Cass. pen., sez. V, sentenza 22/09/2003, n. 45094
CASS
Sentenza 22 settembre 2003

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Massime1

In tema di impugnazione, per individuare il regime processuale applicabile, occorre fare riferimento al momento in cui il provvedimento è stato adottato e non al tempo della proposizione dell'impugnazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che erroneamente era stata dichiarata l'inammissibilità di un appello proposto nei confronti di una sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria per un delitto quando era ancora in vigore la vecchia formulazione dell'art. 593 cod. proc. pen., che prevedeva l'inappellabilità delle sentenze di condanna relative alle sole contravvenzioni per le quali era stata irrogata la sola pena dell'ammenda, sull'erroneo presupposto che la disciplina da applicare fosse quella sopravvenuta al deposito della motivazione).

Commentari2

  • 1Il regime dei licenziamenti antecedenti all’entrata in vigore del Collegato lavoro
    Mario Meucci · https://www.filodiritto.com/ · 21 novembre 2010

  • 2Parte civile, processo penale, sentenza di proscioglimento, appellabilitàAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 18 settembre 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 22/09/2003, n. 45094
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45094
Data del deposito : 22 settembre 2003

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