Sentenza 1 dicembre 2004
Massime • 1
Non si ha remissione tacita della querela nel caso di omessa comparizione dell'offeso dal reato e di mancata costituzione di parte civile nel processo penale, trattandosi di comportamenti omissivi, improduttivi di qualsiasi effetto sulla procedibilità dell'azione penale, nel caso in cui sia richiesta la presentazione della querela.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/12/2004, n. 5815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5815 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 01/12/2004
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - SENTENZA
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - N. 1689
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 5626/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Ancona;
avverso la sentenza in data 21.10.2003 del Tribunale di Fermo resa nei confronti di:
MA PE, n. Cossignano 3.8.1939;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHILIBERTI ALFONSO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Dr. VENEZIANO che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata. FATTO E DIRITTO
Il P.G. presso la Corte d'appello di Ancona ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 21.10.2003 del Tribunale di Fermo. Lamenta il ricorrente la violazione di legge e l'illogicità della motivazione, per aver il giudice a quo emesso sentenza predibattimentale di non doversi procedere per remissione di querela, non emergendo alcun fatto da ritenersi incompatibile con la volontà dell'offeso di persistere nella querela, tale non potendo essere la mera mancata comparizione in sede dibattimentale del querelante, come emerge dalla copiosa giurisprudenza citata.
Osserva questa Corte che la sentenza rappresenta un'esercitazione dottrinaria che, pur ispirata a commendevoli esigenze di snellezza e di decongestionamento, non trova agganci nel diritto vigente, sia per il riferimento a prassi locali che non hanno cittadinanza nel diritto processuale e che rischiano di collidere con la funzione nomofilattica, riferita peraltro non a comportamenti uniformi, ma ad interpretazioni uniformi del diritto, riservata a questa Corte e non suscettibile di parcellizzazioni territoriali.
Vero è che l'apprezzamento delle specifiche circostanze di fatto e degli elementi delle singole fattispecie che possono integrare la remissione tacita di querela è rimesso, siccome apprezzamento di fatto, all'esclusiva competenza del giudice di merito (Cass. 6, 7.1983, n. 9909, Italiano): è però pacifico, anche se non esplicitato in detta pronuncia, che il giudice di merito non è legibus solutus, ma sottoposto al controllo dell'esercizio del suo potere mediante il controllo sulla motivazione che supporta la valutazione, che dev'essere congrua e logica per produrre l'effetto dell'insindacabilità (cfr. da ultimo Cass. pen., sez. 5^, 14.4.2003, n. 22413, Sidoli). Orbene, se è ius receptum che a norma dell'art. 152 c.p., l'effetto di remissione tacita della querela è attribuito al comportamento extraprocessuale dell'offeso, che non sia puramente omissivo e sia tale da apparire sostanzialmente ed inequivocabilmente incompatibile con la volontà di persistere nella querela, tanto che l'omessa comparizione dell'offeso dal reato e la sua mancata costituzione di parte civile nel processo penale non costituiscono remissione tacita di querela, trattandosi di comportamenti omissivi, improduttivi di qualsiasi effetto sulla procedibilità dell'azione penale, quando questa sia condizionata dalla proposizione della querela (Cass. pen., sez. 1^, 12.10.1977, n. 15673, Fabbri;
conf. Cass. pen., sez. 5^, 27.10.1999, n. 5191, p.m. in proc. Zampieri, RV. 215564; conf. Cass. 2915/86, Cass. 9688/97).), deve il giudice di merito supportare la sua interpretazione della mancata comparizione dell'offeso come tacita remissione di querela su elementi che superino vittoriosamente lo scrutinio di congruità e logicità della motivazione. Ciò non avviene nel caso di specie, apparendo illogica la motivazione. Essa si fonda in primo luogo su una prassi locale che dovrebbe integrare un notorio locale: arbitrario è il ricorso alla prassi, che non può prevalere sulle regole processuali e men che mai è accettabile un'affermazione dell'esistenza di un notorio locale, che in ogni caso non potrebbe trascendere la sfera degli addetti ai lavori e che avrebbe ad oggetto un comportamento al quale nessuna rilevanza giuridica può essere attribuita. Al più una valenza di remissione tacita potrebbe attribuirsi alla mancata comparizione in udienza del querelante qualora sia stata preceduta dall'avvertimento, formulato dal giudice, che la sua assenza alla udienza successiva sarebbe stata interpretata in tal modo (Cass. pen., sez. 5^, 25.6.2001, n. 31963, p.g. in proc. Pompei;
contra Cass. pen., sez. 5^, 8.3.2000, n. 8372, Di Piazza).
Del tutto illogico è poi attribuire rilievo alla qualità di teste principale, che si sovrappone a quella di querelante, ed alla mancanza di qualsiasi pur flebile segnale indicativo della volontà di perseguire l'imputato: qui addirittura si ribaltano i termini della questione, pretendendosi di rinvenire la volontà di persecuzione del reato, che è l'in sè della querela, laddove una corretta indagine deve mirare a rinvenire segnali indicativi della volontà di non perseguire.
Il giudice a quo ritiene di rinvenire poi nel nuovo tessuto normativo elementi favorevoli alla sua tesi. In primis si fonda sull'art. 111, co. 4, ult. parte, Cost. secondo cui la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base delle dichiarazioni di chi per libera scelta si è sempre sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato e del suo difensore, regola che postula la necessità per il teste d'accusa di essere presente al dibattimento e non sottrarsi al controesame: il regime previsto dell'accompagnamento e della sanzione pecuniaria del teste renitente, il presidio con sanzioni penali dell'obbligo di deporre hanno senso in relazione ai procedimenti promossi d'ufficio, ma non anche per i procedimenti relativi a reati perseguibili a querela, per i quali non avrebbe senso disporre l'accompagnamento del querelante-teste in quanto, a fronte di una volontà punitiva improbabile, e dunque virtuale, si verrebbe ad operare una costrizione effettiva e non virtuale del querelante sovrano. La conseguenza sarebbe dunque paradossale. Si deve osservare in contrario che, in presenza di un atto neutro qual è l'assenza del querelante-teste, non può in forza di un giudizio probabilistico ritenersi il venir meno della volontà punitiva;
il ragionamento del giudice a quo appare pericolosamente generalizzante, attribuendo in sostanza all'assenza un valore legale tipico. Se indubbiamente si può sospettare l'esser venuto meno l'interesse punitivo privato, ciò non vuoi dire che ci si possa esprimere in termini di certezza naturalistica o giuridica, di tal che appare conforme a logica richiedere altri elementi per attribuire una determinata valenza ad un comportamento che in sè non è univoco, non potendo condividersi l'affermazione secondo cui il non far pervenire alcuna giustificazione deve intendersi come disporre del proprio diritto con un comportamento concludente cui attribuire il valore di remissione tacita di querela.
Non ha maggior pregio il riferimento all'art. 111, co. 2, Cost., che fissa la ragionevole durata del processo, sulla cui scorta il decidente ha ritenuto di poter invertire il principio secondo cui, in mancanza di un'espressa remissione di querela, debbono individuarsi condotte dalle quali si possa desumere la volontà di non insistere nella richiesta di punizione, sostenendo esattamente in astratto che contrasta con il detto principio costituzionale ogni interpretazione che preveda attività processuali inutili, ma inesattamente considerando tali le attività collegate alla celebrazione di un processo che la legge subordina alla volontà dell'offeso in assenza della prova della persistenza di tale volontà (ed anzi - afferma il giudicante - in presenza di condotte sintomatiche dell'inesistenza dell'interesse alla punizione, che dovrebbero essere costituite dalla mancata presentazione all'udienza).
Gli ulteriori agganci normativi del giudice dimostrano esattamente il contrario di quanto a suo avviso dovrebbero dimostrare: la normativa in tema di giudice di pace (art. 30 D. LGS. 274/2000) che sanziona la mancata presentazione del ricorrente-querelante al dibattimento con l'improcedibilità del ricorso dimostra che in questo caso al comportamento si attribuisce normativamente un valore legale tipico, e dunque a contrariis tale valenza non esiste in procedimenti diversi, ed è arbitrario elevare una norma settoriale a principio generale. Nè può valere il corollario della segnalazione all'offeso del comune modo di pensare ed agire effettuato dal giudice con la citazione, sulle orme della citata sentenza Pompei, sostituendo all'anticipazione del modo in cui sarà considerata l'eventuale mancata presentazione l'asettica convocazione collegata ad un preteso, illogico, indimostrato ed inconferente "notorio locale". Il giudice a quo omette poi di considerare che la normativa in questione offre all'articolo 31 una clausola di salvezza qualora la volontà di ottenere la punizione persista e l'assenza sia dipesa da caso fortuito o forza maggiore, mentre dalla sua interpretazione estensiva, che non può certo involgere anche la clausola di salvezza, una volontà persecutoria non potrebbe essere salvata a fronte del mero fatto oggettivo della mancata comparizione del querelante. Sempre per ragioni di settorialità non hanno patimenti pregio gli elementi che si pretende desumere dagli artt. 34 e 35 dello stesso decreto legislativo.
Non meritano di esser presi in considerazione in questa sede argomenti dottrinali che, innestati nell'ambito di un diritto straniero, valgono qui come mere valutazioni metagiuridiche. L'impugnato provvedimento, siccome illogicamente motivato, va annullato con rinvio al Tribunale di Fermo, altro magistrato, per nuova valutazione.
P.Q.M.
annulla l'impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Fermo, altro giudice, per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2005