Sentenza 10 aprile 2000
Massime • 1
In tema di successione di leggi nel tempo, poiché in materia processuale deve farsi sempre applicazione del principio "tempus regit actum", salve disposizioni transitorie in senso derogatorio, la previsione dell'art. 18 della legge 24 novembre 1999, n. 468, che, modificando l'art. 593, comma terzo, cod. proc. pen., ha reso inappellabili le sentenze di condanna relative a reati di qualsiasi indole per i quali sia stata in concreto inflitta la sola pena pecuniaria, non si applica agli appelli ritualmente proposti sulla base del regime previgente. (Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha censurato la decisione della Corte di appello che, sulla base della nuova disciplina, aveva convertito in ricorso per cassazione l'appello ritualmente proposto prima dell'entrata in vigore della legge n. 468 del 1999).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/04/2000, n. 5558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5558 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 10/4/00
1. Dott. Luigi Sansone Consigliere SENTENZA
2. " Renato Fulgenzi " N. 768
3. " Adolfo Di Virginio " REGISTRO GENERALE
4. " GO FO " N. 9006/00
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NC IO, in tal senso qualificata l'impugnazione dalla Corte d'Appello di Venezia con ordinanza in data 25.2.2000, avverso la sentenza del Pretore di Padova in data 13.4.1995, con la quale era stato condannato per il reato di cui all'art. 570 c.p. e per altri reati con lo stesso in continuazione
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dott. Adolfo di Virginio;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Giuliano Turone che ha concluso il rigetto del ricorso;
o s s e r v a
NC IO ha proposto tempestivo appello avverso sentenza del Pretore di Padova in data 13.4.1995, con la quale era stato condannato, con la concessione delle attenuanti generiche, alla pena complessiva di un milione e mezzo di lire per i reati di cui agli artt. 570 c. 2, 594, 612 e 627 c.p. riuniti sotto il vincolo della continuazione. Aveva ritenuto infatti il Pretore di infliggere la pena pecuniaria anche per il reato di cui all'art. 570 c.2 c.p.; e sul punto non vi è stata impugnazione da parte della pubblica accusa.
La Corte d'Appello di Venezia, con ordinanza in data 25.2.2000, ha trasmesso gli atti a questa Corte, argomentando che dovesse trovare applicazione al caso l'art. 18 L. 24.11.1999 n. 468, che ha modificato l'art. 593 c.3 c.p.p. rendendo inappellabili le sentenze di condanna relative a reati di qualsiasi indole per i quali sia stata inflitta la sola pena pecuniaria;
e che l'impugnazione, ormai inammissibile come appello, dovesse pertanto essere convertita in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568 c.5 c.p.p. La tesi dei giudici di appello non può essere condivisa. La successione di leggi, comprese ovviamente quelle in materia processuale, è soggetta all'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, per cui la legge non dispone che per l'avvenire e non ha effetto retroattivo. Il principio vale, naturalmente, in assenza di norme transitorie che ad esso eventualmente deroghino col prevedere ipotesi di più o meno limitata retroattività; me il legislatore non ha dettato, per il caso, alcuna norma transitoria. Deve dunque trovare applicazione ad esso il richiamato principio generale (tempus regit actum), che proprio in materia processuale trova del resto il campo di applicazione più significativo. Esso è stato ribadito anche da recenti sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte (cf. ad esempio 25.2-7.4.98, Gerina); le quali, anche quando sembrano segnarne la distanza massima, così come nella questione dell'applicabilità ai procedimenti pendenti in cassazione dell'art.513 c.p.p. nel testo modificato dalla L.
7.8.1997 n. 267, ne ribadiscono la necessaria validità nelle ipotesi in cui l'atto si esaurisca senza residui nel suo puntuale compimento, così come è per "una istanza, una eccezione, una impugnazione o altro atto di impulso da eseguire in una data forma ed entro certi termini". La tesi propugnata nell'ordinanza comporterebbe, d'altronde, conseguenze inaccettabili. Un appello basato esclusivamente, così come del tutto legittimo, su argomentazioni di merito dovrebbe, una volta convertito in ricorso, dichiararsi per ciò inammissibile;
e diverrebbe automaticamente inammissibile un appello sottoscritto da un difensore non abilitato al patrocinio in cassazione. Tale interpretazione della legge di riforma esporrebbe la stessa a più che fondati dubbi di legittimità costituzionale. È vero infatti che, come ricorda l'ordinanza, il doppio grado del giudizio di merito non è un principio costituzionalmente garantito;
ma è anche vero che, se il secondo giudizio di merito era stato richiesto nel momento in cui esso era previsto dalla legge, le conseguenze della sua soppressione non possono retroagire senza che ciò si traduca in una sostanziale espropriazione del diritto di difesa dell'appellante, sul quale ricadrebbero le conseguenze negative della forzata conversione del mezzo di impugnazione.
Va rilevato, infine, che problematica risulterebbe l'applicazione al caso del disposto del quinto comma dell'art. 569 c.p.p. Nel ritenere automatica la conversione del mezzo di impugnazione l'ordinanza della Corte d'Appello mostra di non tener conto del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (26.11.97-26.1.98, Nexhi), secondo cui la conversione è ammessa quando il mezzo di impugnazione corrisponda, ad onta della erronea indicazione del nomen iuris, alla effettiva volontà dell'interessato; e non anche quando quest'ultimo abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di impugnazione non consentito dalla legge, dovendo in quest'ultimo caso dichiararsi inammissibile l'impugnazione. Ne deriverebbe nel presente caso che, essendo stata intenzione indiscutibile dell'interessato quella di proporre appello e non già ricorso per cassazione ed essendo l'appello non più previsto dalla legge, l'impugnazione non potrebbe neppure essere qualificata retroattivamente come ricorso e dovrebbe essere dichiarata senz'altro inammissibile. Le sommarie considerazioni fin qui esposte portano di necessità ad escludere l'applicazione dell'art. 18 della citata L. n. 468/99 alle impugnazioni proposte prima della entrata in vigore della legge. Va quindi annullata senza la Corte d'Appello di provenienza, competente per il giudizio sulla proposta impugnazione.
P. Q. M.
la Corte annulla senza rinvio l'ordinanza della Corte d'Appello, di Venezia in data 25.2.2000 e dispone trasmettersi gli atti alla stessa Corte d'Appello per il giudizio.
Così deciso in Roma, all'udienza, il 10 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2000