Sentenza 22 settembre 2003
Massime • 1
In tema di impugnazione, per individuare il regime processuale applicabile, occorre fare riferimento al momento in cui il provvedimento è stato adottato e non al tempo della proposizione dell'impugnazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che erroneamente era stata dichiarata l'inammissibilità di un appello proposto nei confronti di una sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria per un delitto quando era ancora in vigore la vecchia formulazione dell'art. 593 cod. proc. pen., che prevedeva l'inappellabilità delle sentenze di condanna relative alle sole contravvenzioni per le quali era stata irrogata la sola pena dell'ammenda, sull'erroneo presupposto che la disciplina da applicare fosse quella sopravvenuta al deposito della motivazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/09/2003, n. 45094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45094 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
dott. Bruno FOSCARINI Presidente
dott. Giuliana FERRUA Consigliere
dott. Giuseppe SICA Consigliere
dott. Aniello NAPPI Consigliere
dott. Paolo Antonio BRUNO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto il 9.4.2003 da:
IN IN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21 gennaio 2003 della Corte di Appello di Caltanissetta. Letto il ricorso e la sentenza impugnata.
Sentita la relazione del Consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO. Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto dr. Anna RI De Sandro, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'8 novembre 1999, il Pretore di Enna dichiarava IN UI colpevole del reato di diffamazione a lui ascritto (perché, nel corso di un pubblico comizio, tenuto a Pietraperzia il 14 aprile 1996 pronunciava espressioni ritenute offensive all'indirizzo di DI OR RE e dei suoi familiari) e lo condannava alla pena di lire 1.500.000 di multa nonché al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili (DI OR RE, DI OR IO e DI AS RI), oltre alle conseguenziali statuizioni.
Avverso l'anzidetta pronuncia interponevano rituale appello sia l'imputato, in data 13 marzo 2000, che le parti civili, il 21 marzo successivo.
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Caltanissetta dichiarava inammissibili entrambi i gravami e, a norma dell'art. 568, comma quinto, del codice di rito, ordinava la trasmissione degli atti a questa Suprema Corte di Cassazione per quanto di competenza.
Avverso tale statuizione, il IN propone ora ricorso per cassazione, deducendo il motivo di seguito specificato. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con unico motivo d'impugnazione, parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 606 c.p.p. in relazione all'art. 593, comma terzo, dello stesso codice di rito, tenuto anche conto della legge 19.4.2002, n. 71 e degli artt. 178 e 179 c.p.p..
Deduce il ricorrente che la sentenza di primo grado recava la condanna al pagamento della sola sanzione pecuniaria per il delitto contestato, di talché, al momento della sua pronuncia, era inappellabile, secondo l'originaria formulazione dell'art. 593 c.p.p., che - solo successivamente - era stato modificato dalla legge n. 468 del 24.11.1999, che aveva disposto l'inappellabilità anche delle sentenze di condanna a pena pecuniaria relative a delitti. Sennonché, per via del ritardo nel deposito della sentenza, all'atto della proposizione dei gravami era vigente il nuovo regime d'impugnazione.
Ad ogni buon conto, al momento della pronuncia del giudice di appello era già intervenuta la nuova modifica dell'art. 593, per effetto della legge 26.3.2001, n. 128, entrata in vigore il 4 maggio successivo, che aveva reintrodotto il regime dell'appellabilità per sentenze come quella in oggetto. Non solo, ma era intervenuta anche la legge 19.4.2002, n. 72, che, all'art. 1, aveva stabilito che "il ricorso per cassazione presentato, prima del 4 maggio 2001 contro una sentenza di condanna per delitto per il quale é stata applicata solo la pena della multa si converte in appello ... su richiesta della parte che lo ha presentato". Sicché, la Corte di merito, ove avesse tenuto conto di quest'ultima disposizione, avrebbe dovuto trasformare nuovamente l'impugnazione in appello, in quanto anteriore al 4 maggio 2001, e ad una siffatta trasformazione dovrebbe, comunque, provvedersi in questa sede di legittimità. Deduce, poi, che, ad ogni buon conto, il procedimento di primo grado era affetto da nullità per le ragioni indicate nei motivi di appello, sicché, previo annullamento della sentenza di primo grado, il processo dovrebbe essere rimesso ad altro giudice di prime cure ovvero ad altra sezione della Corte di Appello di Caltanissetta per il giudizio di appello, di cui fa, comunque, richiesta a norma dell'art. 1 della citata L. n. 72/2002. 2. - Il tenore della censura, che involge espressamente il regime di impugnabilità della sentenza di primo grado, alla luce della ben nota vicenda successoria riguardante l'art. 593 del codice di rito, postula una rapida ripuntualizzazione dei termini temporali della fattispecie in esame, proprio in relazione alla vigenza delle successive modifiche normative che sono via via intervenute. 2. 1. - Dunque, la sentenza di primo grado é stata pronunciata all'udienza dell'8 novembre 1999: all'epoca, era ancora in vigore la vecchia formulazione dell'art. 593 c.p.p., che, al comma terzo, sanciva l'inappellabilità delle sentenze di condanna, relative a "contravvenzioni per le quali é stata applicata la sola pena dell'ammenda", oltre alle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere indicate dalla stessa norma.
- La sentenza é stata, poi, depositata il 4 febbraio 2000, quando, cioè, era già in vigore la L. 24 novembre 1999, n. 468, che, all'art. 18, aveva innovato il testo dell'art. 593 c.p.p., stabilendo l'inappellabilità anche delle sentenze di condanna relative "a reati per i quali é stata applicata la sola pena pecuniaria" ... (e, dunque, anche delle sentenze di condanna relative a delitti, e non più solo alle contravvenzioni). - Tale ultimo regime processuale era ancora vigente al momento della proposizione degli appelli (13 e 21 marzo 2000).
Infatti, la nuova modifica dell'art. 593 é stata apportata da una legge successiva, e precisamente dalla L. 26 marzo 2001 n. 128, entrata in vigore il 4.5.2001. Per effetto della novella sono ora inappellabili le sentenze di condanna "per le quali é stata applicata la sola pena dell'ammenda ...", venendo, così, implicitamente reintrodotto il regime dell'appello per le sentenze relative ai delitti.
- Da ultimo, la legge 19 aprile 2002, n. 71, all'art. 1 (cui, gradatamente, il ricorrente ha fatto riferimento) ha disposto la conversione in appello, su richiesta di parte, dei ricorsi per cassazione presentati prima del 4 maggio 2001 contro una sentenza di condanna per delitto per il quale é stata applicata la sola pena della multa o contro sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a delitti puniti con la sola pena della multa o con pena alternativa.
2. 2 - Orbene, a fronte di tale complesso quadro normativo, il ragionamento della Corte territoriale si é articolato nei seguenti punti:
- Nel prendere atto che l'appello risultava proposto in epoca successiva all'entrata in vigore della L. n. 468/1999 (il cui art. 18, come si é detto, aveva sancito l'inappellabilità anche delle sentenze di condanna relative a delitti), ha ritenuto che la fattispecie processuale in questione andasse soggetta, per il principio tempus regit actum, a quest'ultima disciplina e non già a quella vigente al momento della pronuncia.
- D'altronde, in applicazione di quello stesso principio, non avrebbe potuto trovare applicazione neppure la disciplina ancora successiva, e cioè quella portata dalla L. n. 128/2001, che ha reintrodotto l'appellabilità avverso le sentenze relative ai delitti.
- A sostegno del suo convincimento, la Corte territoriale ha fatto richiamo all'interpretazione giurisprudenziale di legittimità, specificamente indicata (Cass. sez. 6, 11.7.2001 n. 27858; id., sez. 5, 26.9.2001, n. 34844; id. sez. 5, 9.10.2001, n. 36354; id. sez. 6, 4.9.2000 n. 3058; id. sez. 5, 12.6.2000, n. 2883; id. sez. 6, 11.5.2000, n. 5558). - Peraltro, in mancanza di deroga transitoria, era da escludere la possibilità di attribuire efficacia retroattiva alla menzionata novella n. 12/2001, sicché gli appelli avrebbero dovuto essere dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 591 c.p.p.. - A norma dell'art. 568, comma quinto, dello stesso codice di rito, gli atti dovevano essere così trasmessi a questo Giudice di legittimità per quanto di competenza, sul presupposto, pertanto, che il solo mezzo di impugnazione esperibile fosse proprio il ricorso per cassazione.
3. L'orientamento espresso dal giudice di appello, sulla scia di una lettura interpretativa offerta da questa Corte Suprema, si fonda su un chiaro presupposto concettuale, e cioè che l'applicazione, in materia di impugnazione, del noto principio di diritto intertemporale racchiuso nel brocardo tempus regit actum comporti la necessità di fare riferimento al tempo della proposizione dell'impugnazione come momento determinante ai fini dell'individuazione del regime processuale da applicare in tema d'impugnabilità.
La tesi non appare però convincente, reputando questo Collegio che il menzionato orientamento giurisprudenziale meriti di essere rivisitato.
Tale linea ermeneutica porta, infatti, ad una conclusione che non sembra condivisibile, e cioè che il regime d'impugnabilità di una sentenza, dovendo rapportarsi temporalmente al momento della materiale presentazione dell'atto impugnatorio, resta inevitabilmente influenzato dalle modifiche legislative che intervengano successivamente alla pronuncia, e precisamente nell'arco di tempo che va dall'emanazione della stessa sentenza sino alla scadenza del termine utile per l'impugnazione. Così opinando, però, si rischia di confondere due profili concettuali che, invece, devono essere tenuti rigorosamente distinti.
Altro, infatti, é "l'impugnabilità oggettiva", nel senso di condizione giuridica della sentenza in funzione del controllo giurisdizionale successivo, ossia la suscettività o meno all'impugnazione ed inoltre la suscettività ad un determinato mezzo di impugnazione piuttosto che ad uno diverso.
Altro é "la forma" dell'atto d'impugnazione, e cioè il suo modo d'essere, per tutto quanto possa essere ricondotto a siffatta nozione (modalità di proposizione, termini o quant'altro). Ora, mentre non può esservi dubbio che rispetto a tale secondo profilo, l'applicazione del principio tempus regit actum postuli il riferimento al momento della proposizione dell'impugnazione, non così può dirsi per l'impugnabilità oggettiva.
Tale é lo status giuridico-formale della sentenza al momento della sua emanazione, e siffatta qualità, in quanto ad essa immanente, non può che essere apprezzata in relazione a quello stesso momento, e non già nella sua proiezione temporale, come se fosse una condizione che si protragga nel tempo sino alla scadenza del termine previsto per l'impugnazione.
Actus, infatti, é la sentenza, intesa non tanto nella sua consistenza documentale, quanto piuttosto nell'accezione precipua di "decisione" che intervenga in un determinato momento storico, indipendentemente dalle vicende successive, procedurali o normative, che possano in alcun modo riguardarla.
L'affermazione che precede si pone in linea con la più diffusa opinione dottrinaria, secondo la quale actus é nozione da intendersi non già in senso lato, comprensivo del procedimento che si instauri a seguito di un determinato atto processuale, ma in senso ristretto, e dunque come singolo atto - o anche fatto - processuale, compresi gli effetti, anche futuri.
Tempus, invece, non può che essere il momento nel quale l'atto si é perfezionato, che, nel caso della sentenza, coincide pienamente con quello della pronuncia.
Coniugando, allora, i due termini della locuzione (actus e tempus), si giunge alla conclusione che ogni qual volta debba esplicarsi un'attività di controllo da parte del giudice e nelle more sia intervenuta una modifica della normativa che regolamentava l'atto ed i suoi effetti, non può che applicarsi la disciplina vigente al momento in cui quell'atto é stato posto in essere.
La condizione o qualità della sentenza (e cioè il suo essere o meno impugnabile;
ed ancora: la sua assoggettabilità ad appello od a ricorso diretto per cassazione) deve, allora, restare parametrata al tempo dell'emanazione, risultando così definitivamente cristallizzata ed inevitabilmente insensibile a successivi mutamenti normativi.
D'altro canto, in tema di impugnabilità c.d. oggettiva, il legislatore ha dettato regole generali assai chiare, disponendo, all'art. 568, comma primo, c.p.p., che é la legge a stabilire "i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti ad impugnazione" ed a determinare "il mezzo con cui possono essere impugnati" (c.d. principio di tassatività). Il secondo comma, poi, in attuazione dell'art. 111, comma settimo, della Costituzione, ha stabilito che le sentenze sono sempre soggette a ricorso per cassazione, quando non siano altrimenti impugnabili. Dal che si ricava l'agevole conclusione che le sentenze sono appellabili soltanto se tale mezzo sia previsto espressamente dalla legge, ad ulteriore conferma che il doppio grado di giurisdizione non ha rango costituzionale.
Alla stregua di tali referenti normativi, può allora affermarsi il principio secondo cui occorre riferirsi alla legge per stabilire se una sentenza possa essere o meno gravata di appello e che la legge cui deve farsi riferimento non può che essere quella vigente al momento della stessa pronuncia.
Questa interpretazione, che sembra coerente con i principi generali della scienza processualistica, si lascia preferire sia in funzione del principio cardine dell'intero ordinamento giuridico, che é quello della certezza dei rapporti giuridici, sia per l'esigenza di impedire che il regime di impugnabilità di una sentenza (e, dunque, l'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile) possa essere condizionato da elementi meramente aleatori, come quelli affidati alla tempestività o meno del deposito della stessa ovvero alla puntualità degli adempimenti, di cancelleria (si pensi ad eventuali lungaggini nella notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito, con eventuale estratto contumaciale, della sentenza, che segnano il dies a quo per il computo del termine per l'impugnazione nelle ipotesi previste dall'art. 585, comma secondo, lett. c) e d):
rispettivamente, nei casi di deposito intempestivo della sentenza e di sentenza contumaciale), con possibili riflessi negativi anche per l'ineludibile esigenza di assicurare parità di trattamento a situazioni identiche (si pensi all'ipotesi di sentenze emanate lo stesso giorno, alla stessa udienza, e depositate in tempi diversi). E si sa che, tra diverse interpretazioni possibili, il giudice deve sempre privilegiare quella che sia costituzionalmente "orientata", e cioè in linea con i valori fondanti della nostra Carta Costituzionale.
D'altro canto, non é neppure vero che l'interpretazione di legittimità richiamata dalla Corte di merito fosse univoca, in quanto anche in precedenza non erano mancate significative perplessità. Ed infatti, con sentenza sez. 3, n. 30541 dei 6.8.2001, rv. 220582, questa Suprema Corte aveva avuto modo di osservare che "la disposizione di cui all'art. 593 c.p.p., come novellato dall'art. 18 della legge 21 novembre 1999, n. 468, che prevede l'inappellabilità delle sentenze di condanna a pena pecuniaria, non si applica alle sentenze pronunciate prima della data di entrata in vigore della legge predetta (30 dicembre 1999) ancorché l'impugnazione sia proposta successivamente".
Da ultimo, giova considerare che l'interpretazione qui sostenuta sembra trovare autorevole avallo nella giurisprudenza delle Sezioni Unite che, nel riconoscere l'inammissibilità del ricorso straordinario per errore di fatto proposto avverso provvedimenti della Corte di Cassazione, depositati prima della data di entrata in vigore dell'art. 625 - bis c.p.p. introdotto dall'art. 6, comma 6, della legge 26 marzo 2001 n. 128, ha ribadito il principio secondo cui le impugnazioni sono soggette alla disciplina vigente all'epoca di definizione dell'iter formativo del provvedimento impugnabile (cfr. Cass., Sez. Un. 27 marzo 2002, n. 1601, Degraft;
id. Sez. Un.29 marzo 2002 n. 1602 Chiatellino). E non v'è dubbio che l'iter formativo della sentenza si perfezioni proprio al momento della pronuncia. e cioè della lettura del dispositivo in udienza che, a norma dell'art. 545, comma primo, c.p.p., segna il momento in cui la sentenza é pubblicata, ossia manifesta all'esterno nel suo contenuto decisionale.
4. - Alla stregua delle considerazioni che precedono, risulta evidente che erroneamente il giudice di merito ha pronunciato (peraltro, con sentenza) l'inammissibilità dei proposti gravami, che, invece, avrebbe dovuto, apprezzare nel merito. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'impugnata pronuncia, con le statuizioni di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Caltanissetta per il giudizio di appello. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 settembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 24 NOVEMBRE 2003.