Cass. pen., sez. III, sentenza 13/03/2002, n. 20769
CASS
Sentenza 13 marzo 2002

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La riproduzione di singole opere o brani di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopie (ex art. 68 l. n.633 del 1941 come modificato dall'art.2 della l. n.248 del 2000) è consentita solo se limitata al quindici per cento di ogni volume, se sia corrisposto un compenso forfettario a favore degli aventi diritto e se effettuata per uso personale; tali condizioni di liceità hanno efficacia subordinatamente e successivamente alla stipulazione degli accordi tra S.I.A.E. e categorie interessate oppure all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio che provveda alla determinazione dei predetti compensi.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 13/03/2002, n. 20769
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20769
Data del deposito : 13 marzo 2002

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