Cass. pen., sez. V, sentenza 25/01/2005, n. 34089
CASS
Sentenza 25 gennaio 2005

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Massime1

Per aversi remissione tacita di querela è necessario che il querelante assuma un comportamento univoco che sia incompatibile con la volontà di persistere nella istanza punitiva: tale carattere di univocità non possiede la mancata comparizione alla udienza della persona offesa - querelante.

Commentario1

  • 1Sostanzialismi intorno all’istituto della querela: la persistenza della parte civile nel caso di mutamento del regime di procedibilità.
    Redazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 12 luglio 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 25/01/2005, n. 34089
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34089
Data del deposito : 25 gennaio 2005

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