Sentenza 8 ottobre 2003
Massime • 1
In materia di remissione extraprocessuale tacita della querela, i fatti incompatibili con la volontà di persistere devono risultare da un comportamento del querelante di carattere univoco che non lasci adito a interpretazione diversa. (nella fattispecie la Corte ha negato che tale carattere univoco possa desumersi dalla ripetuta mancata presentazione del querelante al dibattimento).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/10/2003, n. 45632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45632 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Varola Luigi Presidente
1. Dott. Sirena Pietro Consigliere
2. Dott. Bottalico Nicola Consigliere
3. Dott. Conzatti Alessandro Consigliere
4. Dott. Diotallevi Giovanni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Venezia;
Avverso la sentenza del Giudice Unico di Belluno, n. 152/2001 con la quale è stato dichiarato di n.d.p. nei confronti di
EN AR;
essendo il reato a lui ascritto estinto per intervenuta remissione tacita della querela.
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Giovanni Diotallevi;
Sentite le conclusioni del Procuratore Generale che ha concluso per l'accoglimento del ricorso con a.c.r..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Venezia ha impugnato la sentenza del giudice Unico di Belluno, n. 152/2001 con la quale è stato dichiarato di n.d.p. nei confronti di EN AR essendo il reato a lui ascritto estinto per intervenuta remissione tacita della querela.
A sostegno dell'impugnazione il ricorrente ha sottolineato che la remissione tacita necessita della manifestazione di volontà non equivoca rispetto al proposito di abbandonare l'istanza di punizione.
Nel caso in esame tale volontà non poteva ritenersi sussistente in considerazione della reiterata mancata comparizione dell'interessato all'udienza.
A parere della Corte il ricorso deve essere accolto.
La giurisprudenza è costante, infatti, nel ritenere che in materia di remissione extraprocessuale tacita della querela i fatti incompatibili con la volontà di persistere devono risultare da un comportamento del querelante di carattere univoco che non lasci adito ad interpretazioni diverse. Tale carattere univoco non può desumersi, come è avvenuto nel caso di specie, dalla ripetuta mancata presentazione del querelante al dibattimento (v. Cass., sez. V, 24 settembre 1997, Chialberge, Rv., 208720). Alla luce delle suesposte considerazioni la sentenza deve essere annullata e gli atti devono essere trasmessi alla Corte d'Appello di Venezia per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza e dispone che gli atti siano trasmessi alla Corte d'appello di Venezia per il giudizio.
Così deciso in Roma, l'8 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 25 NOVEMBRE 2003.