Sentenza 12 dicembre 2013
Massime • 1
La remissione extraprocessuale tacita della querela presuppone condotte assolutamente incompatibili con la volontà di persistere nell'istanza punitiva, le quali possono trovare solo conferma nella mancata comparizione in udienza della persona offesa. (Nella fattispecie la persona offesa aveva negoziato l'assegno consegnatole a titolo di risarcimento del danno e si era resa irreperibile, così da mostrare il suo disinteresse al prosieguo del processo, non presentandosi alle udienze, benché avvertita che la sua mancata presentazione sarebbe stata considerata remissione tacita di querela).
Commentario • 1
- 1. Remissione della querela: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 25 agosto 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/12/2013, n. 4059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4059 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 12/12/2013
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere - N. 2123
Dott. IANNELLO Emilio. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 21588/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA;
nei confronti di:
SS SI N. IL 19/07/1985;
avverso la sentenza n. 33/2009 GIUDICE DI PACE di GRUMELLO DEL MONTE, del 16/11/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/12/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata;
Udito il difensore Avv. Ronzini Mario del foro di Roma. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 16novembre 2011 il giudice di pace di Grumello del Monte dichiarava non doversi procedere nei confronti di NA SI in ordine al reato di cui all'art. 590 c.p., comma 1, fatto del 2.7.2009, perché estinto per remissione tacita di querela con disciplina delle spese tra le parti come per legge.
2. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia ha presentato ricorso per cassazione lamentando l'erronea applicazione della legge penale in quanto la estinzione del reato per remissione di querela era stata dichiarata in base alla considerazione che la persona offesa non si era presentata in udienza per ben otto volte nonostante nell'avviso notificatole fosse contenuto l'avvertimento che la mancata presentazione sarebbe considerata remissione tacita della querela;
osserva il ricorrente che come ripetutamente osservato in giurisprudenza, la mancata comparizione del querelante all'udienza non può interpretarsi come remissione tacita di querela sia perché la detta assenza è condotta in sè priva di significato, onde da essa non può dedursi alcuna volontà di rimettere la querela, sia perché la sanzione dell'improcedibilità per mancata comparizione nel processo è positivamente disciplinata nel solo caso previsto dal D.Lgs. 274 del 2000, artt. 21 e 30 (ricorso immediato al giudice), onde fuori di tale ipotesi (che riveste carattere eccezionale e quindi non suscettibile di applicazione analogica) deve escludesi la configurabilità di una siffatta conseguenza;
e che da tali considerazioni, sostenute da ultimo anche dalle sezioni unite della Cassazione (Cass. Sez. Un. 30/10/2005, Viele) non vi è motivo alcuno di discostarsi.
3. Nell'interesse dell'imputata è stata presentata una memoria con la quale si sottolinea che non solo la persona offesa non si è presentata per ben otto volte in udienza ma dopo il fatto la medesima si è resa irreperibile presumibilmente facendo rientro nel paese d'origine, dopo la accettazione della somma di 700 Euro messa a disposizione dalla società assicuratrice a titolo di risarcimento del danno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non merita accoglimento.
Il Procuratore ricorrente si richiama al principio delle sezioni unite di questa Corte (sentenza 15.12.2008, n. 46088 PM in proc. Viele) secondo cui la remissione tacita ha natura esclusivamente extra-processuale e non può consistere in un evento desumibile dal comportamento, sia pure omissivo, tenuto dal querelante in sede processuale dibattimentale (sez. 5, 18.7.2007, n. 28573). Ne consegue che in mancanza di manifestazioni inequivoche ed extraprocessuali della volontà del querelante, il giudice avrebbe dovuto procedere al dibattimento e decidere nel merito, e non limitarsi ad una pronuncia nel rito.
La situazione che viene in rilievo nel presente caso è tuttavia diversa da quella su cui è intervenuto il supremo collegio stante la presenza anche di risultanze extraprocessuali, quali l'avere la persona offesa negoziato l'assegno consegnatole a titolo di risarcimento del danno e la sua irreperibilità, tali da dimostrare il disinteresse al prosieguo del procedimento. Corretta è dunque la decisione del giudice che tale comportamento ha interpretato come remissione tacita di querela.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2014