Sentenza 27 marzo 2002
Massime • 1
Non è consentito il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale, prevista dall'art.130 cod. proc. pen., per porre rimedio ad errori di fatto contenuti in provvedimenti della Corte di cassazione, emendabili soltanto a norma dell'art.625 bis dello stesso codice che disciplina l'unico rimedio esperibile per l'eliminazione di quest'ultimo tipo di errori.
Commentari • 5
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La mancata valutazione di un atto di ricorso per cassazione, proposto da un secondo difensore dell'imputato avverso la stessa sentenza di condanna, già impugnata da altro difensore, a ragione della trasmissione in tempi differenti dei due atti di impugnazione da parte della cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, costituisce un'omissione materiale, che deve essere emendata anche d'ufficio con la procedura di correzione di cui all'art. 625-bis c.p.p., comma 3, la cui attivazione non è soggetta al rispetto del termine di novanta giorni dalla deliberazione della sentenza, prescritto soltanto per il ricorso straordinario per errore percettivo. La ricognizione dell'errore o l'omissione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/03/2002, n. 16102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16102 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2002 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
1. Dott. Nicola MARVULLI Presidente
2. Dott. Pasquale TROIANO Componente
3. Dott. Umberto PAPADIA "
4. Dott. Torquato GEMELLI "
5. Dott. Carlo COGNETTI "
6. Dott. Giorgio LATTANZI "
7. Dott. Giovanni DE ROBERTO "
8. Dott. Giovanni SILVESTRI Rel. "
9. Dott. Antonio S. AGRÒ "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso straordinario per errore di fatto proposto da:
OV HI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 3943/2000 pronunciata in data 23.11.2000 dalla Corte Suprema di Cassazione - Terza Sezione Penale;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni SILVESTRI;
Sentite le conclusioni del Procuratore Generale presso questa Corte, nella persona dell'Avvocato Generale, dott. Umberto Toscani, il quale ha chiesto revocarsi la sentenza impugnata ed annullarsi senza rinvio la sentenza di condanna per essere il reato estinto per prescrizione;
Sentito il difensore del ricorrente, avv. G. Vasoin. IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con istanza depositata il 6.8.2001, OV IN e il suo difensore, avv. Giovanni Vasoin De Prosperi, proponevano ricorso straordinario per errore di fatto, a norma dell'art. 625-bis c.p.p., contro la sentenza emessa dalla Terza Sezione Penale di questa Corte in data 23.11.2000, depositata il 27.2.2001, con cui era stato rigettato il ricorso proposto contro la sentenza pronunciata in data 1.7.1999 dalla Corte di Appello di Venezia, che aveva confermato la condanna alla pena di lire cinquanta milioni di ammenda, di cui lire 6.750.000 in sostituzione di tre mesi di arresto, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile Amministrazione comunale di San Giorgio in Bosco, per essere stato il IN giudicato responsabile del reato di cui all'art.
1-sexies della l. n. 431 del 1985 per avere eseguito scavi in difformità dell'autorizzazione n. 40/277 dell'1.7.1983 del Magistrato delle acque di Venezia, sconfinando, per una superficie complessiva di 7.600 mq., dal perimetro di progetto in tre distinte aree.
I ricorrenti deducevano che la sentenza della Corte di cassazione è viziata da errore di fatto per la ragione che è stata esclusa la prescrizione del reato in base all'errata supposizione che la consumazione del reato si fosse protratta fino alla sentenza di primo grado, dato che, con la contestazione suppletiva effettuata all'udienza dell'8.11.1996, era stato precisato che i lavori erano "in corso a tutt'oggi". La decisione della Corte di Cassazione era la conseguenza di un evidente equivoco sul contenuto della contestazione suppletiva, in cui la specificazione della data del commesso reato riguardava soltanto il reato contestato al capo b), dal quale il IN era stato assolto dalla sentenza di secondo grado, sul punto divenuta irrevocabile, mentre il periodo di consumazione del reato contestato al capo a) era rimasto fissato "fino al 22 febbraio 1996".
I ricorrenti chiedevano, quindi, che, in accoglimento del ricorso straordinario, fosse eliminato l'errore di fatto e fosse pronunciato l'annullamento senza rinvio della sentenza di secondo grado per essere il reato estinto per prescrizione.
2. - Il ricorso straordinario veniva assegnato alla Terza Sezione Penale di questa Corte, che, con ordinanza del 3.12.2001, rimetteva la decisione alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 618 c.p.p., rilevando che la tesi dell'inammissibilità del ricorso straordinario proposto contro una sentenza depositata prima dell'entrata in vigore della l. 26.3.2001, n. 128, che ha introdotto il nuovo istituto, è stata accolta in una pronuncia della Sesta Sezione Penale (sent. n. 3388 del 30.10.2001, ric. Botteselle) e che la limitazione temporale della proponibilità del ricorso straordinario può dare luogo ad un contrasto di giurisprudenza. La Sezione rimettente individuava un'ulteriore possibilità di contrasto giurisprudenziale rispetto alla questione concernente i limiti della decisione da adottare in caso di accoglimento del ricorso straordinario.
Il Primo Presidente assegnava il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione l'udienza in camera di consiglio del 27.3.2002.
3. - Con memoria depositata il 22.3.2002, la difesa del ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso straordinario, osservando, anzitutto, che questo doveva considerarsi ammissibile in quanto, ancorchè la sentenza della Corte di cassazione fosse stata depositata prima dell'entrata in vigore della l. n. 128 del 2001, la situazione processuale era ancora attuale, non essendo decorso il termine di centottanta giorni previsto dall'art. 625-bis c.p.p. Nel merito, veniva ribadito che la pronuncia di rigetto della richiesta di prescrizione del reato costituiva l'evidente risultato di un errore di fatto, determinato da una svista nella rilevazione della data del commesso reato, emendabile - anche se non fosse applicabile il nuovo istituto del ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. - in base all'interpretazione estensiva dell'art. 130 c.p.p. seguita dalla giurisprudenza di legittimità.
4. - Con sentenze deliberate nella stessa camera di consiglio del 27 marzo 2002 nei procedimenti promossi da SI MO e da De RE RA, le Sezioni Unite hanno esaminato la portata delle disposizioni contenute nell'art. 625-bis c.p.p., introdotte dall'art. 6 della l. 26.3.2001, n. 128, ponendo in luce le caratteristiche strutturali e funzionali del ricorso straordinario per errore di fatto, l'ambito applicativo del nuovo istituto e la natura eccezionale della normativa, che rende inapplicabile il metodo dell'interpretazione analogica.
Tanto premesso, è da rilevare che il ricorso proposto dal IN è stato oggetto di rimessione a norma dell'art. 618 c.p.p. per l'ipotizzabilità di un contrasto in ordine all'ammissibilità o non del ricorso straordinario per errore di fatto proposto contro le sentenze di condanna depositate prima dell'entrata in vigore del citato art. 6 della l. n. 128 del 2001, onde le Sezioni Unite sono chiamate a risolvere tale specifica questione pregiudiziale.
Va segnalato, anzitutto, che - contrariamente a quanto ritenuto dalla Sezione rimettente - il contrasto non è virtuale, ma effettivo, in quanto nella giurisprudenza di questa Corte si è già prodotta, sul punto, una netta divergenza di indirizzi interpretativi.
L'orientamento prevalente esclude l'ammissibilità del ricorso straordinario proposto contro sentenze depositate anteriormente all'entrata in vigore della disposizione che ha introdotto l'art. 625-bis, sul rilievo che, in mancanza di una norma transitoria, deve trovare applicazione il principio "tempus regit actum", sicchè, anche in considerazione della natura eccezionale della disposizione, la nuova disciplina resta inapplicabile alle decisioni della Corte di Cassazione depositate prima che quella disposizione entrasse a fare parte del sistema delle impugnazioni penali (Cass., Sez. VI, 30 ottobre 2001, Botteselle, rv. 220292; Cass., Sez. II, 26 novembre 2001, Panarisi;
Cass., Sez. VI, 5 dicembre 2001, Padalino;
Cass., Sez. VI, 6 dicembre 2001, Galletta ed altri;
Cass., Sez. VI, 13 dicembre 2001, Reggiani). L'opposto indirizzo, muovendo dalla natura processuale dell'art. 625-bis e dal principio della immediata applicazione della nuova normativa, ritiene ammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto contro decisioni precedentemente depositate qualora non sia ancora scaduto, alla data di entrata in vigore della l. n. 128 del 2001, il termine di decadenza di centottanta giorni dalla data del deposito del provvedimento della Corte di Cassazione, non essendosi ancora verificato, in tale caso, il consolidamento della situazione processuale (Cass., Sez. I, 13 novembre 2001, Salerno, rv. 220372; Cass., Sez. feriale, 7 settembre 2001, Schiavone, rv. 220182). Le Sezioni Unite condividono la tesi contraria all'ammissibilità del ricorso straordinario contro le sentenze depositate prima dell'entrata in vigore dell'art. 625-bis c.p.p. per le seguenti convergenti ragioni di ordine letterale, logico e sistematico. In primo luogo, deve sottolinearsi che - fatte salve le deroghe espresse - il tradizionale principio "tempus regit actum" costituisce la regola base del diritto processuale intertemporale e, di riflesso, che, in assenza di specifiche disposizioni transitorie, la nuova normativa non può essere applicata agli atti processuali pregressi, legittimamente compiuti e produttivi di effetti giuridici completamente esauritisi nell'ambito della disciplina precedente. Da tale premessa deve inferirsi che, mancando nell'art. 625-bis c.p.p. una norma diretta a regolare l'impugnazione straordinaria per errore di fatto delle decisioni della Corte di Cassazione anteriormente depositate, queste ultime restano senz'altro estranee al campo di applicazione della nuova disciplina. La conclusione è avvalorata da un duplice ordine di considerazioni di complementare valore logico, individuabili, da un lato, nel richiamo al canone che conforma il regime delle impugnazioni alla normativa vigente all'epoca in cui si esaurisce il procedimento formativo del provvedimento e, dall'altro, nella circostanza che le decisioni della Corte di legittimità emesse prima dell'entrata in vigore dell'art. 625-bis conservano il crisma dell'assoluta inoppugnabilità, ditalchè il superamento di tale peculiare connotato potrebbe avvenire soltanto eludendo il divieto dell'estensione analogica di una disposizione indubbiamente eccezionale.
Deve osservarsi, altresì, che la tesi favorevole all'ammissibilità del ricorso straordinario contro le decisioni della Corte di Cassazione già depositate al momento dell'entrata in vigore dell'art. 625-bis c.p.p. non riesce a superare evidenti incongruenze logiche connesse al problema dall'identificazione della data di decorrenza del termine per la proposizione del ricorso medesimo. Infatti, individuare il "dies a quo" nella data di deposito della sentenza - come, del resto, esplicitamente dispone l'art. 625-bis - significa ammettere che il decorso del termine possa avvenire, almeno in parte, prima che il condannato abbia acquisito la titolarità della facoltà di proporre l'impugnazione straordinaria:
con l'inevitabile risultato che, allorchè tale facoltà sia divenuta azionabile a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina, ogni singolo ricorrente dispone di un termine di impugnazione più o meno ampio a seconda della differente data di deposito del provvedimento. Nella consapevolezza di tale difficoltà concettuale e delle evidenti aporie che ne conseguono, la maggior parte della dottrina favorevole all'ammissibilità del ricorso straordinario contro le decisioni già depositate fa decorrere il termine dell'impugnazione straordinaria dalla data di entrata in vigore della l. n. 128 del 2001. L'opinione non può essere condivisa, in quanto presuppone un'operazione ricostruttiva della disciplina che si traduce in una palese alterazione del chiaro e preciso dettato normativo contenuto nell'art. 625-bis, che, al secondo comma, fa decorrere il termine di centottanta giorni dalla data del deposito del provvedimento che forma oggetto del ricorso straordinario. Alla luce delle precedenti argomentazioni deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso straordinario proposto dal IN contro la sentenza n. 3943 pronunciata il 23.11.2000 da questa Corte e depositata in data 27.2.2001, prima dell'entrata in vigore della l. 26.3.2001, n. 128, che, all'art. 6, comma 6, ha inserito nel codice di procedura penale l'art. 625-bis.
5. - Con note difensive depositate il 22.3.2002, il ricorrente ha dedotto che la correzione della citata sentenza n. 3943 dovrebbe essere, comunque, disposta a norma dell'art. 130 c.p.p., nell'interpretazione estensiva seguita dalla giurisprudenza di legittimità.
La tesi non merita consenso. Le Sezioni Unite hanno precisato, da tempo, i rigorosi, tassativi, limiti di esperibilità della procedura di correzione degli errori materiali prevista dall'art. 130 c.p.p., chiarendo che in essa è del tutto assente la funzione sostitutiva propria dei mezzi di impugnazione, ordinari e straordinari (Cass., Sez. Un., 9 ottobre 1996, Armati, rv. 206176; Cass., Sez. Un., 18 maggio 1994, Armati, rv. 198543). La linea interpretativa di rigida delimitazione degli interventi correttivi aventi ad oggetto gli errori materiali è stata ribadita da queste Sezioni Unite con le sentenze deliberate nella camera di consiglio del 27 marzo 2002 nei procedimenti promossi da SI MO e da De RE RA, con le quali è stato rilevato che questo tipo di errori rappresenta il frutto di una svista, di un "lapsus" espressivo, da cui deriva il divario tra volontà del giudice e materiale rappresentazione grafica della stessa, con la conseguente difformità tra il pensiero del decidente e l'estrinsecazione formale dello stesso, senza alcuna incidenza sul processo cognitivo e valutativo da cui scaturisce la decisione. La natura dell'errore materiale è determinante ai fini dell'individuazione della finalità della correzione ex art. 130 c.p.p., che ha una funzione meramente riparatoria, consistendo in una rettifica volta ad "armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale contenuto", senza alcuna modificazione essenziale del contenuto del provvedimento (Cass., Sez. Un., 18 maggio 1994, Armati, cit.). Nella prospettiva dischiusa dalla contrapposizione tra errore materiale ed errore di fatto, è stato altresì osservato che soltanto il ricorso straordinario per errore di fatto ha natura di vero e proprio mezzo di impugnazione, mentre il ricorso relativo all'errore materiale, previsto nella medesima disposizione, rappresenta null'altro che uno strumento di correzione, speciale rispetto a quella prevista dall'art. 130 c.p.p., che, al pari di questa, è privo di incidenza sul contenuto della decisione ed ha una funzione di mera rettifica della forma espressiva della volontà del giudice, come è puntualmente attestato dalla stessa disciplina dell'art. 625-bis c.p.p., in cui, pur essendo previsto l'identico termine di centottanta giorni per il ricorso contro l'una e l'altra specie di errore, è specificato, al terzo comma, che l'errore materiale può essere rilevato, d'ufficio, in ogni momento. È da segnalare, peraltro, che il rigore e la coerenza dell'indirizzo limitativo dell'ambito di operatività dell'istituto della correzione degli errori materiali risultano tanto più giustificati alla luce della disciplina dell'art. 625-bis c.p.p., che, prevedendo un apposito rimedio per l'eliminazione delle conseguenze degli errori di fatto, ha rimosso la premessa della necessità di salvaguardia delle esigenze di giustizia sostanziale in nome delle quali la giurisprudenza di questa Corte ha forzato, in non poche occasioni, i precisi confini apposti dall'art. 130 alla giuridica possibilità di correzione degli errori materiali. Dai precedenti rilievi si evince che nel caso in esame resta preclusa l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 130 non solo per la ragione che il vizio denunciato deve qualificarsi come errore di fatto, che ha condizionato il contenuto della sentenza di questa Corte n. 3943 del 23.11.2000, ma anche perché la correzione dell'errore richiede una modificazione essenziale della sentenza medesima, dovendo sostituirsi la pronuncia di rigetto del ricorso con quella di annullamento senza rinvio per avvenuta estinzione del reato a seguito di prescrizione.
6. - A norma dell'art. 616 c.p.p., deve pronunciarsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Si ritiene, invece, di non dover emettere condanna al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende, in quanto l'esaminato contrasto di giurisprudenza fa escludere l'esistenza di una situazione di colpa del ricorrente, secondo le indicazioni della sentenza n. 186 del 2000 della Corte Costituzionale.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del procedimento.
Così deciso in Roma il 27 marzo 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 30 APRILE 2002