Cass. pen., sez. V, sentenza 11/01/2007, n. 11659
CASS
Sentenza 11 gennaio 2007

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Massime1

Ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'una all'altra, occorre far riferimento al momento dell'emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'impugnazione. (Fattispecie relativa a sentenza di condanna emessa in appello, con le forme del giudizio abbreviato, in riforma di decisione di proscioglimento di primo grado, in relazione alla quale la Corte ha ritenuto che la legge n. 46 del 2006, sopravvenuta alla sentenza di secondo grado, non potesse inficiarne la validità legittimando la postuma evocazione, in sede di legittimità, dell'inammissibilità dell'appello frattanto introdotta, neanche in forza dell'art. 10, comma primo, da intendersi come formale consacrazione della generale regola "tempus regit actum"). Conf. sez. V, 11 gennaio 2007 n. 11660, Cotti Cometti in proc. Sgarbi, non massimata.

Commentari2

  • 1Il regime dei licenziamenti antecedenti all’entrata in vigore del Collegato lavoro
    Mario Meucci · https://www.filodiritto.com/ · 21 novembre 2010

  • 2Parte civile, processo penale, sentenza di proscioglimento, appellabilitàAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 18 settembre 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 11/01/2007, n. 11659
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11659
Data del deposito : 11 gennaio 2007

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