorno all’istituto della querela: la persistenza della parte civile nel caso di mutamento del regime di procedibilità.
    Redazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 12 luglio 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 19/03/2008, n. 14063
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14063
Data del deposito : 19 marzo 2008

Testo completo