Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/07/2000, n. 3058
CASS
Sentenza 3 luglio 2000

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In applicazione del principio "tempus regit actum", da ritenersi valido, in materia processuale quando manchino norme transitorie che ad esso eventualmente deroghino, deve escludersi che possa attribuirsi effetto retroattivo alla nuova formulazione dell'art.593, comma 3, c.p.p., introdotta dall'art.18 della legge 24 novembre 1999 n.468, secondo la quale sono inappellabili tutte le sentenze di condanna a sola pena pecuniaria; e ciò anche in considerazione dell'ingiusto pregiudizio che verrebbe a subire chi, avendo a suo tempo proposto legittimamente appello, in conformità alla normativa all'epoca vigente, con prospettazione di argomenti puramente di merito, ovvero avvalendosi di un difensore non cassazionista, si vedrebbe dichiarata inammissibile tale impugnazione, anche se convertita (ammesso che ciò fosse possibile), in ricorso per cassazione, ai sensi dell'art.568, comma 5, c.p.p.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/07/2000, n. 3058
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3058
Data del deposito : 3 luglio 2000

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