Sentenza 5 dicembre 2008
Massime • 1
Nel procedimento davanti al giudice di pace, ai fini dell'efficacia della remissione di querela, non è indispensabile l'accettazione del querelato, essendo sufficiente che non vi sia da parte di quest'ultimo un rifiuto espresso o tacito della remissione. Ne consegue che, in assenza di altri elementi, anche la contumacia dell'imputato può essere apprezzata quale indice dell'assenza della volontà di coltivare il processo per giungere alla rilevazione della propria innocenza.
Commentario • 1
- 1. Appropriazione indebita: remissione tacita di querela e criteri di accertamento del dolo specificohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/12/2008, n. 4696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4696 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 05/12/2008
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 4376
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 30177/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
3.3.2008 dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trieste;
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Tolmezzo del 22 gennaio 2008;
nel procedimento a carico di:
TT ZO, nato a [...] il [...].
Letto il ricorso e la sentenza impugnata. Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO.
Udite le conclusioni del Procuratore Generale in sede, in persona del Sostituto Sr. Vittorio Meloni, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Tolmezzo, a seguito di citazione a giudizio del PM, dichiarava non doversi procedere nei confronti di TI ZO (imputato dei reati di cui all'art. 594 c.p., commi 1 e 4, art. 81 cpv c.p. e art. 61 c.p., n.10 per avere in esecuzione del medesimo disegno criminoso e in presenza di più persone, offeso l'onore e il decoro di LA OR MI, agente di Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale, dicendogli: "sei un testa di .... bastardo figlio di puttana, devi morire, non meriti di esistere coglione". Rilevava il giudicante che, in udienza, la persona offesa - anche a seguito dell'esperito tentativo di conciliazione - aveva dichiarato di voler rimettere la querela nei confronti dell'imputato. Non essendovi da parte di quest'ultimo alcun comportamento, espresso o tacito, che facesse ritenere il rifiuto di tale remissione, poteva farsi luogo alla dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta remissione di querela.
Avverso la pronuncia anzidetta il PG di Ancona ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che, nel caso di specie, non avrebbe potuto configurarsi accettazione tacita di querela, non risultando neppure che la remissione fosse giunta a conoscenza dell'imputato contumace. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso è privo di fondamento. Risulta, infatti, ineccepibile la valutazione del giudicante che ha desunto la mancata opposizione alla remissione di querela, e dunque la sua tacita accettazione, dalla contumacia.
D'altra parte, la contumacia è situazione processuale frutto di libera scelta dell'imputato che, con l'esercizio di siffatta opzione comportamentale, ha consapevolmente assunto tutti rischi connessi, rinunciando preventivamente all'esercizio di facoltà che sarebbero potute derivare da una scelta diversa, quale appunto quella di opporsi ad eventuale remissione di querela.
Va, dunque, ribadito il principio già enunciato da questa Corte, secondo cui nel procedimento davanti al giudice di pace, ai fini dell'efficacia della remissione di i querela, non è indispensabile l'accettazione, essendo sufficiente che da parte del querelato non vi sia un rifiuto espresso o tacito della remissione. Ne consegue che, in assenza di altri elementi, anche la contumacia dell'imputato può essere apprezzata quale indice dell'assenza della volontà di costui di coltivare il processo per giungere alla rilevazione della propria innocenza (in questi termini, cfr. Cass. sez. 5, 26.6.2008, n. 30614, rv. 240438).
Ad ulteriore riprova della bontà del convincimento della mancanza di elementi atti a sostenere l'ipotesi di un rifiuto di remissione, valeva certamente la circostanza che la relativa dichiarazione fosse avvenuta in presenza del difensore dell'imputato, che lo rappresentava ad ogni effetto di legge, a norma dell'art. 487 c.p.p., comma 2. 2. - Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 dicembre 2008. Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2009