Sentenza 25 gennaio 2005
Massime • 1
Per aversi remissione tacita di querela è necessario che il querelante assuma un comportamento univoco che sia incompatibile con la volontà di persistere nella istanza punitiva: tale carattere di univocità non possiede la mancata comparizione alla udienza della persona offesa - querelante.
Commentario • 1
- 1. Sostanzialismi intorno all’istituto della querela: la persistenza della parte civile nel caso di mutamento del regime di procedibilità.Redazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 12 luglio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/01/2005, n. 34089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34089 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 25/01/2005
Dott. PROVIDENTI Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 00131
Dott. DI POPOLO Angelo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 012062/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di FERMO (P.G. di ANCONA).
nei confronti di:
1) COCCIA RAIKA, N. IL 01/05/1975;
avverso SENTENZA del 16/12/2003 TRIBUNALE di FERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DI POPOLO ANGELO;
lette le conclusioni del P.G., che ha richiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
Secondo il provvedimento impugnato - sentenza ex articolo 469 c.p.p. del GIP presso il Tribunale di Fermo -, l'assenza ingiustificata al dibattimento della persona offesa - querelante, che rappresenti altresì il principale teste di accusa, costituisce un fatto incompatibile con la volontà di ottenere la punizione del reo e, quindi, integra una ipotesi di remissione tacita della querela ai sensi dell'articolo 152 c.p.. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona, con il ricorso per Cassazione in esame, ha contestato tale assunto richiamando numerose pronunce della Suprema Corte. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, come già detto in premessa, ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato ritenendo fondato il motivo di ricorso e facendo proprie le osservazioni del Procuratore Generale ricorrente. Il ricorso è fondato.
La Suprema Corte, con giurisprudenza assolutamente costante, ha sempre ritenuto che la mancata comparizione, anche ripetuta, del querelante all'udienza non costituisce un fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela, potendo essa dipendere anche da una causa indipendente dalla volontà dell'offeso e comunque da ragioni che nulla hanno a che vedere con la rinuncia alla punizione del querelato.
Sicché tale mancata comparizione non possiede il carattere della necessaria contraddizione logica alla volontà di ottenere la punizione dell'imputato manifestata con la querela. Tale orientamento appare corretto perché fondato su una precisa lettura dell'articolo 152 c.p., secondo il quale la remissione della querela può essere processuale o extraprocessuale e quest'ultima può essere espressa o tacita.
Per aversi remissione tacita della querela è necessario che il querelante assuma un comportamento univoco che sia incompatibile con la volontà di persistere nella istanza punitiva;
tale carattere di univocità non possiede, come già si è detto, la mancata comparizione all'udienza della parte offesa - querelante. Nè sembra possibile fare riferimento a concetti di dubbia validità giuridica, quali ad esempio il notorio giudiziario locale, per conferire univocità ad un comportamento pacificamente equivoco, non fosse altro perché il notorio deve riferirsi ad un fatto e non alla interpretazione di una norma, che deve essere tendenzialmente uniforme su tutto il territorio nazionale, e perché alla Procura della Repubblica di Fermo possono presentare querele tutti i cittadini italiani di sicuro non al corrente della esistenza, in tale materia, di una siffatta prassi del tutto diversa da quella esistente negli altri uffici giudiziari della Penisola.
È certo vero che una sentenza abbastanza recente (Cass. 27 agosto 2001, sent. n. 31963) ha sostenuto che la mancata comparizione in udienza del querelante costituisce remissione tacita di querela nella ipotesi in cui essa sia stata preceduta dall'avvertimento, formulato dal giudice, che la sua assenza alla udienza successiva sarebbe stata interpretata in tal modo.
Ma, pur volendo prescindere dalla fondatezza del principio, che risulta, infatti, contraddetto da un indirizzo giurisprudenziale prevalente sempre della Suprema Corte (vedi ad esempio Cass. 19 luglio 2000, sent. n. 8372), va detto che la situazione di fatto esaminata è certamente diversa da quella oggetto del presente processo penale in relazione proprio alla postulata presenza di uno specifico avviso dell'Autorità Giudiziaria.
Il fatto che il querelante sia anche testimone ed anzi, secondo il GIP, il principale teste di accusa non muta i termini del problema relativamente alla questione della remissione;
per valutare se un comportamento costituisca o meno una ipotesi di remissione tacita della querela la qualifica di principale testimone non è, infatti, per nulla rilevante perché non può conferire una valenza diversa alla mancata comparizione in udienza.
Infine anche il richiamo a recenti testi di legge che imporrebbero, secondo il GIP, un mutamento dell'indirizzo giurisprudenziale indicato non appare congruo. Sarà sufficiente considerare che per quanto riguarda la particolare ipotesi della mancata comparizione della parte lesa - querelante che abbia introdotto il giudizio dinanzi al Giudice di pace con ricorso, la sanzione della improcedibilità è stata stabilita esplicitamente dal Legislatore, che ha voluto introdurla esclusivamente per la ipotesi in cui vi sia stata soltanto una iniziativa privata, tanto è vero che nella ipotesi prevista dall'articolo 20 del decreto legislativo 274/2000 - giudizio promosso da ufficiale di PG e non dal privato - la sanzione della improcedibilità per mancata comparizione è stata esclusa, vigendo in tal caso le regole ordinarie e generali previste dall'articolo 152 c.p.. Le ragioni indicate impongono l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al competente Tribunale di Fermo per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al predetto Tribunale di Fermo per un nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 gennaio 2005. Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2005