Sentenza 12 gennaio 2011
Massime • 1
Ai fini dell'efficacia della remissione di querela non è indispensabile l'accettazione, essendo sufficiente che, da parte del querelato, non vi sia un rifiuto espresso o tacito della remissione. Ne consegue che, in assenza di altri elementi, anche la contumacia dell'imputato può essere apprezzata quale indice dell'assenza della volontà di coltivare il processo.
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Rassegna di giurisprudenza La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (SU, 24246/2004). La remissione della querela, non solo determina l'estinzione del diritto punitivo dello Stato, ma paralizza anche la perseguibilità del reato per il venir meno della condizione di procedibilità che la sorreggeva in costanza di efficacia della querela. Può dunque affermarsi che la remissione di querela ha un effetto estintivo al pari di ogni altra causa di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/01/2011, n. 7072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7072 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 12/01/2011
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 59
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - rel. Consigliere - N. 41459/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI GENOVA;
nei confronti di:
1) KE IL RC N. IL 04/01/1967 C/;
avverso la sentenza n. 97/2010 GIUDICE DI PACE di SAVONA, del 13/07/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/01/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
udito il PG in persona del sost. proc. gen. Dott. G. Mazzotta, il quale ha concluso chiedendo annullamento con rinvio. OSSERVA
quanto segue.
Il GdP di Savona con la sentenza di cui in epigrafe, ha dichiarato NDP nei confronti di ER LL RC, in relazione ai delitti alla stessa ascritti (artt. 110, 582 e 612 c.p.) perché estinti per remissione di querela, ritenendo che sia intervenuta anche l'accettazione della remissione in quanto la imputata, con la propria assenza, ha dimostrato di non avere interesse al prosieguo del procedimento penale.
Ricorre per cassazione il competente PG e deduce violazione di legge, atteso che la valutazione del comportamento omissivo dell'imputata rimasta contumace non può essere condivisa, ché esiste prevalente giurisprudenza in senso contrario.
Il ricorso è infondato e merita rigetto.
Ha ritenuto questa Sezione che (sent., 26 giugno 2008, dep. 22 luglio 2008, n. 30614, rv 240438), ai fini dell'efficacia della remissione di querela, non è indispensabile l'accettazione, essendo sufficiente che, da parte del querelato, non vi sia un rifiuto espresso o tacito della remissione. Conseguentemente la stessa sentenza ha concluso che, in assenza di altri elementi,anche la contumacia dell'imputato può essere apprezzata quale indice dell'assenza della volontà di costui di coltivare il processo per giungere alla rilevazione della propria innocenza. Principio ribadito anche dalla sentenza sez. 5^, 5 dicembre 2008, dep. 3 febbraio 2009, rie. Zatti n. 4696, rv 242618 e dalla sentenza 31 marzo 2010, dep 24 maggio 2010, rie. PM in proc. Falcone, rv 247501).
Non si ignora la esistenza di decisioni di segno contrario, che tuttavia sembrano dare una lettura inutilmente formalistica del dato normativo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2011