Sentenza 17 maggio 2006
Massime • 1
L'abrogazione ad opera dell'art. 9 L. n. 46 del 2006 dell'art. 577 cod. proc. pen., relativo al potere della persona offesa costituita parte civile di impugnare, anche agli effetti penali, le sentenze per i reati di ingiuria e diffamazione, non causa l'inammissibilità delle impugnazioni proposte prima dell'entrata in vigore della novella, in assenza di una disciplina transitoria che deroghi al generale principio per il quale il giudizio sulla validità dell'atto deve riferirsi alla legge vigente al momento della sua emissione.
Commentario • 1
- 1. Parte civile, processo penale, sentenza di proscioglimento, appellabilitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 18 settembre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/05/2006, n. 24421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24421 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 17/05/2006
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 967
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 031756/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AD EX RI N. IL 20/10/1987;
minore legalmente rappresentato dai genitori:
RU PA, N. IL 11/05/1952;
AD IO, N. IL 11/05/1952;
parte civile nel proc. a carico di:
RI IA N. IL 23/07/1948;
avverso SENTENZA del 18/12/2002 TRIBUNALE di VBRBANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in pubblica UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI MARIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dott. VIGLIETTA Gianfranco, che ha concluso per l'inammissibilità. FATTO E DIRITTO
TA XA RI, minore rappresentato dai genitori esercenti la potestà, in qualità di parte civile nel processo per il reato di ingiuria aggravata a carico di VE LU, proponeva appello ai sensi dell'art. 577 c.p.p. avverso la sentenza del Tribunale di Verbania con la quale l'imputato era stato assolto, ai sensi dell'art. 129 c.p.p.. L'imputazione era stata elevata per avere, il VE, sottoposto il giovane TA A. C., tredicenne, ad una sorta di perquisizione nel proprio negozio di telefonia, sospettandolo di aver trafugato un esemplare della merce esposta per la vendita.
Il Tribunale aveva prosciolto l'imputato ritenendo applicabile l'esimente della provocazione di cui all'art. 599 c.p., comma 2 e (provocazione) nella forma putativa (art. 59 c.p., u.c.), sostenendo che il VE aveva agito nella convinzione che il giovane TA A. C. fosse l'autore del furto di un cellulare, subito qualche minuto prima.
In secondo luogo il giudice aveva osservato che, comunque, non era stata formalizzata una valida querela.
La parte civile deduceva:
1) La erronea interpretazione del fatto, non risultando da alcun elemento processuale che fosse stato perpetrato un furto ai danni del VE e questo potesse aver agito nella convinzione del verificarsi di un fatto ingiusto altrui;
2) La erronea valutazione dell'esposto-querela, atto idoneo ad esprimere la volontà del perseguimento penale per i fatti rilevanti, come era desumibile dalle espressioni adoperate e dalla manifestata volontà di essere informato nel caso di archiviazione. La Corte d'appello, con sentenza del 1 luglio 2005, dichiarava la propria incompetenza, osservando che la sentenza di primo grado, predibattimentale, era ricorribile soltanto per cassazione. Rimetteva l'impugnazione a questa Corte.
Il 16 maggio 2006 la Procura di Verbania trasmetteva via fax la copia del verbale di remissione di querela e contestuale accettazione redatto dalla locale sezione di PG.
La sentenza impugnata deve essere annullata.
Come questa Corte ha già sostenuto, la sopravvenuta abrogazione dell'art. 577 c.p.p., sul potere della persona offesa costituita parte civile di impugnare, anche agli effetti penali, le sentenze per i reati di ingiuria e diffamazione, non determina l'inammissibilità delle impugnazioni proposte prima dell'entrata in vigore della norma abrogratrice di cui alla L. n. 46 del 2006, art. 9 in assenza di una disciplina transitoria che ne preveda la retroattività, in deroga al generale principio secondo cui il giudizio di validità deve riferirsi alla legge vigente al momento dell'emanazione dell'atto e non a quello, successivo, di produzione degli effetti (Sez. 5^, 16 marzo 2006, n. 11162, dep. 30 marzo 2006). Sui motivi di ricorso,e partendo, per ragioni di propedeuticità, dal secondo, si osserva che ai fini della valutazione della manifestazione di volontà di perseguire il colpevole, il giudice può prendere in esame il complessivo comportamento della persona offesa e dar conto degli elementi su cui ha fondato la sua valutazione.
Nella specie il Tribunale si è limitato ad escludere che si fosse in presenza di una valida querela, basandosi su un generico riferimento alle espressioni usate.
Ebbene, ferma la inidoneità di tale apodittica asserzione a fornire una interpretazione esaustiva sulla sussistenza della condizione di procedibilità, rileva questa Corte - dotata del potere di risolvere le questioni processuali a prescindere dalla motivazione fornita dal giudice del merito - che, viceversa, la querela nel caso di specie sussiste.
Proprio la valutazione complessiva del comportamento della persona offesa e segnatamente la manifestata volontà di essere informata in caso di archiviazione consente di interpretare la denuncia, da parte sua, del fatto, come volontà anche di chiedere il perseguimento dell'autore.
Quanto al primo motivo si osserva che lo stesso non è manifestamente infondato.
È stata infatti affermata, senza alcuna argomentazione, la sussistenza della causa di non punibilità della provocazione nella forma putativa. Non è indicata la fonte probatoria di una simile ricostruzione che, quindi, deve riconoscersi come del tutto immotivata.
Il rinvio, per il nuovo esame del merito, è comunque precluso ex art. 129 c.p.p., comma 2 dalla intervenuta remissione di querela. Le spese del procedimento debbono essere poste a carico del querelante, come da accordo intervenuto tra le parti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela.
Condanna il querelante TA XA RI al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2006