Sentenza 9 dicembre 2008
Massime • 1
Ai fini dell'efficacia giuridica della remissione di querela non è indispensabile una vera e propria esplicita e formale accettazione del querelato, ossia una manifestazione positiva di volontà in tal senso, essendo sufficiente che non sussista una ricusazione della remissione in forma espressa o tacita e cioè che il querelato non abbia inteso rifiutare la remissione. Ne consegue che la mancata comparizione del querelato preventivamente avvisato della remissione ritualmente proposta, in assenza di fatti o comportamenti incompatibili con la volontà di accettare la querela, può essere considerato come accettazione della remissione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/12/2008, n. 4229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4229 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 09/12/2008
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 1754
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 012153/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di LUCCA;
nei confronti di:
1) IG AR EM N. IL 27/04/1974;
avverso SENTENZA del 06/02/2008 GIUDICE DI PACE di VIAREGGIO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSAFRA UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. MONTAGNA Alfredo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
FATTO E DIRITTO
Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca avverso la sentenza emessa in data 6.2.2008 dal Giudice di Pace di Viareggio nei confronti di IA MA LA, con la quale, tra l'altro, la predetta è stata prosciolto per estinzione dei reati di cui agli artt. 81, 594 e 582 c.p. per remissione di querela.
Deduce l'errata applicazione della legge penale, assumendo che erroneamente il Giudice aveva ritenuto che l'assenza dell'imputato nei cui confronti era stata proposta la querela, poi correttamente rimessa, costituisca ragione sufficiente a considerare il comportamento alla stregua della accettazione della remissione. Il Procuratore generale in sede ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio.
Il ricorso è infondato.
Invero, nel caso di specie ad una remissione correttamente effettuata ad opera del difensore della persona offesa, munito di procura speciale, è seguita l'assenza dell'imputato interpretata (come da preventivo avviso specifico ma notificato con il rito degli irreperibili) come accettazione tacita della remissione. Orbene, a parte le pronunce secondo le quali "la mancata comparizione dell'imputato - al quale sia previamente notificato il verbale di udienza con l'espresso avviso che detta notificazione è preordinata a consentire l'accettazione della remissione della querela e che essa può avere luogo anche tacitamente, non comparendo all'udienza di rinvio - assume l'inequivoca valenza di manifestazione della volontà di accettazione della querela" (Sez. 5^, 3.4.2007, n. 34421), si deve comunque rilevare che per l'efficacia giuridica della remissione della querela non è indispensabile una vera e propria esplicita e formale accettazione, cioè un atto che implica una manifestazione positiva di volontà tesa ad acconsentire alla produzione degli effetti tipici estintivi della remissione.
Invero, sebbene il termine "accettazione" compaia nella rubrica dell'art. 155 c.p. nonché a proposito della "capacità di accettare" e della "facoltà di accettare" la remissione di cui ai commi 3 e 4, medesima norma, questa, al comma 1, richiede, perché la remissione produca effetto, unicamente che non vi sia stata una ricusazione della remissione in forma espressa o tacita, cioè che il querelato non abbia inteso rifiutare la remissione.
Nel caso di specie non può trarsi da alcun elemento la convinzione che l'imputata (in tal modo realizzando, a termini della citata norma, una ricusazione tacita) abbia posto in essere fatti o comportamenti incompatibili con la volontà di accettare la remissione, onde deve ritenersi che questa abbia comunque prodotto il tipico effetto estintivo dei reati contestati a seguito della sua originaria presentazione.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2009