Articolo 227 del Codice penale
Articolo 226Articolo 228
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1 luglio 1931
Art. 227.

(Riformatori speciali)

Quando la legge stabilisce che il ricovero in un riformatorio giudiziario sia ordinato senza che occorra accertare che il minore e' socialmente pericoloso, questi e' assegnato ad uno stabilimento speciale o ad una sezione speciale degli stabilimenti ordinari.

Puo' altresi' essere assegnato ad uno stabilimento speciale o ad una sezione speciale degli stabilimenti ordinari il minore che, durante il ricovero nello stabilimento ordinario, si sia rivelato particolarmente pericoloso.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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