Sentenza 18 novembre 2010
Massime • 1
Nel procedimento davanti al giudice di pace, ai fini dell'efficacia della remissione di querela, non è indispensabile l'accettazione del querelato, essendo sufficiente che non vi sia da parte di quest'ultimo un rifiuto espresso o tacito della remissione. Ne consegue che, in assenza di altri elementi, anche la contumacia dell'imputato può essere apprezzata quale indice dell'assenza della volontà di coltivare il processo per giungere alla rilevazione della propria innocenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/11/2010, n. 2776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2776 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2010 |
Testo completo
27 76 / 1 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 18/11/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA
Dott. GENNARO MARASCA N.·260P
- Presidente-
- Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. PAOLO OLDI Consigliere - N. 12600/2010 Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO
- Rel. Consigliere - Dott. MARIA VEŠSICHELLI
- Consigliere - Dott. CARLO ZAZA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI
SASSARI nei confronti di:
1) CA SC SE N. IL 25/04/1972 * C/
avverso la sentenza n. 7/2009 GIUDICE DI PACE di SASSARI, del
04/06/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/11/2010 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Stable che ha concluso per l'avillament co m
Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv.
Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Sassari avverso la sentenza del Giudice di Pace locale in data 4 giugno 2009 con la quale sono stati dichiarati estinti per remissione di querela i reati di percosse e ingiuria contestati a AS CO (reati consumati il 3 maggio 2006).
Deduce il Pg che, in violazione dell'art. 155 cp, è stata riconosciuta la accettazione tacita della remissione di querela , incompatibile con lo stato di contumace dell'imputato.
In data 19 ottobre 2010 la difesa dell'imputato ha depositato una memoria richiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Una consistente parte della giurisprudenza di questa Corte- quella alla quale si aderisce- sostiene che nel procedimento davanti al giudice di pace, ai fini dell'efficacia della remissione di querela, non è indispensabile l'accettazione del querelato, essendo sufficiente che non vi sia da parte di quest'ultimo un rifiuto espresso o tacito della remissione. Ne consegue che, in assenza di altri elementi, anche la contumacia deli imputato può essere apprezzata quale indice dell'assenza della volontà di coltivare il processo per giungere alla rilevazione della propria innocenza (Sez. 5, Sentenza n. 4696 del 05/12/2008 Ud. (dep. 03/02/2009 ) Rv. 242618 ;massime precedenti Conformi: N. 30614 del 2008 Rv. 240438.
Nella specie non risultano né appaiono indicati dal ricorrente elementi dai quali inferire che alla contumacia e quindi al fumus di un disinteresse implicitamente manifestato per il processo non corrisponda una totale assenza di volontà di ricusa della remissione della querela.
PQM
Rigetta il ricorso.
Roma 18.1 2010
il Cons. est.
Allar Vale
DEPOSITATA IN CANCELLERIA addì 2 6 2011
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carmela Lanzuise