Articolo 74 della Costituzione
Articolo 73Articolo 75
Versione
1 gennaio 1948
Art. 74.
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, puo' con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.



Entrata in vigore il 1 gennaio 1948
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente