Sentenza 19 maggio 2000
Massime • 1
La disposizione di cui all'art. 18 della legge 24 novembre 1999 n. 468, la quale, modificando l'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., ha reso inappellabili le sentenze di condanna relative a reati per i quali sia stata irrogata la sola pena pecuniaria, trova applicazione solo nei confronti delle sentenze emanate successivamente alla data della sua entrata in vigore, ovvero di quelle emanate anche precedentemente, ma i cui termini di impugnazione non siano in quel momento ancora decorsi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/05/2000, n. 7329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7329 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Franco MARRONE Presidente del 19/05/00
1. Dott. Carlo COGNETTI Consigliere SENTENZA
2. " Pasquale PERRONE " N. 878
3. " Mario ROTELLA " REGISTRO GENERALE
4. " TT NE " N. 9962/00
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Sui ricorsi proposti da: 1) AR TE, nato a [...] il [...]; 2) AR ER, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del Pretore di Venezia, sezione distaccata di Mestre, in data 13.3.1995;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Cognetti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Veneziano che ha concluso per la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Venezia per il giudizio;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 13.3.1995, il Pretore di Venezia, sezione distaccata di Mestre, dichiarava AR TE colpevole dei reati di ingiurie, minacce e percosse in danno di IV IN e ZA AN commessi in data 21.9.1992, dei reati di ingiurie e minacce commessi nei confronti dei suddetti in data 22.9.1992 e del reato di minaccia commesso nei confronti del ZA in data 20.11.1992 e, concesse le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di lire 400.000 di multa, nonché al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, alle suddette parti offese costituitesi parti civili, assolvendo l'imputato dalle residue imputazione per insussistenza del fatto;
dichiarava altresì AR ER colpevole del reato di ingiurie e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di lire 150.000 di multa, nonché al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile ZA AN, assolvendolo dalle residue imputazioni per insussistenza del fatto.
Avverso la suddetta sentenza proponevano appello entrambi gli imputati, ma la Corte d'Appello di Venezia, con ordinanza in data 3.3.2000, rilevato che ai sensi dell'art. 593, terzo comma, c.p.p., come modificato dall'art. 18 della legge 24.11.1999 n. 468, sono inappellabili le sentenze di condanna relative a reati per i quali è stata applicata la sola pena pecuniaria;
rilevato altresì che l'art. 568, ultimo comma seconda parte ha introdotto il principio della conversione dei mezzi di impugnazione, statuendo che l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte che l'ha proposta e che se l'impugnazione è proposta dinanzi a giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente;
ritenuto che
il giudizio circa l'idoneità del proposto appello ad integrare i requisiti del ricorso per cassazione, spetta al giudice ad quem;
disponeva trasmettersi gli atti a questa Suprema Corte di Cassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In tema di successione di leggi processuali trova applicazione, in assenza di disciplina transitoria, il principio tempus regit actum, che però incontra il proprio limite nell'altro principio del cosiddetto "fatto esaurito", secondo il quale la norma che disciplina in modo diverso una fattispecie processuale non può applicarsi se i relativi presupposti di fatto si sono realizzati ed esauriti prima della entrata in vigore della nuova norma (Cass., Sez. II, n. 2823/92). Occorre rilevare poi che nel caso di competenza per materia o per grado, il principio del tempus regit actum incontra un ulteriore limite nel principio di precostituzione del giudice sancito dall'art.25 Cost. in tutti quei casi in cui la competenza si era radicata al momento della entrata in vigore della legge di modifica (Cass. Sez. I, n. 4131/92). Alla luce di tali principi è agevole osservare che l'appellabilità concerne la possibilità di proporre gravame nel merito contro una data sentenza nei tempi e nei modi previsti dalla legge e che tale potenzialità è circoscritta nell'ambito temporale compreso tra l'emanazione della sentenza e la scadenza dei termini per proporre appello, per cui, una volta che quest'ultimo è stato proposto, non può più parlarsi di appellabilità, ma di pendenza del giudizio di appello: in altri termini, facendo riferimento al principio del fatto esaurito tali effetti conseguenti alla proposizione del gravame si sono ormai esauriti con l'attribuzione della competenza funzionale a decidere il processo al giudice di secondo grado;
effetti che sono intangibili e non possono essere modificati dalla nuova norma sopravvenuta in tema di inappellabilità, che può trovare applicazione solo nei confronti di sentenze emanate dopo la sua entrata in vigore o nei confronti di quelle già emanate, ma i cui termini di impugnazione siano ancora in corso, ma giammai nei confronti dei giudizi già pendenti in grado di appello. Tutto ciò è in stretta osservanza anche del principio di irretroattività della legge di cui all'art. 11 disp. prel. cod. civ., che vale come principio generale dell'intero ordinamento, per cui in assenza di una diversa e specifica disposizione di legge che disponga la retroattività di una norma, questa non può disporre che per l'avvenire, per cui, non rinvenendosi nel caso di specie siffatta disposizione, non può correttamente parlarsi di inappellabilità sopravvenuta.
La diversa interpretazione dell'art. 593, terzo comma, c.p.p., nella sua nuova formulazione, prospettata dalla Corte di merito, darebbe luogo a violazione dell'articolo 24 Cost., in quanto - in assenza di una disciplina transitoria del tipo di quella prevista dall'art.569, secondo comma, c.p.p., in virtù della quale, in caso di conversione dell'appello in ricorso per cassazione, alle parti viene assegnato un termine per proporre nuovi motivi - la trasformazione dell'appello in ricorso per cassazione costituirebbe una menomazione del diritto di difesa, poiché l'imputato si troverebbe ad affrontare un giudizio di legittimità principalmente sulla base di motivi di merito proposti con l'atto di appello, con conseguente rischio di inammissibilità del gravame, senza dire della eventualità in cui l'appello sia stato proposto da un difensore non abilitato al patrocinio in cassazione.
Sulla base di quanto premesso, deve disporsi la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Venezia per il giudizio.
P. Q. M.
La Corte dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Venezia per il giudizio di appello.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 19 maggio 2000. Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2000