Articolo 9 della Legge 20 febbraio 2006, n. 46
Articolo 8Articolo 10
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9 marzo 2006
Art. 9. 1. L' articolo 577 del codice di procedura penale e' abrogato.
2. All' articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 , le parole: «e contro le sentenze di proscioglimento per reati puniti con pena alternativa» sono soppresse.
Note all' art. 9 :
- L' art. 577 del codice di procedura penale , abrogato dalla legge qui pubblicata, recava: «Impugnazione della persona offesa per i reati di ingiuria e diffamazione».
- Si riporta il testo dell' art. 36 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell' art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468 ), come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 36 (Impugnazione del pubblico ministero). - 1. Il pubblico ministero puo' proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria.
2. Il pubblico ministero puo' proporre ricorso per cassazione contro le sentenze del giudice di pace.».
Entrata in vigore il 9 marzo 2006
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