Articolo 155 del Codice penale
Articolo 151Articolo 146
Versione
1 luglio 1931
Art. 155.

(Accettazione della remissione)

La remissione non produce effetto, se il querelato l'ha espressamente o tacitamente ricusata. Vi e' ricusa tacita, quando il querelato ha compiuto fatti incompatibili con la volonta' di accettare la remissione.

La remissione fatta a favore anche di uno soltanto fra coloro che hanno commesso il reato si estende a tutti, ma non produce effetto per chi l'abbia ricusata.

Per quanto riguarda la capacita' di accettare la remissione, si osservano le disposizioni dell'articolo 153.

Se il querelato e' un minore o un infermo di mente, e nessuno ne ha la rappresentanza, ovvero chi la esercita si trova con esso in conflitto di interessi, la facolta' di accettare la remissione e' esercitata da un curatore speciale.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente