Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/12/2013, n. 4059
CASS
Sentenza 12 dicembre 2013

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La remissione extraprocessuale tacita della querela presuppone condotte assolutamente incompatibili con la volontà di persistere nell'istanza punitiva, le quali possono trovare solo conferma nella mancata comparizione in udienza della persona offesa. (Nella fattispecie la persona offesa aveva negoziato l'assegno consegnatole a titolo di risarcimento del danno e si era resa irreperibile, così da mostrare il suo disinteresse al prosieguo del processo, non presentandosi alle udienze, benché avvertita che la sua mancata presentazione sarebbe stata considerata remissione tacita di querela).

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  • 1Remissione della querela: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 25 agosto 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/12/2013, n. 4059
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4059
Data del deposito : 12 dicembre 2013

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