Cass. pen., sez. V, sentenza 09/12/2008, n. 4229
CASS
Sentenza 9 dicembre 2008

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Ai fini dell'efficacia giuridica della remissione di querela non è indispensabile una vera e propria esplicita e formale accettazione del querelato, ossia una manifestazione positiva di volontà in tal senso, essendo sufficiente che non sussista una ricusazione della remissione in forma espressa o tacita e cioè che il querelato non abbia inteso rifiutare la remissione. Ne consegue che la mancata comparizione del querelato preventivamente avvisato della remissione ritualmente proposta, in assenza di fatti o comportamenti incompatibili con la volontà di accettare la querela, può essere considerato come accettazione della remissione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 09/12/2008, n. 4229
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4229
    Data del deposito : 9 dicembre 2008

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