Sentenza 24 giugno 2010
Massime • 1
La mancata comparizione dell'imputato - previamente avvisato, con atto notificatogli regolarmente, che la sua assenza all'udienza sarebbe stata considerata come tacita accettazione dell'avvenuta remissione - assume l'inequivoca valenza di manifestazione della volontà di accettazione della remissione, considerato che, ai fini dell'efficacia giuridica della remissione di querela, non è indispensabile una esplicita e formale accettazione, cioè una manifestazione positiva di volontà di accettazione, ma è sufficiente, ex art. 155, comma primo, cod. pen., che non vi sia una ricusazione in forma espressa o tacita. Ne consegue che, in tal caso, la remissione, non avendo l'imputato realizzato fatti o comportamenti incompatibili con la volontà di accettare, ha determinato il tipico effetto estintivo del reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/06/2010, n. 35900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35900 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 24/06/2010
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1660
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SAVANI Piero - rel. Consigliere - N. 6131/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANIA;
nei confronti di:
1) TA AT, N. IL *06/08/1962*;
avverso la sentenza n. 62/2008 GIUDICE DI PACE di SIRACUSA, del 17/12/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cedrangolo Oscar, che ha concluso l'annullamento con rinvio.
FATTO E DIRITTO
TA SA, imputato del delitto di minaccia in danno di DO NC, è stato prosciolto dal Giudice di pace di Siracusa, per estinzione del reato a seguito di remissione di querela intervenuta all'udienza da parte del querelante, nella contumacia del prevenuto. Risulta dalla sentenza del giudice del merito che il TA\ era stato avvisato, con atto notificatogli regolarmente, dell'avvenuta remissione della querela e del fatto che la sua mancata comparizione all'udienza successiva all'avvenuta remissione sarebbe stata considerata come tacita accettazione della stessa. Ricorre per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Catania. Deduce violazione di legge osservando che l'art. 152 c.p. nell'interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità non consente di attribuire rilevanza alcuna a comportamenti omissivi quale quello tenuto dal TA\, posto che l'avviso a lui notificato non avrebbe potuto consentire di ricollegare all'omessa comparizione un effetto grave quale quello dell'estinzione del processo.
Ha presentato memoria la difesa del TA\ con cui deduce inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale in quanto non comprensibile per la sua redazione a mano con grafia inintelligibile. Il ricorso non è fondato.
Invero, nel caso di specie alla remissione di querela correttamente effettuata dalla persona offesa è seguita l'assenza dell'imputato alla successiva udienza, appositamente fissata, come da preventivo specifico avviso notificato regolarmente, che il giudice ha interpretato come accettazione tacita della remissione. La giurisprudenza di questa Corte nella materia, anche in caso di annullamento delle sentenze impugnate, non ha mancato di porre l'accento sulla necessità che l'imputato risulti essere venuto a conoscenza della remissione di querela perché si possa legittimamente interpretare la sua assenza all'udienza come volontà implicita di rifiutare la remissione.
Più esplicitamente è stato sostenuto che "la mancata comparizione dell'imputato - al quale sia previamente notificato il verbale di udienza con l'espresso avviso che detta notificazione è preordinata a consentire l'accettazione della remissione della querela e che essa può avere luogo anche tacitamente, non comparendo all'udienza di rinvio - assume l'inequivoca valenza di manifestazione della volontà di accettazione della querela" (Sez. 5, del 3.4.2007, n. 34421). Osserva inoltre il Collegio che per l'efficacia giuridica della remissione della querela non è indispensabile una vera e propria esplicita e formale accettazione, cioè un atto che implichi una manifestazione positiva di volontà tesa ad acconsentire alla produzione degli effetti tipici estintivi della remissione (cfr. anche Cass. Sez. 5, sent. n. 4229 del 9/12/2008, Rv. 242951, ric:
P.M. in proc. Ventimiglia). L'art. 155 c.p., al comma 1, richiede, perché la remissione produca effetto, unicamente che non vi sia stata una ricusazione della remissione in forma espressa o tacita, cioè che il querelato non abbia inteso rifiutare la remissione. E quando la concreta situazione processuale dimostri che la mancata comparizione all'udienza dell'imputato sia conseguita ad una regolare, esplicita, comunicazione dell'intervenuta remissione della querela e dello scopo della fissazione dell'ulteriore udienza, non residua alcuno spazio per ritenere che l'imputato possa aver realizzato fatti o comportamenti incompatibili con la volontà di accettare la remissione, così che deve ritenersi che la medesima abbia prodotto il tipico effetto estintivo del reato. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2010