Cass. pen., sez. V, sentenza 25/06/2001, n. 31963
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Sentenza 25 giugno 2001

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L'omessa comparizione in udienza del querelante costituisce remissione tacita di querela nella ipotesi in cui essa sia stata preceduta dall'avvertimento, formulato dal giudice, che la sua assenza alla udienza successiva sarebbe stata interpretata in tal modo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 25/06/2001, n. 31963
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31963
    Data del deposito : 25 giugno 2001

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