Cass. pen., sez. V, sentenza 15/02/2005, n. 12861
CASS
Sentenza 15 febbraio 2005

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In tema di querela, l'omessa comparizione del querelante - nonostante l'avviso previamente notificatogli con l'avvertimento che la sua assenza sarebbe stata interpretata come remissione tacita della querela - all'udienza dinanzi al giudice di pace, non integra gli estremi della remissione tacita di cui all'art. 152 cod. pen., la quale è prevista solo con riguardo alla remissione extraprocessuale, con la conseguenza che un comportamento processuale non può costituire espressione dell'intento di remissione dell'istanza punitiva; d'altro canto, il querelante non ha l'obbligo di comparire e, comunque, la legge non ricollega alla sua assenza la predetta conseguenza.

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  • 1Sostanzialismi intorno all’istituto della querela: la persistenza della parte civile nel caso di mutamento del regime di procedibilità.
    Redazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 12 luglio 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 15/02/2005, n. 12861
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12861
Data del deposito : 15 febbraio 2005

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