Sentenza 11 gennaio 2007
Massime • 1
Ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'una all'altra, occorre far riferimento al momento dell'emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'impugnazione. (Fattispecie relativa a sentenza di condanna emessa in appello, con le forme del giudizio abbreviato, in riforma di decisione di proscioglimento di primo grado, in relazione alla quale la Corte ha ritenuto che la legge n. 46 del 2006, sopravvenuta alla sentenza di secondo grado, non potesse inficiarne la validità legittimando la postuma evocazione, in sede di legittimità, dell'inammissibilità dell'appello frattanto introdotta, neanche in forza dell'art. 10, comma primo, da intendersi come formale consacrazione della generale regola "tempus regit actum"). Conf. sez. V, 11 gennaio 2007 n. 11660, Cotti Cometti in proc. Sgarbi, non massimata.
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/01/2007, n. 11659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11659 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 11/01/2007
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 36
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 16666/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti il 17.2.2006 da:
Avv. Arturo Frojo e dall'Avv. Raffaele Chiummariello, difensore di OM EZ, N. a Napoli, IL 11.6.1944 e di OM IE, N. a Napoli IL 7.8.1969 nonché da PR IM;
avverso la sentenza del 17 gennaio 2006 della Corte d'Appello di Milano;
letto il ricorso e la sentenza impugnata;
vista la memoria del 6.7.2006 con la quale PR IM ha rinunciato al ricorso;
sentita la relazione del Consigliere Dott. BRUNO Paolo Antonio;
udite le conclusioni del Procuratore Generale in sede, in persona del Sostituto Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso di PR ed il rigetto degli altri due ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LO EZ, LO IE e PR IM erano chiamati a rispondere, innanzi al Tribunale di Milano, dei reati di riproduzione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici (artt. 110, 61 e 615 quater c.p.) falsificazione ed utilizzo di carte di credito e bancomat, sostituzione di persona aggravata, falsità ideologica in atti pubblici per induzione in errore di pubblico ufficiale, insolvenza fraudolenta (art. 110 c.p. e L. n.197 del 1991, art. 12; artt. 494, 48, 479 c.p., art. 641 c.p.) e di associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati anzidetti.
Con sentenza del 13 maggio 2005, il GIP del Tribunale di Milano assolveva gli imputati dal reato associativo, dichiarandoli invece colpevoli dei restanti reati e, per l'effetto, condannava LO EZ alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione;
LO IE e PR IM ala pena di anni uno e mesi sei di reclusione ciascuno, oltre consequenziali statuizioni. Pronunciando sugli appelli proposto dal Procuratore della Repubblica di Milano e dagli imputati, la Corte d'Appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava gli stessi responsabili del reato associativo di cui al capo A) ed assolveva il PR dai reati di cui ai capi D) ed E) per non aver commesso il fatto e, ritenuta la continuazione, determinava la pena per LO EZ in anni due mesi dieci di reclusione, LO IE in anni due di reclusione e PR IM in anni uno mesi dieci di reclusione ed Euro 800 di multa, oltre consequenziali statuizioni.
Avverso l'anzidetta decisione, il difensore di LO EZ e IE ed il difensore di PR IM hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, ciascuno affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - L'impugnazione proposta in favore di LO EZ e IE denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale, per violazione dell'art. 443 c.p., come modificato dalla L. n. 46 del 2006, art. 2, comma 1, dell'art. 8 c.p.p., comma 3, nonché
del combinato disposto dell'art. 43 c.p. in relazione all'art. 416 c.p., ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b); e difetto motivazionale.
Sotto il primo profilo, si deduce l'inammissibilità dell'appello del P.M. avverso sentenza assolutoria del GUP di Milano, ai sensi della L. n. 46 del 2006, art. 2 applicabile a tutti i procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore.
Il secondo profilo ripropone questione d'incompetenza per territorio, tenuto peraltro conto che i ricorrenti sono chiamati a rispondere, per fatti analoghi, anche davanti al GUP del Tribunale di Viterbo.
Il terzo profilo eccepisce la mancanza degli elementi costitutivi del reato associativo.
Il quarto profilo denuncia mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), tenuto peraltro conto della contraddizione logica tra l'ipotizzata genericità dell'accordo delittuoso avente ad oggetto la commissione di una serie indeterminata di delitti (elemento tipico del reato associativo) ed il pedissequo approntamento di mezzi finalizzati al compimento di reati ben determinati (elemento tipico del concorso nel reato continuati). Il ricorso proposto in favore del PR denuncia violazione dell'art. 606 c.p.p. , comma 1, lett. b), in relazione agli artt.416 e 110 c.p., sul rilievo dell'insussistenza dei presupposti per l'esistenza del reato associativo. Non avrebbe potuto ritenersi idoneo elemento la costituzione di una società e di una attività commerciale simulata, posto che la EL era stata costituita nel settembre 2003 ed aveva cessato l'attività il 23 dicembre 2003.
2. - In via preliminare, occorre prendere atto dell'intervenuta rinuncia al ricorso da parte del PR, ai sensi dell'art. 589 c.p.p. Stante la ritualità della rinuncia, non resta che provvedere alla declaratoria d'inammissibilità, a mente dell'art. 591 c.p.p., con le consequenziali statuizioni dettate in dispositivo. Infondato è in ricorso proposto in favore dei due LO. Priva di fondamento è, in primo luogo, la questione relativa all'inammissibilità dell'appello proposto dal PM avverso la sentenza di proscioglimento del GUP di Milano, nella parte relativa al reato associativo, ai sensi della L. n. 46 del 2000, art. 2, applicabile a tutti i procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore.
In proposito, opina il Collegio che l'intervenuta modifica dell'art. 443 c.p.p., ad opera della menzionata novella legislativa, nella parte in cui ha soppresso la limitazione (quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula) della previgente formulazione della norma di cui all'art. 443 c.p.p., comma 1, introducendo la generalizzata inappellabilità delle sentenze di proscioglimento emesse con le forme del rito abbreviato, non determina l'inammissibilità delle impugnazioni proposte e definite prima dell'entrata in vigore della norma abrogatrice, in assenza di una specifica disciplina transitoria che ne preveda la retroattività in deroga al generale principio "tempus regit actum", secondo cui il giudizio di validità degli atti deve riferirsi alla legge vigente al momento della loro emanazione e non a quello, successivo, di produzione degli effetti (cfr. Cass. sez. 5^, 16.3.2006, n. 11162, rv. 233459; cfr., pure, id. Sez. 5^, 17.5.2006, n. 24421, rv. 234161). Tale ultima statuizione è in linea con quanto da tempo affermato da questa stessa Sezione, proprio in ordine al regime processuale applicabile in materia d'impugnazione, in ipotesi di successione di leggi nel tempo, sostenendo la necessità del riferimento al momento dell'emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'impugnazione (cfr. Cass. Sez. 5^, 22.9.2003, n. 45094, rv. 227251). In sintonia con tale affermazione, deve, quindi, ritenersi che l'entrata in vigore della nuova normativa non immuta il regime dell'impugnabilità oggettiva di sentenze che siano state emesse in epoca antecedente. L'interpretazione qui sostenuta non trova ostacolo nella disposizione transitoria della L. n. 46 del 1006, art. 10, comma 1, secondo cui la presente legge sì applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima, in quanto tale norma deve essere intesa come formale consacrazione della regola generale del tempus regit actum che implica l'immediata applicabilità delle nuove norme, salvo il limite nascente da situazioni processuali esaurite, nel senso dell'intervenuta definizione della fase processuale di riferimento (cfr. Cass. Sez. 5^, 4.10.2006, n. 33093, rv. 234627; id. Sez. 4^, 14.6.2006, n. 33596, rv. 234912). Una deroga al principio anzidetto avrebbe comportato, per converso, l'applicazione retroattiva della disposizione processuale, che, tuttavia avrebbe dovuto essere espressamente enunciata, alla stessa stregua della formale enunciazione derogatoria di cui alla stessa L. n. 46 del 1006, art. 10, comma 2. In area d'inammissibilità si colloca la seconda censura, che ripropone, pedissequamente, la questione d'incompetenza per territorio, che è stata rigettata dalla Corte di merito con ineccepibile motivazione, ritenendo definitivamente radicata la competenza per territorio presso l'autorità giudiziaria milanese, tenuto peraltro conto che la questione non risultava dedotta nei motivi di gravame.
Il terzo profilo, relativo alla pretesa mancanza degli elementi costitutivi del reato associativo è privo di fondamento, avendo il giudice di appello spiegato ampiamente, e correttamente, le ragioni in forza delle quali il giudizio assolutorio espresso dal primo giudice avrebbe dovuto essere ribaltato. Le risultanze di causa offrivano, infatti, ampio riscontro all'assunto accusatorio in ordine all'esistenza di una struttura logistica ed operativa, alla disponibilità di apparecchiature tecniche di clonazione delle carte di credito, all'uso abusivo delle stesse secondo costanti metodologie comportamentali, ed ancora alla ripartizione dei compiti tra gli imputati coinvolti. Tutti elementi, questi, che il giudice di merito ha, plausibilmente, assunto come indici sintomatici dell'esistenza di un sodalizio delinquenziale e non già di un estemporaneo accordo tra gli imputati volto alla commissione di determinati reati.
Le superiori considerazioni danno, poi, conto della ritenuta infondatezza del quarto profilo di censura, in quanto nessuna contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione è dato ravvisare sul punto, alla luce degli inappuntabili rilievi argomentativi in forza dei quali è stato ritenuta l'esistenza di un fenomeno associativo e non già di mere, occasionali, manifestazioni di concorso di persone in determinati reati. 3. - Per quanto precede, il ricorso del PR deve essere dichiarato inammissibile, mentre vanno rigettati i ricorsi degli altri due imputati, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di PR IM e rigetta i ricorsi di LO EZ e LO IE. Condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento ed il PR anche al versamento della somma di Euro 500,000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2007.
Depositato in cancelleria il 20 marzo 2007