Sentenza 3 luglio 2000
Massime • 1
In applicazione del principio "tempus regit actum", da ritenersi valido, in materia processuale quando manchino norme transitorie che ad esso eventualmente deroghino, deve escludersi che possa attribuirsi effetto retroattivo alla nuova formulazione dell'art.593, comma 3, c.p.p., introdotta dall'art.18 della legge 24 novembre 1999 n.468, secondo la quale sono inappellabili tutte le sentenze di condanna a sola pena pecuniaria; e ciò anche in considerazione dell'ingiusto pregiudizio che verrebbe a subire chi, avendo a suo tempo proposto legittimamente appello, in conformità alla normativa all'epoca vigente, con prospettazione di argomenti puramente di merito, ovvero avvalendosi di un difensore non cassazionista, si vedrebbe dichiarata inammissibile tale impugnazione, anche se convertita (ammesso che ciò fosse possibile), in ricorso per cassazione, ai sensi dell'art.568, comma 5, c.p.p.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/07/2000, n. 3058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3058 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 3/7/2000
Dott. Renato Fulgenzi Consigliere SENTENZA
Dott. Raffaele Leonasi Consigliere N. 3058
Dott. Adolfo Di Virginio Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Bruno Oliva Consigliere N. 12617/2000
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sull'impugnazione proposta da NA FA contro la sentenza 19.03.96 del pretore di Venezia, sezione distaccata di Mestre, che l'ha condannata alla pena di lire 600.000 di multa per il delitto di cui all'art. 388 CP;
udita la relazione del Cons. Dott. Renato Fulgenzi,
lette le conclusioni del P.M., con le quali chiede la restituzione degli atti alla corte d'appello di Venezia,
OSSERVA
La corte d'appello di Venezia, con ordinanza in data 21.3.2000, ha trasmesso gli atti a questa Corte ex art. 568/5 CPP, sul presupposto che debba trovare applicazione nella fattispecie l'art. 18 della legge 24.11.99 n.468, che ha modificato l'art. 593/3 CPP rendendo inappellabili le sentenze di condanna relative ai reati per i quali sia stata inflitta la sola pena pecuniaria.
Questa tesi non può essere condivisa.
La successione di leggi, comprese quelle di natura processuale, è regolata dal primo comma dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, approvate preliminarmente al codice civile con regio decreto 16 marzo 1942, n.262 ("La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo").
Tale principio vale, naturalmente, in assenza di norme transitorie che ad esso eventualmente deroghino col prevedere ipotesi di più o meno limitata retroattività; ma il legislatore non ha dettato, per il caso in esame, alcuna norma transitoria.
Deve dunque trovare applicazione nella specie il richiamato principio generale tempus regit actum, come ritenuto anche da recenti sentenze delle Sezioni unite di questa Corte (ad esempio, SS.UU. 25.2/7.4.98, Gerina) le quali, anche quando sembrano segnarne la distanza massima, così come nella questione dell'applicabilità, ai procedimenti pendenti in cassazione, dell'art. 513 CPP nel testo modificato dalla legge 7.8.97 n.267, ne ribadiscono la validità nelle ipotesi in cui l'atto si esaurisca senza residui nel suo puntuale compimento, così come è per "una istanza, una eccezione, una impugnazione o altro atto di impulso da eseguire in una data forma ed entro certi termini".
La tesi propugnata nell'ordinanza comporterebbe, d'altronde, conseguenze inaccettabili. Un appello basato esclusivamente, così come del tutto legittimo, su argomentazioni di merito dovrebbe, una volta convertito in ricorso, dichiararsi per ciò inammissibile;
e diverrebbe automaticamente inammissibile un appello sottoscritto da un difensore non abilitato al patrocinio in cassazione. Tale interpretazione della legge di riforma esporrebbe la stessa a più che fondati dubbi di legittimità costituzionale. È vero infatti che, come ricorda l'ordinanza, il doppio grado del giudizio di merito non è principio costituzionalmente garantito;
ma è anche vero che, se il secondo giudizio di merito era stato richiesto nel momento in cui esso era previsto dalla legge, le conseguenze della sua soppressione non possono retroagire senza che ciò si traduca in una sostanziale espropriazione del diritto di difesa dell'appellante, sul quale ricadrebbero le conseguenze negative della forzata conversione del mezzo di impugnazione.
Va rilevato, infine, che problematica risulterebbe l'applicazione al caso del disposto del quinto comma dell'art. 568 CPP. Nel ritenere automatica la conversione del mezzo di impugnazione, l'ordinanza della corte d'appello mostra di non tenere conto del principio affermato da SS.UU. 26.11.97/26.01.98, Nexhi, secondo cui la conversione è ammessa quando il mezzo di impugnazione corrisponda, ad onta dell'erronea indicazione dei nomen iuris, alla effettiva volontà dell'interessato; e non anche quando quest'ultimo abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di impugnazione non consentito dalla legge, dovendo in quest'ultimo caso dichiararsi inammissibile l'impugnazione.
Ne deriverebbe nel presente caso che, essendo stata intenzione indiscutibile dell'interessata quella di proporre appello e non già ricorso per cassazione ed essendo l'appello non più previsto dalla legge, l'impugnazione non potrebbe neppure essere qualificata retroattivamente come ricorso e dovrebbe essere dichiarata senz'altro inammissibile.
Le considerazioni fin qui esposte portano di necessità ad escludere l'applicazione dell'art. 18 della citata legge n.468/99 alle impugnazioni proposte prima della sua entrata in vigore. L'ordinanza in esame va quindi annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi alla corte d'appello di provenienza, competente per il giudizio sulla proposta impugnazione.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza 21 marzo 2000 della corte d'appello di Venezia e dispone trasmettersi gli atti alla stessa corte per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2000