Versione
1 gennaio 1948
1 gennaio 1948
Art. 74.
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, puo' con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, puo' con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
Commentari • +500
- 1. Costituzione - Il Parlamentohttps://www.studiocataldi.it/ · 68.84488
[…] Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione. […] Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso. Art. 74. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 116
- 1. Corte Cost., sentenza 03/12/2024, n. 192Massima: Se una componente fondamentale della forma di stato delineata dalla Costituzione è il regionalismo, connotato dall'attribuzione alle regioni di autonomia politica, che si specifica in autonomia legislativa (art. 117 Cost.), amministrativa (art. 118 Cost.) e finanziaria (art. 119 Cost.), a cui si aggiunge la garanzia dell'autonomia degli enti locali, parimenti, però, la Costituzione definisce la Repubblica come «una e indivisibile» (art. 5 Cost.). […]Massima: Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 5 e 138 Cost., dell'intera legge n. 86 del 2024 e degli artt. 2, commi 1, 2 e 4, e 4, che disciplinano l'attuazione dell'autonomia differenziata. […]Leggi di più...
- regioni·
- regioni a statuto ordinario·
- disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata·
- insussistenza·
- non fondatezza delle questioni. (classif. 215015).·
- ricorso della regione autonoma sardegna·
- inammissibilità delle questioni. (classif. 215015).·
- non fondatezza della questione. (classif. 215015).·
- ricorso della regione puglia·
- illegittimità costituzionale. (classif. 215015).·
- violazione del principio di differenziazione di cui all'art. 116, terzo comma, cost.·
- illegittimità costituzionale in parte qua. (classif. 215015).·
- ricorso delle regioni toscana e campania·
- in genere·
- approvazione della legge quadro attuativa del precetto costituzionale