Sentenza 15 febbraio 2005
Massime • 1
In tema di querela, l'omessa comparizione del querelante - nonostante l'avviso previamente notificatogli con l'avvertimento che la sua assenza sarebbe stata interpretata come remissione tacita della querela - all'udienza dinanzi al giudice di pace, non integra gli estremi della remissione tacita di cui all'art. 152 cod. pen., la quale è prevista solo con riguardo alla remissione extraprocessuale, con la conseguenza che un comportamento processuale non può costituire espressione dell'intento di remissione dell'istanza punitiva; d'altro canto, il querelante non ha l'obbligo di comparire e, comunque, la legge non ricollega alla sua assenza la predetta conseguenza.
Commentario • 1
- 1. Sostanzialismi intorno all’istituto della querela: la persistenza della parte civile nel caso di mutamento del regime di procedibilità.Redazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 12 luglio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/02/2005, n. 12861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12861 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato - Presidente - del 15/02/2005
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 390
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo ON - Consigliere - N. 02208/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte di appello di Cagliari;
avverso la sentenza emessa l'1-9-02 dal Giudice di pace di Ghilarza;
nel procedimento a carico di:
LI RO nato il [...];
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza 1-9-02 il Giudice di pace di Ghirlanza dichiarava non doversi procedere nei confronti di RC RO - imputato del reato di cui agli artt. 61 n. 10, 594 c.p. per avere offeso l'onore ed il decoro di IN ON Michele, M.llo dei Carabinieri;
fatto del 1-9-02 - per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela.
Avverso la riportata decisione ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Cagliari deducendo violazione dell'art. 152 c.p. per essersi erroneamente individuata una tacita remissione di querela.
La Corte osserva:
Il Giudice di pace ha ritenuto che la mancata comparizione del querelante all'udienza del 24-11-03, nonostante gli fosse stato previamente notificato l'avvertimento (dal Giudice stesso formulato) che la sua assenza sarebbe stata interpretata quale remissione tacita della di lui querela, integrasse effettivamente la remissione dell'istanza punitiva ex art. 152 c.p.. Non si ignora l'esistenza di un precedente (Cass. 27-8-01 n. 31963 RV. 219714) il quale ha ravvisato tacita remissione della querela in situazione analoga a quella in esame;
si ritiene peraltro di aderire al contrario insegnamento giurisprudenziale (Cass. 19-7-00 n. 0 8372 RV. 217075) e ciò in base alle seguenti ragioni.
La remissione della querela secondo l'art. 152 c.p. può essere processuale o extraprocessuale e solo con riguardo a quest'ultima è normativamente prevista l'eventualità che essa sia tacita: ne consegue che un comportamento processuale non può essere interpretato come espressione dell'intento di remissione dell'istanza punitiva.
Alla enunciata considerazione che già sarebbe decisiva, si aggiungono ulteriori rilievi.
Secondo i principi generali in tema di manifestazione della volontà, il silenzio ed in generale un atteggiamento meramente omissivo - siccome dati di per sè neutri - assumono valenza di condotta concludente solo se il soggetto che li attua ha l'obbligo o l'onere di esprimersi e di agire onde evitare determinate conseguenze. Nella delineata ottica è stato ripetutamente affermato da questa Corte che la mancata presentazione del querelante al dibattimento non costituisce comportamento significativo della di lui volontà di rimettere la querela: trattasi di una scelta processuale ed una siffatta volontà non è desumibile da mere omissioni che possono derivare da circostanze contingenti e valutazioni non abdicative ne' remissorie;
d'altro canto il querelante non ha l'obbligo di comparire e la legge non ricollega alla sua assenza la suddetta conseguenza (Cass. 29-10-97 n. 00 9688 RV. 208720; Cass. 6-2-98 n. 0 1452 RV. 2099798; Cass. 13-1-00 n. 0 5191 RV. 215564). Al contempo va puntualizzato che il giudice non può disporre che un comportamento obiettivamente non concludente tale diventi, imponendo all'interessato l'onere di assumere un certo atteggiamento e stabilendo, al di là della previsione legislativa, che quello contrario varrebbe a dimostrazione di una determinata volontà: nella presente fattispecie quanto disposto dal Giudice si palesa dunque illegittimo.
In conclusione deve affermarsi che la mancata comparizione del querelante in dibattimento non può essere interpretata quale remissione tacita della querela neppure se al predetto sia stato notificato il verbale contenente l'avvertimento che la sua assenza all'udienza successiva sarebbe stata interpretata in questo senso. S'impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Ghirlanza.
P.Q.M.
La Corte, annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Ghirlanza.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2005