Sentenza 28 maggio 2001
Massime • 1
La disposizione di cui all'art. 593 cod. proc. pen., come novellato dall'art. 18 della legge 21 novembre 1999 n. 468, che prevede l'inappellabilità' delle sentenze di condanna a pena pecuniaria, non si applica alle sentenze pronunciate prima della data di entrata in vigore della legge predetta (30 dicembre 1999) ancorché l'impugnazione sia proposta successivamente. (In applicazione di tale principio la Corte ha qualificato come appello il gravame proposto avverso una sentenza emessa prima del 30 dicembre 1999 e depositata successivamente a tale data, annullando l'ordinanza della Corte di Appello che la aveva qualificata quale ricorso, e ordinato la restituzione degli atti per il giudizio).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/05/2001, n. 30541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30541 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
1. Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO - Presidente - del 28/05/2001
2. Dott. CLAUDIO VITALONE - Consigliere - SENTENZA
3. Dott. LUIGI PICCIALLI - Consigliere - N. 1916
4. Dott. FRANCESCO NOVARESE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
5. Prof. AMEDEO FRANCO - Consigliere - N. 44903/2000
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sull'impugnazione proposta da Di AR VA, nata a [...] l'[...];
avverso la sentenza emessa il 1^ dicembre 1999 dal tribunale di Termini Imerese;
udita nella pubblica udienza del 28 maggio 2001 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario Fraticelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso perché sottoscritto da difensore non cassazionista;
udito il difensore avv. Domenico Laudiado;
Svolgimento del processo
Il tribunale di Termini Imerese, con sentenza del 1^ dicembre 1999, dichiarò Di AR VA colpevole del reato di cui all'art. 4, secondo comma, lett. d), decreto legge 10 luglio 1982, n. 429,
convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, per avere emesso schede di acquisto carburanti per operazioni inesistenti, e la condannò alla pena di lire tre milioni di multa.
Il difensore dell'imputata propose impugnazione, qualificata come appello, depositata il 15 febbraio 2000, deducendo:
a) che il tribunale avrebbe dovuto assolverla dai reati ascrittile per non averli commessi;
b) che comunque il tribunale avrebbe dovuto assolverla ai sensi dell'art. 530, secondo comma, cod. proc. pen. per mancanza o insufficienza di prove che lei aveva commesso il reato. La corte d'appello di Palermo, con ordinanza del 25 ottobre 2000, ritenne che l'appello non era ammissibile ai sensi dell'art. 593 cod. proc. pen., nel testo modificato dall'art. 18 della legge 21.11.1999, n. 468, che prevede l'inappellabilità delle sentenze per le quali è
stata applicata la sola pena pecuniaria e quindi, qualificata l'impugnazione come ricorso per cassazione, trasmise gli atti a questa Corte.
Motivi della decisione
Va preliminarmente rilevato che erroneamente la corte d'appello di Palermo, con l'ordinanza del 25 ottobre 2000, ha ritenuto inappellabile la sentenza di primo grado che aveva applicato la sola pena della multa, ai sensi dell'art. 593 cod. proc. pen., nel testo modificato dall'art. 18 della legge 21.11.1999, n. 468. Il nuovo testo dell'art. 593 cod. proc. pen., infatti, è entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15 dicembre 1999 della legge 21.11.1999, n. 468, e cioè il 30 dicembre 1999. La sentenza di primo grado del tribunale di Termini Imerese fu emessa il 1^ dicembre 1999, ossia quando era ancora vigente la disposizione secondo la quale erano appellabili le sentenze che avevano applicato la pena della multa. In base al principio del tempus regit actum, quindi, la sentenza di primo grado deve ritenersi a tutti gli effetti una sentenza appellabile. Ed è quindi pienamente ammissibile l'appello proposto contro di essa dall'imputato. Nessuna importanza può poi avere il fatto che l'impugnazione fu depositata il 15 febbraio 2000, e cioè quando era già in vigore il nuovo testo dell'art. 593 cod. proc. pen. È infatti evidente che, al fine di stabilire se si tratti di una sentenza appellabile o inappellabile, e quindi di valutare l'aminissibilità dell'appello eventualmente proposto, non può che farsi riferimento alla data di emanazione della sentenza stessa ed alle norme che ne disciplinavano il regime, ed in particolare l'impugnabilità, vigenti a quella data.
Ne consegue che deve ritenersi che il nuovo testo dell'ari 593 cod. proc. pen., introdotto dall'art. 18 della legge 21.11.1999, n. 468,
è applicabile esclusivamente nei confronti delle sentenze emanate successivamente alla data della sua entrata in vigore, mentre deve escludersi che esso abbia effetto retroattivo nei confronti delle sentenze già emanate in tale data, e ciò anche se ì termini di impugnazione non siano in quel momento ancora decorsi. Una diversa interpretazione, invero, comporterebbe un ingiusto e manifestamente illogico pregiudizio - e quindi un non manifestamente infondato dubbio di legittimità costituzionale - nei confronti di quegli imputati il cui termine per proporre impugnazione stava per scadere nell'imminenza dell'entrata in vigore del nuovo testo e quindi si troverebbero nella necessità di convertire in tutta fretta in ricorso un appello eventualmente già predisposto e comunque nei confronti di tutti gli altri imputati condannati alla pena della sola multa con sentenza emessa prima dell'entrata in vigore del nuovo testo, per i quali sarebbe del tutto illogicamente ed ingiustificatamente ridotto il termine normalmente concesso per predisporre il ricorso per cassazione.
L'ordinanza della corte d'appello di Palermo del 25 ottobre 2000 va quindi annullata, mentre l'impugnazione proposta da Di AR VA nei confronti della sentenza del 1^ dicembre 1999 del tribunale di Termini Imerese va qualificata come appello. Conseguentemente deve essere disposta la trasmissione degli atti alla corte d'appello di Palermo.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione - Sezione 3^ penale qualificata l'impugnazione come appello, dispone trasmettersi gli atti alla corte d'appello di Palermo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 28 maggio 2001. Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2001