Cass. pen., sez. V, sentenza 24/06/2010, n. 35900
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Sentenza 24 giugno 2010

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La mancata comparizione dell'imputato - previamente avvisato, con atto notificatogli regolarmente, che la sua assenza all'udienza sarebbe stata considerata come tacita accettazione dell'avvenuta remissione - assume l'inequivoca valenza di manifestazione della volontà di accettazione della remissione, considerato che, ai fini dell'efficacia giuridica della remissione di querela, non è indispensabile una esplicita e formale accettazione, cioè una manifestazione positiva di volontà di accettazione, ma è sufficiente, ex art. 155, comma primo, cod. pen., che non vi sia una ricusazione in forma espressa o tacita. Ne consegue che, in tal caso, la remissione, non avendo l'imputato realizzato fatti o comportamenti incompatibili con la volontà di accettare, ha determinato il tipico effetto estintivo del reato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 24/06/2010, n. 35900
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35900
    Data del deposito : 24 giugno 2010

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