Sentenza 25 giugno 2001
Massime • 1
L'omessa comparizione in udienza del querelante costituisce remissione tacita di querela nella ipotesi in cui essa sia stata preceduta dall'avvertimento, formulato dal giudice, che la sua assenza alla udienza successiva sarebbe stata interpretata in tal modo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/06/2001, n. 31963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31963 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCO MARRONE - Presidente - del 25/06/2001
1. Dott. GIORGIO LATTANZI - Consigliere - SENTENZA
2. " RENATO L. CALABRESE " N. 1126
3. " IO IC " REGISTRO GENERALE
4. " EL NA " N. 7701/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze nel procedimento
contro
MP GE, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, sez. dist. di Pontassieve, emessa il 30 novembre 2000 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Renato Calabrese;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. Anna Maria De Sandro che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
OSSERVA
Con l'impugnata sentenza si è dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato di minaccia semplice perché estinto per remissione di querela.
La volontà di rimettere l'originaria istanza di punizione è stata desunta dal comportamento della persona offesa, la quale, ritualmente citata e non comparsa al dibattimento e nuovamente citata per altra udienza, questa volta con la specifica avvertenza che in caso di mancata comparizione "si sarebbe ritenuta avvenuta la tacita remissione della querela", aveva persistito nel disertare il giudizio.
Ricorre per cassazione il P.G. che deduce errata valutazione dell'art. 152 c.p.. Il ricorso non merita accoglimento.
La giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che, ai fini della remissione tacita di querela, sia necessaria una manifestazione inequivocabile di volontà di abbandonare l'istanza di punizione e tale da determinare una situazione di inconciliabile contrasto tra la proposizione della querela ed i successivi fatti, rilevatori di una volontà opposta.
In virtù di questa affermazione si è escluso che sussista remissione tacita con riferimento alla mancata costituzione o alla revoca della costituzione di parte civile (Sez. 5^, 28 novembre I997, Panza), alla transazione del danno o all'accettazione da parte del danneggiato di quanto dal reo gli era dovuto (Sez. 4^ 18 gennaio 1990, Dolciotti), nonché alla omessa comparizione dell'offeso in giudizio (Sez. 5^, 24 settembre 1997, Chiaberge). In tali ipotesi non si è in presenza di un comportamento di carattere univoco che non lasci adito ad interpretazioni diverse, osservandosi, quanto all'assenza, anche ripetuta, della parte lesa dal dibattimento, che essa può dipendere anche da valutazioni non abdicative e remissorie.
È giusto a codesti rilievi si ispirano le doglianze dell'organo ricorrente, il quale però non considera che, nella fattispecie concreta, è stata interpretata come remissione tacita della querela non già di per sè sola, la ripetuta mancata presentazione del querelante al dibattimento, quanto piuttosto e soprattutto la circostanza che, sebbene esplicitamente preavvertita delle conseguenze che si sarebbero tratte da un perdurante atteggiamento di massima inerzia e quindi ben posta in grado di valutarle appieno, la persona offesa ha ciononostante preferito di non assicurare la propria reclamata presenza in giudizio: comportamento ritenuto avere, nel suo complesso, sicuro carattere di contraddizione logica alla volontà di ottenere la punizione dell'imputato manifestata con la querela.
E una interpretazione siffatta, in quanto sorretta da un argomentare plausibile, comunque non manifestamente illogico, ed inoltre scevro da errori di diritto, non è censurabile nella presente sede di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2001