Sentenza 30 ottobre 2008
Massime • 1
Nel procedimento davanti al giudice di pace instaurato a seguito di citazione disposta dal PM, ex art. 20 D.Lgs. n. 274 del 2000, la mancata comparizione del querelante - pur previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della remissione tacita della querela - non costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella stessa, sì da integrare la remissione tacita, ai sensi dell'art. 152, comma secondo, cod. pen..
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La remissione della querela è l'atto con il quale il soggetto che ha sporto querela manifesta la volontà che l'autore non venga perseguito penalmente Natura giuridica e caratteri Legittimazione attiva Remissione processuale ed extraprocessuale L'accettazione della remissione di querela Le spese Esclusione ed estensione Fac-simile di remissione querela con pedissequa accettazione Natura giuridica e caratteri La remissione ha natura giuridica di atto di revoca della querela che, una volta accettato dal querelato, determina la cessazione dell'azione penale precedentemente iniziata e l'estinzione del reato (Corte Cost. n. 211/1995). Ai sensi dell'art. 152, terzo comma, c.p., la remissione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 30/10/2008, n. 46088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46088 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dai Sigg.:
1) Dott. Torquato GEMELLI Presidente
2) Dott. Giorgio LATTANZI Componente
3) Dott. Aldo GRASSI Componente
4) Dott. Renato Luigi CALABRESE Componente
5) Dott. Francesco MARZANO Componente rel.
6) Dott. Secondo Libero CARMENINI Componente
7) Dott. Nicola MILO Componente
8) Dott. Giovanni CANZIO Componente
9) Dott. Sergio VISCONTI Componente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia;
avverso la sentenza del Giudice di pace di San Severo in data 8 maggio 2007, nei confronti di Viele Carmela, n. in San Severo il 29.02.1948.
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere dott. Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Vittorio Martusciello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Non comparso il difensore dell'imputata;
Osserva:
Svolgimento del processo
1. L'8 maggio 2007 il Giudice di pace di San Severo dichiarava non doversi procedere nei confronti di Carmela Viele, in ordine ad imputazioni di cui agli artt. 582 e 594 cod. pen., perché estinti i reati per remissione di querela, sul rilievo che, "stante la ripetuta assenza della persona offesa e dell'imputata, dichiarata contumace, l'odierno giudicante disponeva la notifica alle stesse del verbale di udienza del 06.02.2007 contenente l'espressa avvertenza che, non comparendo alla successiva udienza del 08.05.2007, tale comportamento sarebbe stato ritenuto rispettivamente remissione tacita della querela e uguale accettazione"; e che "una valenza di remissione tacita ben può attribuirsi alla mancata comparizione in udienza della querelante, considerato che è stata preceduta dall'avvertimento che l'assenza sarebbe stata interpretata in tal modo ...".
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, denunziando il vizio di violazione di legge, poiché "la remissione tacita di querela si sostanzia in un comportamento previsto unicamente nella forma extraprocessuale e non anche in quella processuale", sicché, in sostanza, quel suindicato comportamento processuale, pur a seguito dell'avviso notificato alla querelante che la sua assenza sarebbe stata interpretata come remissione tacita della querela, non poteva costituire espressione dell'intento di rimettere l'istanza di punizione, non avendo il querelante alcun obbligo di comparire e non ricollegando la legge alla sua assenza la predetta conseguenza.
3.0 Il processo veniva assegnato alla V Sezione penale, la quale, con ordinanza del 15 aprile 2008, ne disponeva la rimessione a queste Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618 cod. proc. pen.. Rilevava la Sezione rimettente che "il ricorso sarebbe da ritenersi fondato ...", giacché "nel procedimento dinanzi al giudice di pace ... la mancata comparizione della parte offesa equivale a remissione di querela solo allorché sia stato presentato ricorso immediato al giudice, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs.vo n. 274/2000 ..., mentre nell'ipotesi - quale quella di specie - in cui la citazione a giudizio sia stata disposta dalla pol. giud. ai sensi del precedente art. 20, a seguito di presentazione di querela, trovano applicazione le regole generali in materia di remissione tacita di quest'ultima, concretantesi in una condotta incompatibile con la volontà di insistere nella richiesta di punizione, la quale non può ravvisarsi nella mancata comparizione della parte offesa all'udienza dibattimentale".
Rilevava, nondimeno, che, "tuttavia, a diverse conclusioni dovrebbe pervenirsi ove si considerasse un altro orientamento giurisprudenziale..." (pure espresso in alcune indicate pronunce di questa Suprema Corte), secondo cui, "nell'ipotesi in cui il giudice del merito abbia ritenuto - adeguatamente motivando - valutabile alla stregua di remissione tacita non già la sola, ripetuta mancata presentazione del querelante al dibattimento, quanto piuttosto e soprattutto la circostanza che, sebbene esplicitamente preavvertita delle conseguenze che sarebbero tratte da un perdurante atteggiamento di massima inerzia e quindi ben posta in grado di valutarla appieno, la persona offesa ha ciononostante preferito di non assicurare la propria reclamata presenza in giudizio ..." e "ben può dirsi che tale comportamento abbia, nel suo complesso ed in assenza di segno contrario, sicuro carattere di contraddizione logica alla volontà di ottenere la punizione dell'imputato manifestata con la querela":
conclusione, questa, che in altra decisione della stessa Sezione, si è ritenuta "anche in linea con la ratio dell'istituto ...".
3.1 A seguito di rinvio da pregressa udienza, il Primo Presidente Aggiunto ha fissato l'odierna udienza per la trattazione del ricorso. Motivi della decisione
4.0 La questione che ha determinato la rimessione del procedimento a queste Sezioni Unite può così sintetizzarsi: se possa configurarsi la remissione tacita della querela in caso di omessa comparizione all'udienza del querelante, nonostante la sollecitazione del giudice a comparire.
Venendo così in rilievo l'istituto della remissione tacita della querela, la dottrina penalistica dell'Ottocento aveva propugnato la necessità di introdurre tale istituto, non previsto dal codice di rito del 1865, ovvero la necessità della "ammissione in determinati casi della remissione così detta implicita, disponendo sotto condizioni particolari la cessazione del procedimento anche dopo fattane la proposta".
Il codice di rito del 1930 nulla dispose sulla remissione tacita della querela, la quale, tuttavia, risulta positivamente disciplinata dall'art. 152 del tuttora vigente codice penale del 1930, il quale, dopo aver premesso nel secondo comma che "la remissione è processuale o extraprocessuale", indica che "la remissione extraprocessuale è espressa o tacita" e che "vi è rimessione tacita quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela": la remissione tacita, dunque, è prevista solo nella sua forma extraprocessuale e deve consistere, appunto, in fatti univocamente incompatibili con la volontà di persistere nella richiesta di punizione.
4.1 Sotto un profilo d'ordine generale, in riferimento a tale disposto normativo - e quindi prima di esaminare gli specifici aspetti normativi in parte qua introdotti dal D. Lgs.vo 28 agosto 2000, n. 274 (disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace), nel cui contesto, peraltro, si inserisce la fattispecie processuale in esame - la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha costantemente (e senza rinvenibile contrasto alcuno) ritenuto che "la remissione tacita di querela deve consistere in una inequivoca manifestazione di volontà, che si concreti in un comportamento del querelante, incompatibile con la volontà di persistere nella querela", e che non può ritenersi concretizzare siffatta inequivoca volontà "la mera omessa comparizione dello stesso all'udienza dibattimentale relativa al processo pendente a carico del querelato" (così Sez. V, 27 ottobre 1999, n. 5191, P.M. in proc. Zampieri,), chiarendosi (ibid.) che, "per aversi remissione tacita della querela la manifestazione di volontà non deve essere equivoca e cioè ? il querelante deve compiere fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela;
deve, perciò, porre in essere fatti commissivi, mentre la mera omessa comparizione all'udienza dibattimentale della persona offesa dal reato è un fatto chiaramente equivoco che non rivela ? la volontà di rinunciare alla punizione del querelato"; la mancata presentazione anche reiterata, al dibattimento è "comportamento non necessariamente incompatibile con la volontà di persistere nella querela", potendo essere ricondotto ad altre ragioni ed essendo, comunque, privo del carattere della univocità, non sorretta la circostanza "da alcun altro elemento idoneo all'interpretazione della reale volontà maturata dall'interessato" (Sez. V. 24 settembre 1997, n. 9688, Chiaberge;
Sez. II, 8 ottobre 2003, n. 45632, P.G. in proc. Mazzoleni;
Sez. V, 28 novembre 1997 n. 1452, Panza;
Sez. V, 19 dicembre 2005, n. 46808, Ilari;
Sez. V, 25 gennaio 2005, n. 34089, Coccia;
Sez. IV, 1 dicembre 2004, n. 5815, P.G. in proc. Marcoionni;
Sez. VI, 29 gennaio 2003, n. 13620, P.G. in proc. Manzi;
Sez. VI, 15 gennaio 2003, n. 7759, Sagace;
Sez. V, 8 marzo 2000, n. 8372, Di Piazza). Nello stesso senso si era reiteratamente ed univocamente espressa anche la giurisprudenza più risalente formatasi sotto il previgente codice di rito, per la quale la remissione tacita della querela richiede pur sempre "la manifestazione non equivoca del proposito di abbandonare l'istanza di punizione, in modo che si determini una vera e propria inconciliabilità tra la volontà manifestata ed i fatti rivelatori di una volontà opposta, fatti che debbono rispondere ai requisiti di inequivocità, obiettività e concludenza", requisiti non attribuibili alla mera omessa comparizione della persona offesa dal reato (Sez. II, 28 novembre 1985, n. 3390, Pellinghelli;
Sez. VI, 4 dicembre 1985, n. 2915, Cantorelli;
Sez. VI, 21 marzo 1973, n. 4382, Saluzzo;
Sez. V, 1 marzo 1973, n. 3085, Greco;
Sez. V 8 luglio 1983, n. 7936, Gargiulo;
Sez. V, 15 dicembre 1983, n. 3465, Manti;
Sez. I, 12 ottobre 1977, n. 15673, Fabbri).Può soggiungersi che tale principio è stato costantemente espresso la questa Suprema Corte anche per quanto riguarda il processo attribuito alla competenza del giudice di pace (Sez. V, 16 dicembre 2003, n. 2667, Pravato;
Sez. V, 24 febbraio 2004, n. 15093, Cataldo;
Sez. V, 6 dicembre 2004, P.G. in proc. Cottone) Deve, dunque, ritenersi definitivamente assodato che sul punto concernente la inidoneità della semplice omessa presentazione del querelante nel processo a concretizzare la remissione tacita della querela non sussiste alcun contrasto giurisprudenziale.
5.0 Il contrasto è invece insorto in riferimento alla specifica ipotesi in cui la mancata comparizione del querelante consegua ad un espresso invito in tal senso rivoltogli dal giudice, il cui mancato accoglimento possa essere configurato, come nell'invito stesso preannunciato, come remissione tacita della querela. L'indirizzo dominante ritiene che la mancata presentazione del querelante anche a seguito di avviso in tal senso del giudice non può concretizzare una remissione tacita di querela (Sez. V, 8 marzo 2000, n. 8372, Di Piazza, cit.; Sez. V, 15 febbraio 2005, n. 12861, P.G. in proc. Marcangeli;
Sez. V, 12 dicembre 2005, n. 6771, P.M. in proc . Longo;
Sez. V, 2 luglio 2007, n. 28573, P.G. in proc. Bertocchi;
Sez. IV, 13 marzo 2008, n. 17663, P.G. in proc. Faraci;
Sez. V, 1 aprile 2008, n. 28152, P.G. in proc. De Nisi), tra l'altro rilevandosi che "l'omessa comparizione del querelante dinanzi al giudice di pace ?
nonostante l'avviso previamente notificatogli con l'avvertimento che la sua assenza sarebbe stata interpretata come remissione tacita della querela ? non integra gli estremi della remissione tacita di cui all'art. 152 cod. pen.": essa "è prevista solo con riguardo alla remissione extraprocessuale, con la conseguenza che un comportamento processuale non può costituire espressione dell'intento di remissione dell'istanza punitiva ..." (Sez. V. n. 12861/2005, cit.).
5.1 Il diverso minoritario divisamento è stato inizialmente espresso da Sez. V, 25 giugno 2001, n. 31963, P.G. in proc. Pompei, la quale afferma che "l'omessa comparizione in udienza del querelante costituisce remissione tacita di querela nell'ipotesi in cui essa sia stata preceduta dall'avvertimento, formulato dal giudice, che la sua assenza all'udienza successiva sarebbe stata interpretata in tal modo". Premesso che "l'assenza, anche ripetuta, della parte lesa dal dibattimento ? può dipendere anche da valutazioni non abdicative e remissorie", si è rilevato in tale sentenza che, "nella fattispecie concreta, è stata interpretata come remissione tacita della querela non già di per sé solo la ripetuta mancata presentazione del querelante al dibattimento, quanto piuttosto e soprattutto la circostanza che, sebbene esplicitamente preavvertita delle conseguenze che si sarebbero tratte da un perdurante atteggiamento di massima inerzia e quindi ben posta in grado di valutarle appieno, la persona offesa ha ciò nonostante preeferito di non assicurare la propria reclamata presenza in giudizio: comportamento ritenuto avere, nel suo complesso, sicuro carattere di contraddizione logica alla volontà di ottenere la punizione dell'imputato manifestata con la querela"; e s'è ritenuto che "siffatta interpretazione, in quanto sorretta da un argomentare plausibile, comunque non manifestamente illogico, non è censurabile nella presente sede di legittimità".
Tale orientamento è stato confermato da Sez. V, 19 marzo 2008, n. 14063, P.G. in proc. Calza., la quale, tra l'altro, ritiene che tale omissiva condotta del querelante realizzi una ipotesi di remissione tacita extraprocessuale, ed a tale minoritario indirizzo si iscrive, da ultimo, Sez. IV, 12 aprile 2008, n. 20018, P.G. in proc. Aleci.
6.0 Queste Sezioni Unite ritengono di dover far proprio il primo, maggioritario, indirizzo giurisprudenziale suindicato, per le ragioni ermeneutico-sistematiche che qui di seguito si riassumono.
6.1 Converrà, invero, innanzitutto osservare che la sanzione della improcedibilità per la mancata presenza del querelante nel processo è positivamente disciplinata nell'ordinamento nel solo caso previsto dal D. Lgs.vo n. 274/2000 (disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace).
Tale testo normativo prevede, com'è noto, oltre alla citazione a giudizio da parte del pubblico ministero (art. 20, a seguito della novella normativa di cui all'art. 17 della L. n. 155/2005: in precedenza da parte della polizia giudiziaria sulla base dell'imputazione formulata dal pubblico ministero), anche (art. 21), per i reati procedibili a querela, il ricorso immediato al giudice, sottoscritto dalla persona offesa o dal suo legale rappresentante e dal difensore. L'art. 28, poi, in tema di "pluralità di persone offese", dopo aver premesso (1° comma) che "il ricorso presentato da una fra più persone offese non impedisce alle altre di intervenire nel processo ?", reca (3° comma) che "la mancata comparizione delle persone offese, alle quali il decreto sia stato regolarmente notificato ai sensi dell'art. 27, comma 4, equivale a rinuncia al diritto di querela ovvero alla remissione della querela, qualora sia stata già presentata". E soggiunge l'art. 30.1 (udienza di comparizione a seguito di ricorso al giudice da parte della persona offesa) che "la mancata comparizione all'udienza del ricorrente o del suo procuratore speciale non dovuta ad impossibilità a comparire per caso fortuito o forza maggiore determina l'improcedibilità del ricorso, salvo che l'imputato o la persona offesa intervenuta e che abbia presentato querela chieda che si proceda al giudizio". E dunque, la mancata comparizione del querelante nel processo comporta la (sopravvenuta) improcedibilità solo nella ipotesi disciplinata dall'art. 21, non anche in quella prevista dall'art. 20 dello stesso testo legislativo. E tanto, evidentemente, del tutto logicamente si spiega con la considerazione che nel caso di ricorso immediato al giudice da parte della persona offesa-querelante, questa assume iniziative di impulso non solo genericamente procedimentali, ma anche specificamente processuali, ed il venir meno dell'impulso processuale da parte di chi, per sua diretta iniziativa, geneticamente lo ha posto in essere e, nondimeno, non intenda più coltivarlo, giustifica appieno la conseguente improcedibilità dell'azione penale, non sussistendo più alcun interesse, né da parte dello Stato né da parte della persona offesa-querelante, all'ulteriore proseguimento del processo.
Ora, tale specifica ("eccezionale" o "settoriale" che dir si voglia) disciplina, a tale ratio improntata, non è affatto evocabile in situazioni ben diverse, del tutto affrancate da quelle specifiche connotazioni che la investono e che ne hanno giustificato la positiva disciplina.
6.2 Al di fuori di quella specifica ipotesi positivamente disciplinata, e quindi sotto il generale profilo delineato dall'art.152 cod. pen., non è affatto previsto dalla legge che la mancata presentazione nel processo del querelante, pur in presenza di espresso avviso del giudice in tal senso, possa comportare l'improcedibilità dell'azione penale. Siffatta conseguenza sanzionatoria non è in alcun caso contemplata e disciplinata nell'ordinamento. Ed anche al riguardo è stato ben detto (Sez. V, n. 8372/2000, Di Piazza, cit.) che "così facendo il giudice ha posto a ? carico (della parte) l'onere processuale della comparizione, la cui inottemperanza avrebbe determinato l'improcedibilità dell'azione penale, attraverso la fictio iuris di una remissione tacita, ricollegando conseguenze non previste dalla legge all'inottemperanza di un onere anch'esso non previsto dalla legge", tenuto conto che è "principio generale dell'ordinamento processuale " che "gli oneri processuali a carico delle parti devono avere una fonte legale, anche quando derivano da un provvedimento del giudice".
Ed è bene chiarire che non viene in discussione il disposto dell'art.
2.2 D. Lgs.vo n. 274/2000, a termini del quale, "nel corso del procedimento, il giudice di pace deve favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra le parti"; né il disposto dell'art. 555.3 cod. proc. pen., a termini del quale, nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, "il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, verifica se il querelante è disposto a rimettere la querela ed il querelato ad accettare la remissione". Il tentativo di conciliazione da tali norme evocato costituisce sicuramente prerogativa del giudice di pace o del tribunale in composizione monocratica;
ma non è dato al giudice, in mancanza di espressa previsione normativa, di fissare e predeterminare egli stesso una specifica condotta che debba poi essere ineluttabilmente (univocamente ed oggettivamente, di per sé) interpretata come sicura accettazione di quel tentativo, né le conseguenze sanzionatorie che scaturirebbero dall'inottemperanza all'invito conciliativo: questo egli propone, ma la sua accettazione non può esser desunta dal silenzio nel quale si concretizza la mancata comparizione del querelante. Ai sensi del precitato art. 555.3 cod. proc. pen. "il giudice ? verifica se il querelante è disposto a rimettere la querela ?" e la remissione della querela presuppone che la parte sia "disposta" a tanto, ma impone, poi, pur sempre che la remissione consegua a tale interna "disposizione". Ed il tentativo di conciliazione di cui all'art.
2.2 D. Lgs.vo n. 274/2000 scaturisce da una iniziativa in tal senso del giudice, ma comporta poi il positivo accertamento della effettiva conciliazione, secondo quanto prescritto dall'art. 29.5 dello stesso testo normativo, il cui disposto sarebbe del tutto vanificato, nella sua specifica cadenza procedimentale, dalla non prevista scorciatoia del previo avviso a comparire con esplicitati effetti sanzionatori.
6.3 Non da ultimo (finendo anzi il rilievo con l'assumere valore assorbente, nel delineato contesto normativo), quel comportamento omissivo del querelante realizzerebbe pur sempre una (inammissibile) remissione tacita processuale.
Già s'è detto che l'art. 152.2 cod. pen., dopo aver premesso che "la remissione è processuale o extraprocessuale", dispone che "la remissione extraprocessuale è espressa o tacita" e che "vi è remissione tacita quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela". Deve, dunque, trattarsi di fatti, cioè di comportamenti che rilevano nel mondo esterno, che non rimangano confinati nel limbo di eventuali stati d'animo, di meri orientamenti eventualmente internamente programmati. Nella ipotesi in esame, l'unico comportamento che viene in rilievo è la mancata comparizione in udienza, cioè uno specifico accadimento che si situa tutto nel processo e solo nel processo: prima di esso non v'è alcun altro fatto che sia stato allegato, assodato, comprovato, del quale poi la mancata comparizione possa essere considerata un portato inevitabilmente consequenziale e logico. Non si appalesano, quindi, condivisibili le diverse considerazioni espresse da Sez. V, n. 14063/2008, cit.; non può, difatti, ritenersi che "l'inerzia del querelante e il suo disinteresse al processo sono comportamenti e manifestazioni che si realizzano fuori del processo ?", giacché pare invece non contestabile che quella "inerzia" e quel "disinteresse al processo", si realizzano solo, quale fatto avente rilevanza esterna, con la mancata partecipazione all'udienza, rilevando nei suoi effetti reali e concreti, non prima o al di fuori, ma solo nel processo. Ed è appena il caso di ricordare, a tal punto, che la remissione processuale è espressa e può essere ricevuta solo dal giudice che procede.
6.4 Può convenirsi che la opposta minoritaria tesi, qui disattesa, appaia "ispirata a commendevoli esigenze di snellezza e di decongestionamento" (Sez. IV, n. 5815/2004, Marcoionni, cit.), ma egualmente non contestabile appare il rilievo (ibid.) che tanto "non trova agganci nel diritto vigente": rimane che quando il legislatore si è posto tale specifico tema, lo ha inequivocabilmente risolto nel senso di attribuire rilievo, in subiecta materia, alla omessa presentazione del querelante solo nel caso di procedimento davanti al giudice di pace instaurato su impulso diretto della persona offesa. Deve, dunque, affermarsi il principio di diritto secondo cui, all'infuori dell'ipotesi espressamente e specificamente disciplinata dagli artt. 21, 28 e 30 D. Lgs.vo 28 agosto 2000, n. 274, la mancata comparizione del querelante nel processo, nonostante la sollecitazione del giudice a comparire, non configura una rimessione tacita di querela.
7.0 Discende dalle svolte argomentazioni la fondatezza del ricorso. La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio, per nuovo giudizio, al giudice di pace di San Severo.
P. Q. M.
La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al giudice di pace di San Severo.
Roma, 30 ottobre 2008.
Il Componente estensore
Il Presidente