Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 30 dicembre 1999 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 10 maggio 2001 |
Commentari • 85
- 1. Sanzioni e obblighi per l’e-commerce farmaceuticoFilomena Masi · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Nell'odierna società globale, ove tutto è in vendita, la tutela del consumatore rappresenta il perno dell'ordinamento normativo soprattutto considerando che i canali commerciali sono oramai innumerevoli e che per la maggior parte sono presenti nel mondo web. In particolare il consumatore dell'e–commerce farmaceutico spesso non è solo un consumatore, è un paziente e come tale merita maggiori attenzioni e tutele. Nel caso del fenomeno del commercio online farmaceutico la tutela è garantita dalla possibilità di verificare che la farmacia sia dotata della necessaria preventiva autorizzazione rilasciata dalla competente autorità ossia il Ministero della Salute; della previa registrazione …
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Giurisprudenza • 388
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 23/06/2016, n. 31668Provvedimento: 3 1 6 6 8/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Giovanni Canzio Presidente - Sent. n. sez. 18 Francesco Ippolito UP - 23/06/2016 Giovanni Conti - Relatore - R.G.N. 36727/2014 Giacomo Paoloni Paolo Antonio Bruno Rocco Marco Blaiotta Giovanni Diotallevi RI IC LU Ramacci ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto nel procedimento a carico di RE UI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/03/2014 del Giudice di pace di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la …Leggi di più...
- configurabilità·
- remissione tacita della querela·
- sussistenza·
- mancata comparizione del querelante all'udienza dibattimentale·
- remissione di querela·
- estinzione (cause di)·
- reato
Versioni del testo
- Capo I : Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374
- Art. 1. (Ammissione al tirocinio) 1. L' articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - (Ammissione al tirocinio) _ 1. Il presidente della corte d'appello, almeno sei mesi prima che si verifichino vacanze nella pianta organica degli uffici del giudice di pace ovvero al verificarsi della vacanza, richiede ai sindaci dei comuni interessati di dare notizia delle vacanze medesime mediante affissione nell'albo pretorio ed ogni altra forma di pubblicita' ritenuta idonea, con invito alla presentazione, entro sessanta giorni, di una domanda nella quale dovranno essere indicati i requisiti posseduti e dovra' essere dichiarata l'insussistenza delle cause di incompatibilita' previste dalla legge.
2. Il presidente della corte d'appello trasmette le domande pervenute al consiglio giudiziario. Il consiglio giudiziario, integrato da cinque rappresentanti designati, d'intesa tra loro, dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di corte d'appello, formula le motivate proposte di ammissione al tirocinio sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti.
3. Le domande degli interessati e le proposte del consiglio giudiziario sono trasmesse dal presidente della corte d'appello al Consiglio superiore della magistratura.
4. Il Consiglio superiore della magistratura delibera l'ammissione al tirocinio di cui all'articolo 4-bis per un numero di interessati non superiore al doppio del numero di magistrati da nominare".
Avvertenza:
Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui' trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo dell' art. 593 del c.p.p. come modificato dalla legge qui pubblicata, si veda in nota all'art. 18. - Art. 2. (Tirocinio e nomina) 1. Dopo l' articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374 , come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e' inserito il seguente:
"Art. 4-bis. - (Tirocinio e nomina) _ 1. I magistrati onorari chiamati a ricoprire l'ufficio del giudice di pace sono nominati, all'esito del periodo di tirocinio e del giudizio di idoneita' di cui al comma 7, con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.
2. Gli ammessi al tirocinio, che siano stati dichiarati idonei al termine del tirocinio medesimo ma non siano stati nominati magistrati onorari presso le sedi messe a concorso, possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi vacanti.
3. Il tirocinio per la nomina a giudice di pace ha durata di sei mesi e viene svolto sotto la direzione di un magistrato affidatario, il quale cura che il tirocinante svolga la pratica in materia civile ed in materia penale presso gli uffici del tribunale ovvero presso gli uffici di un giudice di pace particolarmente esperto. Il tirocinio viene svolto nell'ambito del tribunale scelto come sede dal tirocinante.
4. Il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, organizza e coordina il tirocinio attuando le direttive del Consiglio superiore della magistratura, nominando i magistrati affidatari tra coloro che svolgono funzioni di giudice di tribunale ed organizzando piu' corsi teorico-pratici ai sensi dell'articolo 6. I corsi sono volti anche alla acquisizione di conoscenze e di tecniche finalizzate all'obiettivo della conciliazione tra le parti.
5. Il magistrato affidatario cura che l'ammesso al tirocinio assista a tutte le attivita' giudiziarie, compresa la partecipazione alle camere di consiglio, affidandogli la redazione di minute dei provvedimenti.
6. Al termine del periodo di affidamento, il magistrato affidatario redige una relazione sul tirocinio compiuto.
7. Al termine del periodo di tirocinio, il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, formula un giudizio di idoneita' e propone una graduatoria degli idonei alla nomina a giudice di pace, sulla base delle relazioni dei magistrati affidatari e dei risultati della partecipazione ai corsi.
8. Ai partecipanti al tirocinio e' corrisposta un'indennita' pari a lire cinquantamila per ogni giorno di effettiva partecipazione al tirocinio ed e' altresi' assicurato il rimborso delle spese relativamente alla partecipazione ai corsi teorico-pratici.
9. Il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di giudice di pace assume possesso dell'ufficio entro trenta giorni dalla data di nomina".