Articolo 6 della Legge 20 febbraio 2006, n. 46
Articolo 5Articolo 7
Versione
9 marzo 2006
Art. 6. 1. Al comma 1 dell'articolo 576 del codice di procedura penale , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «, con il mezzo previsto per il pubblico ministero,» sono soppresse;
b) al secondo periodo, le parole: «Con lo stesso mezzo e negli stessi casi puo» sono sostituite dalle seguenti: «La parte civile puo' altresi».
Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo dell' art. 576 del codice di procedura penale come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 576 (Impugnazione della parte civile e del querelante). - 1. La parte civile puo' proporre impugnazione contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilita' civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio. La parte civile puo' altresi' proporre impugnazione contro la sentenza pronunciata a norma dell'art. 442, quando ha consentito alla abbreviazione del rito.
2. Lo stesso diritto compete al querelante condannato a norma dell'art. 542.».
Entrata in vigore il 9 marzo 2006
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente