Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, puo' con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
La costituzione di parte civile (artt. 74 e ss. del codice di procedura penale) è l'istituto giuridico mediante il quale il soggetto danneggiato dal reato esercita un'azione civile nel processo penale al fine di ottenere il risarcimento del danno o la restituzione della cosa dovuta Azione civile nel processo penale L'art. 74 c.p.p. […]
Leggi di più…[…] L'azione civile nel processo penale è esercitata, anche a mezzo di procuratore speciale [122 c.p.p.], mediante la costituzione di parte civile(1) 2. […] Premesso che, per quanto concerne la legitimatio ad causam, l'articolo 74 stabilisce che l'azione civile di cui all'articolo 185 del codice penale possa essere esercitata dal danneggiato e dai suoi eventuali successori universali, e questo sia nei confronti dell'imputato che del responsabile civile, la presente norme prevede che la persona danneggiata, una volta costituitasi parte civile, […]
Leggi di più…[…] Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione. […] Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso. Art. 74. […]
Leggi di più…[…] ( Articolo 74 Codice proc. penale - Legittimazione all'azione civile) «La Pubblica Amministrazione che abbia erogato un contributo in base a fatture rivelatesi inesistenti assume il ruolo di danneggiato dal reato . […] è più che evidente che si tratta di tradurre nel concreto il contenuto dell'art. 369...» Consulenza legale Q201616602 ( Articolo 74 Codice proc. penale - Legittimazione all'azione civile) «La costituzione di parte civile in un procedimento penale è regolata dagli artt. 74 e ss. del codice di procedura penale. […] ...» Consulenza legale Q201615755 (Articolo 76 Codice proc. penale - Costituzione di parte civile) «Ai sensi dell'art. 74 […]
Leggi di più…[…] il fratello potrebbe effettivamente pretenderla, se del tutto estromesso al testamento olografo predisposto...» Consulenza legale Q201616602 (Articolo 74 Codice proc. penale - Legittimazione all'azione civile) «La costituzione di parte civile in un procedimento penale è regolata dagli artt. 74 e ss. del codice di procedura penale. […]
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