Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/04/2000, n. 5558
CASS
Sentenza 10 aprile 2000

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In tema di successione di leggi nel tempo, poiché in materia processuale deve farsi sempre applicazione del principio "tempus regit actum", salve disposizioni transitorie in senso derogatorio, la previsione dell'art. 18 della legge 24 novembre 1999, n. 468, che, modificando l'art. 593, comma terzo, cod. proc. pen., ha reso inappellabili le sentenze di condanna relative a reati di qualsiasi indole per i quali sia stata in concreto inflitta la sola pena pecuniaria, non si applica agli appelli ritualmente proposti sulla base del regime previgente. (Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha censurato la decisione della Corte di appello che, sulla base della nuova disciplina, aveva convertito in ricorso per cassazione l'appello ritualmente proposto prima dell'entrata in vigore della legge n. 468 del 1999).

Commentari2

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    Mario Meucci · https://www.filodiritto.com/ · 21 novembre 2010

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/04/2000, n. 5558
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5558
Data del deposito : 10 aprile 2000

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