Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/03/2013, n. 18187
CASS
Sentenza 28 marzo 2013

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Nel procedimento davanti al giudice di pace instaurato a seguito di citazione disposta dal P.M., ex art. 20 D.Lgs. n. 274 del 2000, la mancata comparizione del querelante - pur previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della remissione tacita della querela - non costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella stessa, sì da integrare la remissione tacita, ai sensi dell'art. 152, comma secondo, cod. pen. Né, a tal fine, rileva il principio di ragionevole durata del processo, il quale non può tradursi nelle previsione di oneri processuali, a carico delle parti, non ancorati a specifiche disposizioni di legge.

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/03/2013, n. 18187
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18187
Data del deposito : 28 marzo 2013

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