Cass. pen., sez. V, sentenza 18/11/2010, n. 2776
CASS
Sentenza 18 novembre 2010

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nel procedimento davanti al giudice di pace, ai fini dell'efficacia della remissione di querela, non è indispensabile l'accettazione del querelato, essendo sufficiente che non vi sia da parte di quest'ultimo un rifiuto espresso o tacito della remissione. Ne consegue che, in assenza di altri elementi, anche la contumacia dell'imputato può essere apprezzata quale indice dell'assenza della volontà di coltivare il processo per giungere alla rilevazione della propria innocenza.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 18/11/2010, n. 2776
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2776
    Data del deposito : 18 novembre 2010

    Testo completo