Sentenza 28 marzo 2013
Massime • 1
Nel procedimento davanti al giudice di pace instaurato a seguito di citazione disposta dal P.M., ex art. 20 D.Lgs. n. 274 del 2000, la mancata comparizione del querelante - pur previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della remissione tacita della querela - non costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella stessa, sì da integrare la remissione tacita, ai sensi dell'art. 152, comma secondo, cod. pen. Né, a tal fine, rileva il principio di ragionevole durata del processo, il quale non può tradursi nelle previsione di oneri processuali, a carico delle parti, non ancorati a specifiche disposizioni di legge.
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1. La remissione della querela è fatta e accettata personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione ricevuta dall'autorità procedente o da un ufficiale di polizia giudiziaria che deve trasmetterla immediatamente alla predetta autorità. 2. La dichiarazione di remissione e quella di accettazione sono fatte con le forme previste per la rinuncia espressa alla querela. 3. Il curatore speciale previsto dall'articolo 155 comma 4 del codice penale è nominato a norma dell'articolo 338. 4. Le spese del procedimento sono a carico del querelato, salvo che nell'atto di remissione sia stato diversamente convenuto. Rassegna giurisprudenziale Remissione della querela (art. 340) Integra …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/03/2013, n. 18187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18187 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BIANCHI Luisa - Presidente - del 28/03/2013
Dott. VITELLI CASELLA UC - Consigliere - SENTENZA
Dott. DOVERE S. - rel. Consigliere - N. 699
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 50548/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DITRIESTE;
nel procedimento penale nei confronti di:
DE UC AT, N. IL 10/6/1982;
avverso la sentenza n. 21/2011 pronunciata dal Giudice di pace di Latisana del 20/7/2012;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TO Dovere;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Francesco Mauro Iacoviello, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
udite le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. Lanini Debora Maria, sostituto processuale dell'avv. Carldart.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Trieste ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale il Giudice di Pace di Latisana ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di De UC TO in ordine al reato di lesioni personali colpose per essere il reato estinto per remissione di querela.
Assume l'esponente che il giudice è incorso in violazione di legge ritenendo che la reiterata mancata comparizione della persona offesa, previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della remissione tacita della querela, costituisca fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela. Siffatto orientamento, aggiunge il ricorrente, è contrario all'indirizzo giurisprudenziale maggioritario e nel caso di specie consta anche che la persona offesa si è costituita parte civile.
2. L'imputato ha depositato memoria difensiva con la quale rileva che, a differenza di quanto affermato dal ricorrente, non vi è mai stata nel processo costituzione di parte civile da parte della persona offesa e che questa è stata invitata a comparire nel giudizio solo in qualità di teste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
3.1. Come esattamente dedotto, la decisione impugnata si ancora ad un indirizzo giurisprudenziale ormai superato da questa Corte di legittimità, con altro orientamento autorevolmente avallato dalle Sezioni Unite, le quali hanno statuito che "nel procedimento davanti al giudice di pace instaurato a seguito di citazione disposta dal PM, D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 20 la mancata comparizione del querelante - pur previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della remissione tacita della querela - non costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella stessa, sì da integrare la remissione tacita, ai sensi dell'art. 152 c.p., comma 2 (S.U. n. 26 del 30.10.2008, PG c/o Viele, rv. 241357).
Tanto rende insufficiente l'evocazione da parte del Giudice di pace di un precedente giudiziario di diverso segno (Cass. n. 31963/2001). Va innanzitutto osservato che la sanzione dell'improcedibilità per mancata presenza del querelante nel processo è positivamente disciplinata nell'ordinamento vigente solo nel caso previsto dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 28, comma 3 (disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace). L'ipotesi è quella della mancata comparizione delle persone offese, alle quali il decreto di comparizione delle parti - che ha nelle sue premesse il ricorso immediato della persona offesa - sia stato regolarmente notificato ai sensi dell'art. 27, comma 4; per espressa previsione normativa, la mancata comparizione equivale a rinuncia al diritto di querela ovvero alla remissione della querela, qualora sia stata già presentata. Nel caso che occupa, l'imputato è stato tratto a giudizio con decreto di citazione emesso dal P.M., sicché si è fuori del campo di applicazione dell'istituto della rimessione disciplinato dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 28, comma 3. Oltre il perimetro di tale specifica ipotesi positivamente disciplinata e, pertanto, sotto il generale profilo delineato dall'art. 152 cod. pen. (al quale il giudice ha fatto esplicito riferimento), non è affatto previsto dalla legge che la mancata presentazione nel processo, pur in presenza di espresso avviso del giudice in tal senso, possa comportare l'improcedibilità dell'azione penale per ritenuta remissione tacita della querela. Com'è noto, infatti, l'art. 152 c.p., comma 2, dopo aver premesso che "la remissione è processuale o extraprocessuale", dispone che "la remissione extraprocessuale è espressa o tacita" e che "vi è remissione tacita quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela". È, quindi, evidente che deve trattarsi di "fatti" cioè di comportamenti che rilevano nel mondo esterno, che come opportunamente precisa la sentenza delle S.U. innanzi richiamata, "non rimangano confinati nel limbo di eventuali stati d'animo, di meri orientamenti eventualmente internamente programmati".
Può aggiungersi, che la natura extraprocessuale della remissione implica che essa non può consistere in atti o comportamenti "nel procedimento" di cui trattasi, dovendo appunto essersi concretizzati all'esterno di tale procedimento.
3.2. Ad avviso del Procuratore Generale presso questa Corte il principale argomento sul quale le S.U. fondano il proprio giudizio - ovvero l'impossibilità per il giudice di precostituire le condizioni del comportamento concludente ponendo in capo al querelante un onere di partecipazione al processo che non trova avallo nella legge - non prenderebbe nella dovuta considerazione i valori dell'efficienza e della ragionevole durata del processo.
La perspicua osservazione merita una precisazione preliminare. Il principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia impone senz'altro l'efficienza nella trattazione del processo;
tuttavia la giurisprudenza costituzionale ha precisato che il vincolo derivante dall'art. 97 Cost., proiettato sull'oggetto in parola, riguarda esclusivamente le leggi che regolano l'ordinamento degli uffici giudiziari ed il loro funzionamento e quindi non anche l'esercizio della funzione giurisdizionale (da ultimo, C. cost. ord.4.2.2000, n. 30). A chiamare in causa proprio l'esercizio della giurisdizione è il principio della "ragionevole durata del processo", fatto proprio nel nostro ordinamento dall'art. 111 Cost. (ancorché ne risulti ancora controversa la matrice, ovvero se esso debba essere inteso quale espressione e funzione del diritto di difesa piuttosto che quale esigenza della giurisdizione).
Questa Corte ne ha indicato le funzionalità: esso va utilizzato dall'interprete sia per valutare la resistenza costituzionale di norme esistenti e quindi, se del caso, per sollecitare la dichiarazione di incostituzionalità di una disposizione, sia nell'interpretazione della legge (vd., da ultimo, Sez. 3, Sentenza n. 47878 del 19/07/2012, Sozzi, Rv. 254067). Ciò posto, va però rimarcata la necessità di evitare che l'invocazione di tale principio possa tradursi nella previsione di oneri processuali a carico delle parti non altrimenti ancorati a disposizioni di legge, posto che in ogni caso tale principio assicura che il processo duri per il tempo necessario a consentire un adeguato spiegamento del contraddittorio e l'esercizio del diritto di difesa (Corte cost. sent. n. 281 del 2010), mentre non permette una identificazione a priori della durata ragionevole del processo. È possibile registrare, anche nella giurisprudenza di questa Corte, una prospettiva interpretativa (non sempre esplicitamente dichiarata) che tende a rimuovere ricostruzioni giuridiche indifferenti alle ricadute sulla ragionevole durata del processo;
ciò non di meno va ribadito, insieme ad attenta dottrina, che l'attuazione del principio in parola è riservata al Parlamento. Con l'ulteriore corollario della ammissibilità di interpretazioni orientate alla "implementazione" del principio solo in caso di lacuna normativa.
Pertanto, sino a quando sarà mancante la definizione normativa del processo di durata ragionevole e la previsione di poteri giurisdizionali in grado di assicurare il conseguimento dell'obiettivo, il principio in parola non può legittimare interpretazioni di discipline positive che finiscono per comprimere l'esercizio di facoltà attribuite alle parti (anche alla persona offesa: il rilievo che merita la posizione della vittima del reato nel processo penale non richiede ormai particolare illustrazione);
potrà invece fondare interpretazioni che, si ripete, intervengono a colmare lacune normative.
Va, perciò, riaffermato il principio di diritto secondo cui, all'infuori dell'ipotesi espressamente e specificamente disciplinata dal D.Lgs. n. 274 del 2000, artt. 21, 28 e 30, la mancata comparizione del querelante nel processo, nonostante la sollecitazione a comparire fattagli dal giudice procedente, non configura una remissione tacita di querela, esclusa del resto quella espressa per assoluta mancanza dei relativi requisiti di legge.
4. Nella specie, secondo quanto si rileva dall'impugnata sentenza, l'unico comportamento venuto in rilievo è la mancata comparizione in udienza del querelante, ossia un fatto che va correttamente situato nel processo e solo in questo;
oltre a siffatto dato, di natura processuale, non risulta alcun altro "fatto" che sia stato allegato, assodato, comprovato dal quale dedurre che la mancata comparizione va considerata come effetto, consequenziale e logico di remissione. Ne deriva l'annullamento con rinvio dell'impugnata al Giudice di pace di Latisana.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Latisana.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 marzo 2013. Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2013