Sentenza 13 marzo 2002
Massime • 1
La riproduzione di singole opere o brani di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopie (ex art. 68 l. n.633 del 1941 come modificato dall'art.2 della l. n.248 del 2000) è consentita solo se limitata al quindici per cento di ogni volume, se sia corrisposto un compenso forfettario a favore degli aventi diritto e se effettuata per uso personale; tali condizioni di liceità hanno efficacia subordinatamente e successivamente alla stipulazione degli accordi tra S.I.A.E. e categorie interessate oppure all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio che provveda alla determinazione dei predetti compensi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/03/2002, n. 20769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20769 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO - Presidente - del 13/03/2002
Dott. VINCENZO ACCATTATIS - Consigliere - SENTENZA
Dott. PIERLUIGI ONORATO - est. Consigliere - N. 605
Dott. ALFREDO TERESI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VITTORIO VANGELISTA - Consigliere - N. 7865/2001
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da EN RI RL, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza resa il 7.11.2000 dal tribunale monocratico di Milano.
Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Dott. Pierluigi Onorato,
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso,
Uditi i difensori delle parti civili, avv. Mandel per la S.I.A.E., avv. Pasquale Ciampa, in sostituzione dell'avv. Alessandri, per ER e Associati, EG, D'NA, GI, RU RI, CH, Il MU, PI, che hanno tutti concluso per il rigetto del ricorso,
Udito il difensore dell'imputato, avv. Franz Sarno, che ha chiesto la trasmissione degli atti alla corte d'appello di Milano o l'accoglimento del ricorso,
Osserva:
Svolgimento del processo
1 - Con sentenza del 7.11.2000 il giudice monocratico del tribunale di Milano dichiarava RI RL HI colpevole del reato continuato di cui all'art. 171, comma 1, lett. a) legge 633/1941, perché - come legale rappresentante e gestore della s.n.c. M&L Copy di Milano - aveva abusivamente riprodotto numerose (settantotto) opere letterarie protette ai sensi della legge sul diritto d'autore. Per l'effetto il giudice condannava il HI alla pena di lire 3.000.000 di multa e al risarcimento dei danni a favore della S.I.A.E. e delle società editrici ritualmente costituite parti civili.
In sintesi, la sentenza accertava che presso il laboratorio "M&L Copy s.n.c.", gestito dal HI erano stati rinvenuti una elevata quantità di testi fotocopiati, alcuni già rilegati con anelli e alcuni in numero di due o tre copie e ciò in violazione dell'esclusivo diritto di riproduzione spettante ai rispettivi editori.
2 - Il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione, deducendo dieci motivi, appresso esposti e valutati. All'udienza di discussione, poiché il nuovo testo dell'art. 593.3 c,p.p. ha reintrodotto l'appellabilità della sentenze di condanna alla pena della multa, ha chiesto la conversione del ricorso in appello e la trasmissione degli atti alla corte di merito milanese. Motivi della decisione
3 - Va anzitutto disattesa l'eccezione di incompetenza sollevata dal ricorrente.
L'art. 13 della legge 26.3.2001 n. 128, che ha ripristinato l'appellabilità delle sentenze di condanna alla pena della multa, è norma processuale che soggiace al principio tempus regit actum e non può perciò avere quell'efficacia retroattiva che pretende il ricorrente. Essa va quindi applicata solo per quelle sentenze per le quali, al momento della sua entrata in vigore, è ancora in corso il termine per proporre impugnazione.
Giova sottolineare che per l'applicazione del suddetto principio occorre fare riferimento non tanto al momento in cui la sentenza impugnanda è stata emessa, quanto piuttosto al momento in cui la stessa è ancora impugnabile, ovverosia al tempo in cui è ancora possibile proporre impugnazione contro la stessa. E ciò perché la nuova norma processuale ha modificato proprio il regime dell'impugnabilità, sicché è immediatamente applicabile per tutte le sentenze che al momento della sua entrata in vigore, benché già emanate, siano ancora soggette a impugnazione. In altri termini, solo per le sentenze ancora impugnabili, la loro impugnabilità può trasformarsi da ricorribilità in appellabilità.
Nel caso di specie, invece, all'entrata in vigore della novella legislativa, il termine per impugnare era già spirato e l'imputato, attraverso il suo difensore, aveva già tempestivamente presentato ricorso: sicché il ricorso già esercitato non può trasformarsi in appello per effetto retroattivo della nuova norma processuale. Quanto ai motivi originariamente proposti, va osservato quanto segue.
4 - Erronea applicazione e interpretazione del testo previgente dell'art. 555, comma 2, c.p.p. (ora diventato art. 552, comma 2), perché il decreto di citazione non era stato preceduto dall'invito a rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375 c.p.p.. La questione, tempestivamente eccepita tra quelle preliminari davanti al giudice di merito, è stata da questi correttamente disattesa. Invero, lo stesso difensore ammette che il HI fu avvisato ex art. 415 bis c.p.p. della conclusione delle indagini preliminari, e che fu anche interrogato ai sensi dell'art. 375, comma 3, c.p.p., anche se lo stesso difensore contesta come invalidante la circostanza che l'avviso conteneva un numero di registro generale diverso da quello del procedimento presente e che l'interrogatorio fu reso quando il termine per le indagini preliminari era scaduto. Che l'avviso contenesse un numero di registro generale inesatto non ha alcuna rilevanza trattasi di una mera irregolarità che non vanifica la funzione garantista dell'atto, posto che questo conteneva tuttavia la sommaria enunciazione del fatto per cui si procedeva, nelle sue coordinate di tempo e di luogo, nonché delle norme di legge violate, e che tale enunciazione corrispondeva a quella contenuta nel successivo decreto di citazione a giudizio. Il fatto poi che l'interrogatorio sia stato reso quando il termine per le indagini preliminari era già scaduto, non configura neppure una irregolarità. Si tratta anzi di un eventualità che rientra perfettamente nella fisiologia della fase procedimentale in corso, se si considera: a) che l'avviso di conclusione delle indagini preliminari può essere notificato anche poco prima della scadenza del relativo termine (come risulta dal testo dell'art. 415 bis, comma 1, c.p.p.); b) che l'indagato ha venti giorni di tempo per chiedere l'interrogatorio (art. 415 bis, comma 3); c) che il pubblico ministero, se richiesto dell'interrogatorio, deve procedervi entro trenta giorni dalla presentanzione della richiesta, al fine di assicurarne l'utilizzabilità, anche se "sia decorso il termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice per l'esercizio dell'azione penale o per la richiesta di archiviazione" (stesso art., comma 3). Il che significa che l'eventualità che l'interrogatorio sia reso oltre la scadenza del termine legale o giudiziale di chiusura delle indagini è considerata fisiologica dallo stesso legislatore.
Nè può applicarsi all'interrogatorio la sanzione dell'inutilizzabilità prevista dall'art. 407, ultimo comma, c.p.p. per gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine suddetto, atteso che il legislatore, con la novella della legge 479/1999, ha introdotto un'apposita clausola di salvezza proprio per l'interrogatorio, inteso non come atto di indagine, ma come strumento di garanzia dell'indagato ("salvo quanto previsto dall'art. 415 bis"). E infatti quest'ultima norma - come s'è visto testè - commina l'inutilizzabilità solo per l'interrogatorio assunto oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta, ma non per quello assunto entro questo termine ancorché oltre quello di chiusura delle indagini preliminari.
5 - Erronea interpretazione dell'art. 552, comma 2, c.p.p., giacché il giudice ha respinto l'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio formulata per genericità del capo di imputazione, posto che questo, per la specificazione delle opere abusivamente riprodotte, rinviava all'allegato verbale di perquisizione e sequestro, in cui le settantotto opere sequestrate erano indicate senza il nome dell'autore, senza quello dell'editore o senza il nome di entrambi.
Anche questa eccezione è stata correttamente disattesa dal giudice di merito, giacché il decreto di citazione, enunciando il fatto con il richiamo all'elenco allegato delle opere sequestrate, sfuggiva a qualsiasi censura di genericità o indeterminatezza. Se è vero che in alcune delle opere elencate mancava l'indicazione dell'autore o dell'editore, è altrettanto vero che detta mancanza non configurava una insufficiente determinazione del capo di imputazione, posto che il fatto storico restava comunque definito nei suoi elementi essenziali (senza considerare che tutte le opere sequestrate come corpo del reato potevano comunque essere visionate dalle parti nel fascicolo del dibattimento).
Nè può accogliersi la tesi che la mancata indicazione di alcuni autori o editori configurava una nullità del decreto di citazione per omessa citazione delle persone offese ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p.. Infatti tutte le persone offese, individuate nelle case editrici, che per effetto del contratto di edizione esercitano i diritti di utilizzazione economica delle opere tutelate dal diritto di autore, sono state indicate nel decreto di citazione e regolarmente notificate.
Infine, il ricorrente contesta anche che, attraverso la predetta allegazione del verbale di perquisizione e sequestro, sono illegittimamente entrate nel fascicolo del dibattimento alcune dichiarazioni rese dall'imputato alla polizia giudiziaria senza la necessaria presenza del difensore, e come tali inutilizzabili. La censura non ha rilievo, perché se è vero che il verbale conteneva alcune brevi precisazioni dell'imputato in ordine alle opere sequestrate, è anche vero che il giudice di merito non le ha utilizzate ai fini del giudizio.
6 - Erronea applicazione degli artt. 74, 76, 77, 78, 80, 100 e 122 c.p.p. laddove il giudice ha ammesso la costituzione delle case editrici come parti civili, nonostante che la mancata indicazione degli autori e degli editori impedisse l'identificazione dei soggetti danneggiati.
Anche questa eccezione è stata legittimamente disattesa dal giudice di merito:
- per quanto riguarda la S.I.A.E., nella giusta considerazione del suo ruolo istituzionale di ente pubblico preposto alla protezione dei diritti di autore ai sensi della legge 633/1941;
- per quanto riguarda le case editrici (dopo opportuna riserva di decisione per poter visionare il corpo di reato), in seguito, alla puntuale verifica che le società costituite erano tutte editrici di opere sequestrate e contestate all'imputato.
6.1 - Il ricorrente aggiunge, comunque, che per la casa editrice UF mancava il documento comprovante la qualità di rappresentante legale nella persona che conferì la procura speciale per costituirsi parte civile.
Al riguardo va invece osservato che è stato prodotto un atto notarile di autentica di sottoscrizione in cui il notaro attestava che il TO A. UF, conferente procura speciale all'avvocato Alessandri per costituirsi parte civile, era munito di poteri di rappresentante in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione del 12.1.1994. Il che appare prova sufficiente della legittimazione ad agire in testa al TO UF.
2 - Infine, il ricorrente osserva che per le società editrici PI e CH l'amministratore che conferì il mandato al difensore per costituirsi parte civile era ormai decaduto ai sensi dell'art. 2383, comma 3, c.c., atteso che questa norma limita a tre anni la durata massima della carica.
Questa eccezione andava accolta, nei limiti appresso specificati, essendo priva di fondamento giuridico l'argomentazione del giudice di merito secondo cui, avendo le società provato che chi conferì la procura speciale era stato nominato amministratore e rappresentante legale della società da più di tre anni, spettava all'imputato che eccepiva la decadenza l'onere di fornire la controprova. Invero, ai sensi dell'art. 2383 c.c. gli amministratori delle società per azioni (qual è la CH) non possono essere nominati per un periodo superiore a tre anni (secondo comma). Se è vero - come ha osservato il giudice - che tuttavia lo stesso soggetto può rimanere in carica più di tre anni, ciò però avviene non automaticamente per proroga legale, ma in base a una nuova delibera assembleare, essendo prevista esplicitamente la rieleggibilità alla scadenza del mandato, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo (terzo comma). Ne consegue che spetta sempre alla società che intende costituirsi parte civile provare la qualità di amministratore in carica in testa alla persona che conferisce la relativa procura speciale, e che questa prova può essere data producendo la delibera assembleare che nomina l'amministratore per il triennio in corso, non già la delibera che nomina l'amministratore per il triennio ormai trascorso.
Diverso discorso va fatto per le società a responsabilità limitata (qual è la PI), giacché per esse, in virtù del rinvio operato dall'art. 2487, comma 2, c.c., si applica il terzo comma, ma non il secondo comma, dell'art. 2383c.c.. E dunque in queste società l'assemblea può nominare amministratori per un periodo superiore a tre anni, o anche a tempo indeterminato (mancando il rinvio al citato secondo comma dell'art. 2383 c.c.), sebbene, in caso di nomina a tempo determinato, anche questi amministratori, alla scadenza del mandato, per continuare a esercitare la carica, devono essere nuovamente rieletti.
Nel caso di specie, la s.p.a. CH non ha provato che il suo amministratore era stato rieletto dopo la scadenza del termine legale del mandato: ovverosia non ha provato che era ancora in carica al momento del conferimento della procura a costituirsi parte civile. Quanto alla s.r.l. PI, invece, essa ha prodotto una delibera del consiglio di amministrazione in data 10.1.1992, che conferiva a UI IA PI i poteri di amministratore delegato senza alcun limite di tempo, e quindi a tempo indeterminato, come consentito dalla disciplina codicistica. Il PI era quindi ancora legittimato a conferire la procura speciale per la costituzione di parte civile.
7 - Mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., in relazione all'art.25 legge 633/1941, giacché il giudice di merito non ha prosciolto l'imputato in relazione alla riproduzione di due testi non più tutelati dalla legge per essere i loro autori (SH e LD) morti da oltre 70 anni. (Tale è infatti la durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera tutelata, prevista in cinquant'anni dall'art. 25 della legge 633/1941, ma elevata a settant'anni dall'art. 17 della legge 6.2.1996 n. 52). La censura è infondata, giacché la legge 633/1941 non tutela solo gli autori delle opere originarie (nel caso specifico, in lingua tedesca), ma anche i loro traduttori (nel caso specifico, in lingua italiana), nonché i prefatori e curatori delle opere stesse. L'art. 4 della legge è inequivocabile al riguardo.
7.1 - li ricorrente aggiunge che per quattro testi contestati nel capo di imputazione non si trattava di opere letterarie, ma di dispense universitarie, come tali non tutelate dalla legge sul diritto di autore.
La censura è generica, perché non specifica le ragioni di diritto su cui si fonda;
ma è anche manifestamente fondata, giacché non si ravvisa alcuna norma da cui poter desumere che le dispense universitarie siano sottratte alla tutela dovuta per tutte le opere dell'ingegno.
8 - Mancata applicazione dell'art. 2 legge 248/2000 (entrata in vigore prima della sentenza impugnata), che ha modificato l'art. 68 legge 633/1941 consentendo la riproduzione fino ai quindici per cento di ogni volume: poiché all'imputato sono state contestate anche riproduzioni parziali di libri, il giudice avrebbe dovuto verificare l'applicabilità della norma più favorevole sopravvenuta ai fatti contestati.
Al riguardo va osservato in linea di fatto che - come risulta dallo stesso capo di imputazione - sei delle settantotto opere contestate sono state fotocopiate solo in parte. Sicché in ipotesi la fotocopiatura di tali opere poteva essere consentita se limitata ai quindici per cento di ciascun volume, se fatta per uso personale e dietro il compenso previsto a favore degli autori ed editori (comma 4 dell'art. 68 legge 633/1941, così come aggiunto dall'art. 2 della legge 18.8.2000 n. 248). Ma in realtà la deroga così introdotta è
applicabile solo dalla data in cui la S.I.A.E. e le associazioni delle categorie interessate stipulano gli accordi previsti per determinare i compensi dovuti per la riproduzione;
ovvero dalla di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio che, in mancanza dei detti accordi, deve determinare i compensi stessi (art.181 ter legge 633/1941, aggiunto dal citato art. 2 legge 248/2000).
Per conseguenza, la disciplina derogatoria non era e non è applicabile al caso concreto, anche se entrata in vigore prima della sentenza impugnata: infatti, se da una parte era astrattamente applicabile al fatto in quanto disposizione posteriore più favorevole, ai sensi dell'art. 2, comma 3. c.p., dall'altra non era efficace, non essendo ancora stati stipulati gli accordi ne' emanato il decreto presidenziale per la determinazione dei compensi dovuti. Nè in concreto risultano corrisposti i compensi agli autori e agli editori, che costituiscono condizione imprescindibile (assieme alle altre del carattere parziale della riproduzione e dell'uso personale) per la liceità della riproduzione stessa.
9 - Erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p., con conseguente travisamento del fatto, laddove il giudice ha escluso che i testi sequestrati fossero stati fotocopiati dagli studenti universitari presso le biblioteche e poi portati nel laboratorio dell'imputato per essere rilegati.
La censura è manifestamente infondata, giacché il giudice di merito ha accertato la sussistenza del fatto e la responsabilità del HI con motivazione sicuramente logica e legittima, basata sul verbale di perquisizione e sequestro, sulla deposizione dei teste CC e sulla contraddittorietà e inverosimiglianza della versione fornita dallo stesso imputato.
In particolare lo CC aveva chiesto alla copisteria M. & L. se erano disponibili fotocopie di un testo universitario di economia, il commesso - dopo aver consultato una lista - gli aveva risposto che la fotocopia era disponibile tra un paio d'ore- e il cliente era tornato all'ora fissata, potendo così acquistare il testo fotocopiato al prezzo di lire 34.000. Questa testimonianza per se stessa smentisce la versione dell'imputato, il quale dapprima sostenne che le opere erano state portate dagli studenti già fotocopiate solo per essere rilegate, e alla fine dell'esame precisò che tutti i testi gli erano stati portati da un solo cliente (che però non indicò) sempre per essere rilegati. Inoltre, balza agli occhi la inverosimiglianza dell'asserito comportamento di studenti, che prima fotocopiano i testi in un posto e poi si recano a rilegarli in altro posto. Infine, è significativo che su numerose fotocopie era stata cancellata ("sbianchettata") l'indicazione della casa editrice: comportamento certamente incompatibile con l'asserita richiesta di semplice rilegatura.
10 - Manifesta illogicità della motivazione, laddove il giudice ha ritenuto che il HI da una parte fosse presente nel suo negozio con continuità e costanza, e dall'altra gestisse da solo un'altra copisteria in altra zona della città.
La censura è infondata perché sul punto, peraltro marginale nell'economia della motivazione, nessuna reale illogicità è ravvisabile. Se illogicità si volesse ravvisare, anzi, questa sarebbe addebitabile allo stesso HI, essendo stato lui ad ammettere che era presente "con continuità e costanza" nel laboratorio M&L Copy, e che gestiva da solo un'altra copisteria in altra zona cittadina. Ma in realtà è evidente che la continuità di presenza fisica nella copisteria M&L (in cui il HI aveva come socio tale FI TT) era solo relativa, dovendosi intendere piuttosto come continuità di direzione dei vari collaboratori ivi impiegati;
mentre per la seconda copisteria la gestione solitaria doveva intendersi piuttosto come titolarità individuale, senza il socio TA, e senza naturalmente escludere la collaborazione di dipendenti.
11 - Mancata applicazione dell'art. 68 legge 633/1941, laddove questo consente agli studenti universitari di riprodurre per uso personale testi scientifici o letterari esistenti nelle biblioteche. La censura è manifestamente infondata: da una parte, perché basata su un presupposto di fatto (riproduzioni fatte all'interno di biblioteche pubbliche) motivatamente escluso dal giudice di merito, dall'altra, perché in linea di diritto la legge consente la riproduzione fatta all'interno di biblioteche pubbliche solo se è corrisposto un compenso forfettario a favore degli aventi diritto (che nella fattispecie non risulta corrisposto), e sempre nei limiti dei quindici per cento del volume (che nella fattispecie risultano quasi sempre superati) e per scopo di uso personale: tale limitata liberalizzazione, tuttavia, ha efficacia soltanto dopo la stipulazione degli accordi tra S.I.A.E. e categorie interessate o dopo il decreto del Presidente del Consiglio, che abbiano provveduto alla determinazione dei compensi predetti.
12 - Mancata applicazione dell'art. 172 legge 633/1941, atteso che il giudice avrebbe dovuto semmai accertare la mancanza di dolo dell'imputato e quindi la ricorrenza della semplice ipotesi colposa di cui alla norma citata, punita con la sola ammenda e quindi prescritta.
La censura è manifestamente infondata, giacché il giudice ha motivatamente accertato il carattere doloso della riproduzione abusiva, soprattutto laddove ha sottolineato il comportamento sintomatico della "sbianchettatura" degli estremi delle case editrici, la presenza di più copie di uno stesso libro, il numero particolarmente elevato dei testi copiati.
Si può aggiungere che la riproduzione colposa di cui all'art. 172 è stata depenalizzata per effetto dell'art. 32 della legge 689/1981. 13 - Mancanza di motivazione in ordine alla quantificazione della pena.
Il motivo è fondato. In vero il giudice ha omesso di indicare la pena base, la diminuzione calcolata per le concesse attenuanti generiche e l'aumento per la contestata continuazione, impedendo così il controllo sulla determinazione della pena da parte del giudice dell'impugnazione.
Limitatamente a questo aspetto, la sentenza va quindi annullata con rinvio al tribunale di Milano, fermo restando il giudizio di responsabilità nonché le statuizioni civili come appresso specificate.
14 - In conclusione, salvo per quanto riguarda la costituzione di parte civile della società editrice CH, e per quanto attiene alla determinazione della pena, il ricorso va respinto. Ai sensi dell'art. 541 c.p.p., consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese a favore delle parte civili regolarmente costituite, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
la corte annulla la sentenza impugnata, senza rinvio limitatamente alla costituzione di parte civile della società CH, e con rinvio al tribunale monocratico di Milano quanto alla determinazione della pena. Rigetta il ricorso nel resto e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali a favore delle parti civili regolarmente costituite, che liquida complessivamente in curo 1.100,00, di cui euro 77,45 per spese ed euro 3,10 per diritti, oltre I.V.A. e C.A., a favore della S.I.A.E.; nonché in euro 4.000,00 di cui euro 1472,00 per diritti, oltre I.V.A. e C.A., a favore delle società ER e Associati, EG, RU RI, D'NA, UF, PI e Il MU.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2002